Alcune riflessioni sulla “buona fede” del contribuente nel sistema previdenziale a margine di Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 12155/2026, tra aporie e pregiudizi

di Francesco Marasco

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La sentenza n. 12155/2026 delle Sezioni Unite della Suprema Corte offre lo spunto per una riflessione sull’effettiva portata del canone di buona fede all’interno del sistema previdenziale, soprattutto allorquando sia in dubbio l’adempimento stesso dell’obbligazione contributiva, nonché sul suo potenziale impatto circa i correlati profili sanzionatori.

1. Il risicato spatium concesso al canone della “buona fede” del contribuente nel sistema previdenziale italiano

Come da insegnamento unanime della giurisprudenza di merito e di legittimità, “l’obbligazione contributiva partecipa dell’origine pubblicistica al più alto livello, traendo origine dall’art. 38 Cost.” e costituisce“una prestazione patrimoniale coperta dalla riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. (Corte Cost. n. 173 del 1986, n. 421 del 1995, n. 178 del 2000, n. 173 del 2016)” (cfr., testualmente, Cass. Civ., Sez. Lav., 10 agosto 2020, n. 16865; cfr., nel merito e solo di recente, Trib. Torre Annunziata, Sez. Lav., 18 ottobre 2025, n. 2049).

Ben si spiega, dunque, la perdurante attenzione del Legislatore e della giurisprudenza verso il corretto e integrale, nonché tempestivo, adempimento degli obblighi contributivi gravanti per legge, al punto da divenire condizione essenziale per l’accesso a benefici e incentivi di matrice statale. In altri termini, mutuati da quelli impiegati dalla giurisprudenza di legittimità in altra sede, “l’ordinamento richiede … la necessaria e costante regolarità contributiva”a ciascun contribuente (arg. ex Cass. Civ., Sez. Lav., 10 aprile 2026, n. 9057).

A riprova di ciò, soccorre già solo e da ultimo il D.M. n. 78/2026 del Ministero del Lavoro, con cui il Governo è tornato a richiamare l’attenzione sulle “violazioni”, afferenti vuoi alla legislazione tout court lavoristica vuoi a quella sociale, che costituiscono ipso iure cause ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi”.

Si capisce allora perché, in questo scenario, il pagamento della sorte contributiva costituisca un obbligo che conosce eccezioni o esimenti pressoché nulle. Al più, fermo l’adempimento dell’obbligazione previdenziale, si è discusso e si discute ancora se il pagamento della sorte contributiva ovvero delle correlate somme aggiuntive (interessi, sanzioni, etc.) possa subire un qualche tipo di “rimodulazione” laddove il contribuente sia in “buona fede”.

Invero, il canone della “buona fede” del contribuente si è fatto strada all’interno del sistema previdenziale molto lentamente, conoscendo peraltro diverse declinazioni e interpretazioni a opera dalla giurisprudenza, a seconda che il contribuente sia accipiens di una prestazione assistenziale (in questo caso, la “buona fede” potrà costituire presupposto – anche – per la rimodulazione degli interessi: cfr., in motivazione, Cass. Civ., Sez. Lav., 30 aprile 2024, n. 11659; oppure per una restituzione d’indebito rateizzata: C. cost., 27 gennaio 2023, n. 8, con nota di M. Isceri, La ripetizione dell’indebito e la tutela dell’affidamento incolpevole, in LPO, 2023, 3-4, 262) ovvero sia il soggetto onerato dell’adempimento di un’obbligazione contributiva (in questo caso, la “buona fede” potrà rilevare, ad esempio, in ottica di effetto liberatorio dalla prestazione previdenziale anche se adempiuta verso ente terzo: cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 22 giugno 2016, n. 12897). Ad ogni modo, resta alquanto ferma la resistenza nel riconoscere alla “buona fede” del contribuente un’efficacia tale da determinare di per sé “l’estinzione dell’obbligazione contributiva” (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 10 agosto 2020, n. 16865).

