Esclusione assegno sociale se vi è coabitazione con il coniuge separato

di Corrado Spina
L’ordinanza in oggetto (Cass. n. 22291 del 29 giugno 2026) affronta una questione di notevole rilevanza pratica e dogmatica nell’ambito del diritto previdenziale e assistenziale, ovvero la compatibilità tra il diritto all’assegno sociale e la perdurante coabitazione tra coniugi legalmente separati.
L’assegno sociale viene corrisposto a tutti i cittadini italiani e stranieri in possesso dei seguenti requisiti: 67 anni di età, stato di bisogno economico, cittadinanza italiana, residenza effettiva in Italia per i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero soggiornanti da più di dieci anni.
Lo stato di bisogno si riferisce al richiedente privo di reddito, con esclusione della casa di abitazione.
L’importo dell’assegno de quo per l’anno 2026 è pari a 546,24 euro mensili per tredici mensilità.
La pronuncia, pur muovendosi nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, introduce una specificazione cruciale che rischia di modificare l’approccio alla valutazione dello stato di bisogno, valorizzando la situazione fattuale della convivenza come elemento presuntivo idoneo a escludere il requisito reddituale per l’accesso alla prestazione.
1. La vicenda processuale e la questione di diritto
La controversia trae origine dalla domanda di assegno sociale presentata dalla ricorrente, legalmente separata che rinuncia al mantenimento.
L’INPS, in sede amministrativa, non accoglieva l’istanza adducendo due principali motivazioni:
la rinuncia della richiedente all’assegno di mantenimento in sede di separazione consensuale, interpretata come una volontaria causazione dello stato di bisogno, e la continuazione della residenza nella casa coniugale insieme al marito separato, circostanza che, secondo l’ente, escludeva una reale separazione.
Il Tribunale, in primo grado, accoglieva la domanda, ritenendo provata l’assenza di redditi della ricorrente e giudicando la coabitazione non sintomatica di una riconciliazione.
La Corte d’Appello di Roma, tuttavia, riformava la decisione.
I giudici di seconde cure, pur non qualificando la coabitazione come riconciliazione, ne traevano una presunzione di sostegno economico.
Infatti fino a quando i coniugi, seppur separati, avessero continuato a coabitare, si doveva presumere che il marito, unico percettore di reddito, avesse provveduto al sostentamento della moglie.
Tale circostanza, secondo la Corte territoriale, era sufficiente a escludere lo “stato di bisogno effettivo” e risultava assorbente rispetto alla questione della rinuncia all’assegno di mantenimento.
La questione giunta all’esame della Suprema Corte è, pertanto, la seguente:
se la perdurante coabitazione tra coniugi legalmente separati possa costituire un elemento presuntivo idoneo a escludere lo stato di bisogno effettivo del richiedente l’assegno sociale, specialmente quando la stessa abbia rinunciato all’assegno di mantenimento e non possieda formalmente redditi personali.
2. La soluzione della Suprema Corte
La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 29 giugno 2026 n. 22291, rigetta il ricorso della ricorrente, confermando la sentenza d’appello e fornendo una lettura restrittiva dei presupposti per l’erogazione dell’assegno sociale in costanza di coabitazione, modificando il principio fino ad oggi applicato, quello per cui la coabitazione o la convivenza non era motivo di revoca di tale indennità (Cass. 24 aprile 2026 n. 10981; C. App. Bologna 24 marzo 2022 n. 252; Cass. n. 24954/2021).
Il ragionamento della Corte si articola in due passaggi fondamentali:
1) Riaffermazione del principio generale:
In prima battuta, la Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini del diritto all’assegno sociale (art. 3, co. 6 L. n. 335/1995), rileva unicamente lo “stato di bisogno effettivo” del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell’assenza di redditi o della loro insufficienza rispetto al limite di legge.
