Il danno da demansionamento tra allegazione e prova: la conferma del principio del non in re ipsa

di Monica Scalabrino

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La questione

Il demansionamento illegittimo integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro ex artt. 2103 e 1218 c.c., ma la giurisprudenza distingue da tempo l’illecito – cioè l’inadempimento – dal danno risarcibile, che ne costituisce conseguenza eventuale e non automatica. Il principio, fissato dalle Sezioni Unite con la nota sentenza n. 6572/2006 e poi ricondotto, quanto alla soglia di risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale, nell’alveo delle sentenze di San Martino (Cass., Sez Un., 11 novembre 2008, n. 26972), esclude che il danno – patrimoniale o non patrimoniale – possa dirsi in re ipsa. Conseguentemente, il lavoratore deve allegare specificamente il pregiudizio concretamente subito e provarlo, anche per presunzioni, sulla base di elementi quali la durata del demansionamento, la professionalità coinvolta e le aspettative di carriera frustrate. Tutt’altro che superato, il principio è stato ribadito, con particolare rigore, dalla Cassazione (ord. 2 maggio 2025, n. 11586), che ha cassato una pronuncia di merito per aver liquidato il danno in una quota della retribuzione, senza ancorarla a circostanze concrete del caso. La sentenza in commento ne offre un’applicazione compiuta, distinguendo nettamente l’esito della domanda di danno patrimoniale, da quello della domanda di danno non patrimoniale e si presta perciò a qualche riflessione ulteriore sui limiti dello stesso parametro equitativo.

La pronuncia

La ricorrente, assunta nel 1989 ed inquadrata dal 1996 nel 6° livello del CCNL assicurazioni (area professionale B, posizione organizzativa 3), ha rivendicato, anzitutto, dal 2002, il diritto alla superiore qualifica di Funzionario di 1° grado, oltre alle relative differenze retributive. Applicando il consolidato criterio trifasico – accertamento delle mansioni concretamente svolte, individuazione delle qualifiche contrattuali, raffronto tra i due termini (Cass. 22 novembre 2019, n. 30580 e giurisprudenza ivi richiamata) – il Tribunale ha rigettato la domanda, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, poiché le mansioni di assistenza tecnica e, poi, di ispettrice cauzioni, pur svolte con ampia autonomia tecnica nella tassazione dei rischi e nella predisposizione delle polizze, restavano prive di funzioni di coordinamento di altri dipendenti inquadrati nel medesimo 6° livello, elemento qualificante della declaratoria di Funzionario ex art. 119 CCNL. Restando, di conseguenza, assorbita l’eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.

Diversa sorte è toccata alla domanda di accertamento del demansionamento, lamentato dall’ottobre 2014, allorquando la ricorrente è stata assegnata alla neocostituita UO Monitoraggio Rischi (con mansioni di mera estrazione e valutazione di dati privi di autonomia decisionale, precedute da un periodo iniziale di alcuni mesi di sostanziale inattività, riferito in giudizio dallo stesso responsabile della struttura) e, dal 2016, all’Area Formazione, quale «progettista» di corsi, attività – secondo i testi escussi – meramente esecutiva, di confezionamento di materiali già predisposti da altri. Facendo applicazione del principio per cui il demansionamento configura un illecito di natura permanente, da valutare per ciascuna frazione temporale, alla luce della disciplina pro tempore vigente (Cass. n. 11870/2024), il Tribunale ha accertato l’illegittimità della dequalificazione sia per il periodo anteriore, sia per quello successivo alla riforma dell’art. 2103 c.c. ad opera del D.Lgs. n. 81/2015. Ed infatti, anche nella più elastica cornice della «riconducibilità allo stesso livello e categoria legale» introdotta dalla novella – che ha sostituito il criterio della stretta equivalenza delle mansioni – le nuove mansioni assegnate regredivano comunque al 5°/4° livello.

Quanto al danno, il Tribunale ha riconosciuto quello patrimoniale, da impoverimento professionale, liquidandolo equitativamente, secondo il collaudato parametro retributivo (Cass. 22 luglio 2025, n. 20589; Cass. 12 giugno 2015, n. 12253; Cass. 1° giugno 2002, n. 7967), ma nella misura del 15%, anziché del 30% preteso, della retribuzione per ogni mese di demansionamento, per complessivi € 45.100,87, giudicando generica l’allegazione relativa alla connessa e distinta perdita di chance di ricollocazione.

La sentenza ha respinto, invece, integralmente il danno non patrimoniale/esistenziale, non avendo la ricorrente allegato alcuna circostanza concreta di alterazione delle proprie abitudini di vita, né prodotto elementi ulteriori (se non un unico certificato medico con prognosi di una decina di giorni).