Diversa è, tra l’altro, la valenza che la “buona fede” del contribuente può assumere allorquando si verta sugli aspetti sanzionatori legati all’obbligazione contributiva. In tal caso, pur a fronte di non pochi dubbi circa la possibilità di traslare il meccanismo di “tutela dell’affidamento e della buona fede” del contribuente invalso nel sistema tributario grazie all’art. 10 della L. n. 212/2000 e proprio in tema di sanzioni (affronta il tema, sia pure con formula dubitativa, sempre Cass. Civ., Sez. Lav., 10 agosto 2020, n. 16865), la “buona fede” del contribuente è stata adottata come parametro di riferimento per l’applicazione delle meno onerose sanzioni previste in ipotesi omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000 in luogo di quelle comminabili nella ben più grave ipotesi di evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b), cit. (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 3 febbraio 2022, n. 3420).

Una particolare declinazione di tale principio è, peraltro, offerta dai commi 10 e 15, lett. a), dell’art. 116 cit., in relazione alle ipotesi di “obiettiva incertezza interpretativa” che possono riscontrarsi in ordine all’adempimento, ovvero non adempimento, di una certa obbligazione contributiva, e che così recitano: “nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile” (comma 10); “[…] i consigli di amministrazione degli enti impositori […] fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, in caso di: a) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice penale, all’autorità giudiziaria” (comma 15, lett. a).

2. Il casus belli: l’atteggiarsi della “buona fede” del contribuente in ipotesi di “obiettiva incertezza interpretativa” circa la sussistenza di un’obbligazione contributiva

Proprio su questa peculiare fattispecie si era interrogatala Suprema Corte di cassazione, a Sezioni semplici, con ordinanza del 16 marzo 2025, n. 7029.

Il caso concreto sottoposto al vaglio dei Giudici di legittimità affonda le sue radici ben prima del 1998 e dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 51/1998, ossia allorquando la materia previdenziale era devoluta – alla pari di quella lavoristica – alle Preture del Lavoro.

Segnatamente, l’INPS aveva contestato a una Società di non aver correttamente qualificato come lavoratori subordinati dei “collaboratori autonomi addetti ai totalizzatori ed alla vendita di biglietti” presso un ippodromo e, comunque, di non aver correttamente pagato i contributi per malattia e per c.d. “GESCAL” in relazione a siffatte posizioni per il periodo gennaio 1981-gennaio 1992 (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 marzo 2025, n. 7029). Da qui l’opposizione della Società dinanzi al competente Pretore del Lavoro, che riteneva incerta la sussistenza dell’obbligo contributivo, poi integralmente accolta.

Incardinato il giudizio di appello davanti al Tribunale di Bologna, con sentenza n. 175 del 2006 l’INPS si vedeva accogliere soltanto la domanda di regolarizzazione dei contributi per malattia e GESCAL, “oltre sanzioni e interessi come per legge”. Domanda, questa, che costituiva l’unica oggetto di conferma anche a opera del Supremo Collegio, giusta sentenza n. 18766/2012 [n.d.r.: a quanto consta, inedita] enunciata a fronte di apposito ricorso promosso sempre dall’INPS.

Quindi, la Società provvedeva al versamento della suddetta contribuzione in data 21 luglio 2015, vale a dire dopo che ogni incertezza era stata definitivamente risolta, oltreché delle “sanzioni civili in misura ridotta, ai sensi dell’art.116, comma 15 [n.d.r.: rectius, comma 10], l. n. 388/2000”, presentando “contestualmente al versamento” una “domanda amministrativa per la riduzione delle sanzioni, che non era stata accolta” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 marzo 2025, n. 7029).

Di fatti, risultava che “alla data di scadenza dei contributi fosse sorto un contrasto di giurisprudenza in merito alla esistenza ed alla estensione dell’obbligo contributivo per i lavoratori autonomi degli ippodromi addetti ai totalizzatori ed alla vendita di biglietti”, risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte soltanto con sentenza n. 581 del 1999, affermando la “sussistenza dell’obbligo contributivo – indipendentemente dalla natura autonoma del rapporto di lavoro – limitatamente ai contributi per malattia e GESCAL” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 marzo 2025, n. 7029).