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente affermato l’irrilevanza di redditi meramente potenziali, come quelli derivanti da un assegno di mantenimento non richiesto o rinunciato, e ha chiarito che lo stato di bisogno non deve necessariamente essere “incolpevole” (Cass. 19 dicembre 2026, n. 33316; Cass. 15 agosto 2025, n. 23341; Trib. Napoli 3 aprile 2026, n. 3086; Trib. Tivoli 18 febbraio 2026, n. 303; C. App. Catanzaro 7 novembre 2025, n. 1224).
L’ordinamento assistenziale, infatti, non ha carattere sussidiario rispetto agli obblighi di solidarietà familiare.
2) Valorizzazione degli “indicatori” fattuali:
La Corte, tuttavia, introduce un elemento di specificazione decisivo.
Citando un proprio precedente, precisa che il giudice di merito può legittimamente prendere in considerazione “altri elementi di giudizio, come il tenore di vita del richiedente, non al fine di individuare un requisito di accesso alla prestazione diverso da quelli previsti dalla legge, ma quali indicatori che, globalmente considerati, dimostrano la sussistenza di un reddito personale superiore a quello massimo” (Cass. 30 maggio 2013, n. 13577).
È proprio in questa logica che la Corte inquadra la coabitazione.
La convivenza con l’ex coniuge, unico percettore di reddito, non viene considerata come prova di una riconciliazione, la quale comporterebbe il cumulo legale dei redditi, ma come un fatto da cui si può trarre una presunzione di sostegno economico.
La Corte afferma testualmente: “Da un lato, la coabitazione con l’unico percettore di reddito lascia presumere che il coniuge impossidente ne fruisca e che dunque il primo fornisca i mezzi di sostentamento all’altro.”.
A titolo di esempio, il pagamento delle varie forniture di acqua, energia elettrica, gas e spese alimentari.
Questa presunzione di sostegno materiale, derivante dalla condivisione dell’abitazione e delle risorse, opera in senso contrario alla pretesa della ricorrente.
Anzi, la rinuncia all’assegno di mantenimento, che in assenza di coabitazione sarebbe irrilevante, in questo contesto diventa un elemento che, anziché rafforzare la posizione della richiedente, la “indebolisce”, in quanto si pone come un “elemento presuntivo contrario a quanto desunto dalla coabitazione”.
La Corte conclude che l’analisi della Corte d’Appello costituisce un accertamento di fatto, basato su una pluralità di dati presuntivi e documentali, non censurabile in sede di legittimità.
La valutazione ha correttamente escluso lo “stato di bisogno effettivo” per il periodo della coabitazione, distinguendolo dal periodo successivo alla cessazione della stessa, allorquando il coniuge separato aveva cambiato residenza ed in tal caso l’INPS aveva infatti riconosciuto il diritto alla prestazione.
L’ordinanza in esame, pur confermando formalmente i principi cardine in materia di assegno sociale, ne delimita la portata applicativa in presenza di una specifica circostanza di fatto, la coabitazione post-separazione.
La decisione solleva importanti interrogativi sulla nozione di “stato di bisogno effettivo” e sull’onere della prova.
A. La presunzione di sostegno economico e il superamento della valutazione formale dei redditi
L’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità ha sempre ancorato la valutazione dello stato di bisogno ai redditi effettivamente percepiti, escludendo la rilevanza di quelli meramente potenziali o conseguibili (Trib. Napoli 3 aprile 2026, n. 3086; Trib. Paola 19 gennaio 2026, n. 28; C. App. Catanzaro 7 novembre 2025, n. 1224; Cass. 18 settembre 2025, n. 25642; C. App. Napoli 25 giugno 2025, n. 1305; Trib. Benevento 26 marzo, 2025 n. 375; Cass. 13 agosto 2024, n. 22799).
La rinuncia a un diritto (come l’assegno di mantenimento) non poteva, da sola, precludere l’accesso a una prestazione fondata sull’art. 38 della Costituzione.
La Corte, con la pronuncia in commento, non nega questo principio, ma lo aggira attraverso lo strumento presuntivo.