Osservazioni

La sentenza in esame si segnala per l’ineccepibile rigore metodologico nell’applicazione dei principi di diritto intertemporale in materia di jus variandi. Di rilievo, infatti, è lo sforzo di condurre l’analisi del demansionamento, separatamente, per i due periodi normativi, anziché appiattire l’intero arco temporale sulla disciplina vigente al momento della decisione.

Questo è un passaggio metodologico che l’ordinanza della Cass., 2 maggio 2024, n. 11870 impone, ma che nella prassi di merito non sempre viene sviluppato con altrettanta puntualità.

Ma la sentenza annotata merita di essere segnalata anche per l’estrema precisione con cui declina, sul piano del danno, la distinzione fra danno-evento e danno-conseguenza, che percorre la giurisprudenza di legittimità dal 2006. Il Tribunale non si limita, infatti, a richiamare l’insegnamento delle Sezioni Unite, ma lo applica con coerenza a due voci – concettualmente distinte – all’interno del medesimo pregiudizio patrimoniale: da un lato l’impoverimento della professionalità, per il mancato esercizio, cui dà ingresso il collaudato parametro equitativo della retribuzione; dall’altro la perdita di chance, voce ulteriore e autonoma, che richiede un’allegazione specifica – le occasioni di progressione concretamente frustrate – del tutto mancante nel caso di specie. È una distinzione non sempre colta con pari nettezza nella prassi di merito, dove le due voci tendono a confondersi in un’unica liquidazione forfettaria.

Sotto il profilo del danno patrimoniale, la pronuncia si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite (Cass.. Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572), ribadendo che il danno da demansionamento non è automatico, e ritenendo la scelta di liquidare il 15% della retribuzione un equilibrato punto di caduta tra l’esigenza di sanzionare l’inadempimento contrattuale e l’assenza di prove circa una specifica “perdita di chance” o un danno alla salute.

Un rilievo critico merita, però, proprio questo metodo di quantificazione del danno da impoverimento professionale.

La suprema Corte, infatti, (Cass. ord. 2 maggio 2025, n. 11586, con commento di M. Salvagni, Dequalificazione e “valore” della professionalità: ripartizione degli oneri probatori ed elementi presuntivi per la determinazione del risarcimento del danno in via equitativa, in LPO, 2025, 11-12) ha cassato una sentenza di merito per aver liquidato il danno quale semplice quota della retribuzione, senza ancorare la percentuale a circostanze specifiche, ammonendo che tale operazione rischia di reintrodurre, sotto mentite spoglie, l’automatismo che le Sezioni Unite del 2006 avevano inteso escludere. Il Tribunale bolognese si sottrae solo in parte a questo rischio. La riduzione dal 30% al 15%, invero, è motivata dall’eterogeneità delle nuove mansioni e dalla perdita di autonomia rispetto al pregresso ruolo di ispettrice cauzioni, circostanze concrete e non meramente evocative; resta però silente sul perché proprio il 15% (e non altra percentuale), costituisca la misura equa del pregiudizio. Una soluzione alternativa – forse preferibile sul piano motivazionale – avrebbe potuto graduare la percentuale sulle diverse fasi del demansionamento, distinguendo il periodo di sostanziale inattività, da quello – pur dequalificante, ma non integralmente svuotato di contenuto – dell’Area Formazione. Un simile affinamento, ancorato a circostanze già acquisite in istruttoria, avrebbe reso più trasparente il percorso presuntivo e meno esposta a censura la liquidazione.

Un rilievo critico merita anche il danno non patrimoniale. La soluzione utilizzata appare ineccepibile, dal momento che la ricorrente si è limitata ad un generico richiamo alla perdita di chance di ricollocazione, senza indicare le occasioni frustrate, né le ripercussioni sulle proprie abitudini di vita, sicché il diniego – unitamente al corretto rigetto della CTU meramente esplorativa, non surrogabile all’onere di allegazione – si pone in piena continuità con l’orientamento consolidato, che esclude ogni automatismo risarcitorio.

Tuttavia, mentre per il danno patrimoniale, il Giudice bolognese ha fatto ampio ricorso alle presunzioni derivanti dalla dequalificazione oggettiva, per il danno non patrimoniale ha adottato un criterio di estremo rigore probatorio. Eppure, una condotta di demansionamento protratta per sei anni, inclusiva di periodi di inattività, porta con sé una carica di mortificazione della dignità del lavoratore che, in altre pronunce di merito, è stata ritenuta sufficiente per una liquidazione unitaria del pregiudizio. In questo caso, il rigetto totale del danno esistenziale sembra sanzionare più una carenza difensiva di allegazione, che l’effettiva assenza di una lesione alla dignità professionale.

La pronuncia costituisce, dunque, un utile promemoria per la prassi, per cui la specificità dell’allegazione, da tempo pacifica per il danno esistenziale, si estende oggi – nell’accezione più rigorosa della Cassazione – anche ai criteri di quantificazione del danno patrimoniale liquidato in via equitativa.