A seguito di ulteriore contenzioso di merito insorto tra l’INPS e la Società incentrato, questa volta, sulla possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, come sopra detto, i Giudici di merito peroravano le tesi della seconda, ritenendo sussistente l’obiettiva incertezza di cui all’art. 116, comma 10, L. n. 388/2000, e per l’effetto giudicavano corretto il pagamento delle sanzioni in misura limitata ai soli interessi legali.

Investita della questione su ricorso dell’INPS, che deduceva l’inesistenza di qualsivoglia obiettiva incertezza e in ogni caso il mancato pagamento secondo buona fede e tempestività della pretesa creditoria cristallizzata nella sentenza n. 175 del 2006, la Sezione Lavoro del Supremo Collegio si è interrogata sul presupposto fattuale e giuridico che dovrebbe determinare l’applicazione del regime sanzionatorio “di favore” coniato dall’art. 116, commi 10 e 15, lett. a), cit., vale a dire la “buona fede del contribuente”.

Ebbene, pur senza trascurare l’assunto per cui tale buona fede può essere invocata soltanto laddove i contributi siano stati pagati “entro il termine fissato dagli enti impositori”, secondo i Giudici di legittimità è onere dell’INPS indicare il termine utile entro cui la società contribuente deve effettuare il pagamento; in difetto, l’Istituto non può dolersi dell’inadempimento del contribuente sol perché il comportamento di quest’ultimo non sarebbe stato improntato alla “ordinaria diligenza e correttezza”, giacché trattasi di “interpretazione”che “non trova corrispondenza nel dato letterale e, peraltro, sarebbe foriera di inevitabili incertezze sull’effettivo termine utile all’adempimento dell’obbligo contributivo con sanzioni ridotte” (Cass. Civ., Sez. Lav., 16 marzo 2025, n. 7029).

In siffatto scenario, la Suprema Corte si è allora interrogata su quando tale termine dovrebbe essere indicato, ammettendo che, secondo un certo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 24 giugno 2022, n. 20446), la fissazione dello stesso possa aver luogo anche in pendenza di incertezza interpretativa, ossia prima che questa possa dirsi sciolta. In tal caso, in difetto di tempestivo pagamento, non sarebbe ravvisabile alcuna buona fede in capo al contribuente.

A tale indirizzo interpretativo se ne affiancherebbe un altro, in base al quale il termine per il pagamento del capitale contributivo dovrebbe essere fissato dall’Istituto soltanto dopo che l’obiettiva incertezza interpretativa sia stata sciolta; ciò al fine di evitare che il contribuente sia esposto a ingiustificati aggravi potenzialmente scaturenti, da un lato, dal pagamento di sanzioni pari – quantomeno – “al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti” (cfr. art. 118, comma 8, lett. a, L. n. 388/2000) e, dall’altro, dalla promozione di un’azione di ripetizione di indebito nel caso in cui i contributi versati fossero dichiarati come non dovuti. In adesione a tale diverso indirizzo, il presupposto della buona fede del contribuente verrebbe meno solo a fronte del mancato rispetto del termine così imposto dall’Istituto.

3. L’intervento delle Sezioni Unite e la contrazione della rilevanza della “buona fede” del contribuente

Orbene, a conclusione del ragionamento dinanzi ripercorso, il Supremo Collegio propendeva per l’adozione di quest’ultima soluzione, ritenuta come meglio volta a evitare situazioni di “squilibrio di posizione delle parti”. In tale ottica, veniva dunque sollecitato, in via interlocutoria, l’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a pronunciarsi sulla questione “inerente all’interpretazione dell’art. 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui, nel richiedere quale condizione per l’applicazione della norma il versamento dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, non chiarisce se l’iniziativa possa essere assunta dall’istituto previdenziale senza attendere che l’incertezza interpretativa sia risolta o se, invece, il termine debba essere indicato solo una volta accertata, in sede giudiziale o amministrativa, la debenza della contribuzione”.