Non si nega il diritto perché la ricorrente avrebbe potuto chiedere il mantenimento, ma perché, coabitando, si presume che di fatto abbia ricevuto un sostegno economico, ovvero una forma di “reddito” in natura o tramite la condivisione delle spese, che la pone al di fuori dello stato di bisogno effettivo.
Questa impostazione sposta l’accento da una verifica documentale (la dichiarazione dei redditi) a una valutazione sostanziale delle condizioni di vita del richiedente, in linea con una tendenza a contrastare possibili abusi e a garantire che l’intervento pubblico sia destinato a situazioni di reale indigenza (Cass. 2 aprile 2026, n. 8261; Cass. 18 settembre 2026, n. 25642).
La stessa legislazione recente, ad esempio in materia di Assegno di Inclusione, considera i coniugi separati o divorziati che risiedono nella stessa abitazione come parte dello stesso nucleo familiare, confermando una tendenza a dare prevalenza alla situazione di fatto della convivenza (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2023).
B. La coabitazione: da indizio di non riconciliazione a presunzione di sostegno
È interessante notare l’evoluzione del ruolo della coabitazione.
In molteplici decisioni di merito e di legittimità, la coabitazione è stata analizzata principalmente per escludere che essa costituisse prova di una riconciliazione, la quale avrebbe comportato il cumulo dei redditi dei coniugi ai fini del calcolo della soglia reddituale (Trib. Tivoli 18 febbraio 2026, n. 303; C. App. Catanzaro 7 novembre 2025, n.1224).
L’ordinanza in commento opera uno scarto logico, infatti non è necessario dimostrare la riconciliazione, né una separazione fittizia.
La coabitazione, di per sé, diventa il presupposto di una presunzione di solidarietà economica che, pur non ricostituendo l’unione coniugale, è sufficiente a far venir meno la ratio dell’intervento assistenziale.
Come affermato dalla stessa Corte, “ciò che rileva è se l’uno abbia provveduto al sostentamento dell’altra, non già se la coabitazione integri il ripristino della comunione di vita materiale e spirituale”.
C. L’inversione dell’onere della prova
La conseguenza più problematica di tale approccio riguarda l’onere probatorio. Se, in linea generale, spetta al richiedente dimostrare i requisiti per la prestazione, l’introduzione di una presunzione legale (basata sulla coabitazione) sposta di fatto l’onere in capo a quest’ultimo di fornire la “prova di segno contrario”.
Il richiedente si troverebbe a dover dimostrare un fatto negativo, ovvero quello di non aver ricevuto alcun sostegno economico pur vivendo sotto lo stesso tetto del coniuge separato.
Si tratta di una probatio diabolica, specialmente in contesti di fragilità economica dove la coabitazione può essere una scelta obbligata, dettata dall’impossibilità di sostenere le spese per due diverse abitazioni, e non da una residua condivisione di risorse.
In conclusione, l’ordinanza n. 22291/2026 della Suprema Corte, pur senza un’aperta rottura con il passato, segna un’evoluzione significativa nella giurisprudenza sull’assegno sociale.
Attraverso la valorizzazione della coabitazione come “indicatore” di assenza di bisogno, la Corte legittima un’indagine più penetrante sulle reali condizioni di vita del richiedente, che va oltre la mera attestazione formale dei redditi.
Se da un lato tale approccio mira a una maggiore equità sostanziale, prevenendo l’erogazione della prestazione a chi beneficia di fatto di un sostegno familiare, dall’altro introduce elementi di incertezza e pone un onere probatorio gravoso sui soggetti più deboli, per i quali la separazione legale non sempre coincide con una separazione abitativa ed economica.
Resta da vedere se le future pronunce consolideranno questa linea interpretativa o ne preciseranno i limiti, per evitare che una presunzione, per quanto ragionevole, si trasformi in un ostacolo insormontabile all’accesso a una tutela costituzionalmente garantita.