Ebbene, nel dirimere la controversia in commento, le Sezioni Unite hanno anzitutto preso le mosse dalle conclusioni emergenti dall’ordinanza interlocutoria, secondo cui “l’accesso al regime agevolato sarebbe sempre consentito in presenza del pagamento della contribuzione, avvenuto pur in assenza dell’assegnazione del termine medesimo, senza che possa assumere rilievo il tempo trascorso dall’accertamento definitivo”, nonché da una compiuta ricostruzione del panorama sanzionatorio previdenziale, a partire dall’adozione del R.D. n. 1827/1935, passando per la promulgazione del D.L. n. 536/1987 e dell’importante novella legislativa sub art. 4, comma 1, lett. b), dello stesso, che ha aperto la strada alle incertezze interpretative come “esimente”, per approdare infine al dictum dell’art. 116, L. n. 388/2000 e ss.mm.ii..

Da questa disamina, i Giudici di legittimità hanno evinto che il sistema sanzionatorio previdenziale è interamente “incentrato sull’automatismo della sanzione civile” rispetto al mancato pagamento dei contributi – invero, la correlazione tra i due importi è stata giudicata così indubbia, da ritenere che l’efficacia degli atti di interruzione della prescrizione riguardanti il credito contributivo si estendano anche alle “somme aggiuntive” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 13 marzo 2015, n. 5076) – “e sul rilievo meramente oggettivo dell’inadempimento”.

Pertanto, in considerazione “del carattere automatico della sanzione e della sua insorgenza de iure al momento del verificarsi dell’originario inadempimento” oltreché del fatto che l’Istituto deve essere messo “in condizione di determinare, contestualmente alla pronuncia sulla debenza o meno della contribuzione, anche l’importo della sanzione civile”, ciò implica – a detta dei Giudici di legittimità – che “a quella data [n.d.r.: alla data di scioglimento dell’obiettiva incertezza interpretativa] devono essere già sussistenti o insussistenti le condizioni per l’accesso al regime agevolato”, ergo il contribuente deve aver già onorato il pagamento del credito contributivo ben prima che l’incertezza interpretativa sia risolta.

Così operando, le Sezioni Unite si sono poste in senso diametralmente opposto rispetto alla possibilità, perorata con l’ordinanza interlocutoria, che il contribuente possa beneficiare di un termine di pagamento del capitale contributivo successivo alla risoluzione dell’obiettiva incertezza interpretativa. Sicché, a detta del Supremo Collegio, solo “il versamento, in via precauzionale, della sorte evasa … consente l’accesso al regime agevolato in caso di accertamento della debenza della contribuzione” coniato dai commi 10 e 15, lett. a), dell’art. 116 cit., a nulla rilevando che, in quel momento, l’obbligazione contributiva sia ancora incerta.

Da qui, l’enunciazione del seguente principio di diritto, cristallizzato nella sentenza 30 aprile 2026, n. 12155: “l’art. 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel testo antecedente alla modifica apportata dal d.l. 2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, si interpreta nel senso che nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, accertato in sede giudiziale o amministrativa, si applica, in ragione dell’anno, la sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti, a condizione che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, verificato l’inadempimento, può fissare anche in pendenza della situazione di incertezza, senza dover attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi”.

4. La “buona fede” del contribuente: un “personaggio (ancora) in cerca d’autore”

Peraltro, tale principio di diritto viene enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte prima ancora di prendere posizione sull’ulteriore tema, pure dirimente, concernente la fissazione in sé, a opera dell’Istituto impositore, di un “termine per l’adempimento”dell’obbligazione di pagamento della sorte contributiva; questione, questa, del pari sottoposta dalla primigenia ordinanza interlocutoria.

Ebbene, rispetto a tale tema, i Giudici di legittimità hanno adottato una soluzione pro Istituto impositore, sancendo la sostanziale irrilevanza dell’avvenuta fissazione di un termine per il pagamento: di fatti, secondo la pronuncia in commento, deve essere il contribuente ad attivarsi, da sé, per onorare la sorte contributiva. Conclusione, questa, che i medesimi Giudici cercano di evincere da altre disposizioni, qual è quella di cui al comma 8, lett. b), dell’art. 116 cit., il quale garantisce una riduzione delle sanzioni approntate in caso di evasione contributiva soltanto in ipotesi di “denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori” e, dunque, soltanto a fronte di un comportamento proattivo del contribuente, sottendendo un “ravvedimento operoso”(così, Trib. Milano, Sez. Lav., 17 luglio 2019, n. 1553, est. Saioni).

Di conseguenza, concludono le medesime Sezioni Unite, “ove l’istituto non abbia indicato il termine … la lacuna va colmata applicando per l’adempimento spontaneo quello previsto nel caso analogo, ossia il termine di trenta giorni dalla denuncia di cui al citato comma 8, lett. b)”.

E però, a parere dello scrivente, un’interpretazione di tal tipo, volendo impiegare le medesime parole già utilizzate nell’ordinanza interlocutoria, non sembra trovare “corrispondenza nel dato letterale”dell’art. 116, comma 10, cit., che fa assurgere il “termine fissato dagli enti impositori”a espressa condicio sine qua non per l’accesso al regime di favore qui in esame. Termine che, sempre a parere dello scrivente, è ulteriore e distinto rispetto a quello originariamente imposto per legge ovvero prefissato dall’Istituto impositore per l’adempimento degli obblighi contributivi, atteso che quest’ultimo è destinato a restare inadempiuto a opera del contribuente (altrimenti, neppure si porrebbe il problema delle sanzioni).

Diversamente opinando, ossia a voler ritenere che il termine originariamente imposto per il pagamento dei contributi e quello che l’Istituto impositore dovrebbe successivamente indicare siano la stessa cosa, significherebbe vanificare del tutto la fattispecie del “ritardato pagamento di contributi”quale ipotesi di accesso al regime sanzionatorio di favore, posto che tale ritardo non può che apprezzarsi unicamente in relazione all’originario termine di pagamento dell’obbligazione contributiva.

Ciò corrobora la necessità di un comportamento attivo in capo all’Istituto impositore, che si deve premurare di indicare siffatto termine. Di contro, ammettendo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione anche un comportamento inerte dell’Istituto, si rischia di dar luogo a una situazione di squilibrio – quella che l’ordinanza interlocutoria intendeva evitare – a beneficio degli Istituti impositori.

Questo, con l’ulteriore conseguenza di rendere oltremodo opachi i confini di operatività della “buona fede” del contribuente, di fatto annichilendola, poiché si finisce per sovrapporre la posizione di coloro che non intendono affatto adempiere al pagamento del credito, negando l’obbligazione contributiva ex se, e coloro che, pur con salvezza di ogni rivendicazione scaturente dalle obiettive incertezze interpretative, intendono invece adempiervi, appunto, dopo che gli è stato indicato un termine (sulla valorizzazione della negazione dell’obbligazione contributiva come distinguo tra chi è in “buona fede” e chi no, cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. Lav., 3 giugno 2022, n. 17970).

La pronuncia in commento sembrerebbe lasciar trasparire un certo pregiudizio verso la configurabilità di una sincera “buona fede” in capo al contribuente, quasi come se l’inadempimento dell’obbligazione contributiva – lato contribuente – fosse sempre e solo rispondente alla logica del c.d. “free rider”. Il che, però, non solo priva il canone della “buona fede” del contribuente di qualsivoglia cittadinanza ma sembrerebbe favorire i prodromi per una nozione unilaterale di “buona fede”, con buona pace di qualsivoglia reciprocità pure enunciata da altre fonti dell’ordinamento (cfr., ad es., art. 1, comma 2bis, L. n. 241/1990: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica ministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”).