Orientamenti in materia di retribuzione feriale in applicazione del CCNL dei lavoratori dei porti

di Fabrizio Ferraro
1. Premesse sulla questione della retribuzione feriale
È noto che la questione della quantificazione della retribuzione feriale sta producendo un ampio contenzioso in relazione all’interpretazione delle norme di diritto eurounitario in materia di ferie.
In particolare, l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE è interpretato dalla Corte di giustizia nel senso che il lavoratore «durante le sue ferie annuali, ha diritto non solo al mantenimento del suo stipendio di base, bensì anche, da un lato, a tutti gli elementi intrinsecamente connessi all’espletamento delle mansioni […] e, dall’altro, a tutti gli elementi collegati allo status personale e professionale […]» (CGUE 15 settembre 2011, C-155/10). Invero, già nelle sentenze del 16 marzo 2006, nelle cause riunite C‑131/04 e C‑257/04, e del 20 gennaio 2009, nelle cause riunite C-350/06 e C-520/06, era stato espresso il principio secondo cui, per la durata delle ferie annuali, dovesse essere mantenuta la «retribuzione ordinaria».
L’orientamento è stato poi confermato, talora indirettamente, da successive pronunce della stessa Corte (CGUE 22 maggio 2014, C‑539/12; CGUE 13 dicembre 2018, C‑385/17; CGUE 9 dicembre 2021, C‑217/20).
La posizione del giudice eurounitario si spiega, da una parte, in relazione al diritto del lavoratore di «godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all’esercizio del suo lavoro» e, dall’altra, anche in virtù dell’obiettivo di evitare che il lavoratore sia dissuaso dal godimento delle ferie, temendo la riduzione della retribuzione.
L’orientamento della Corte di giustizia ha prodotto effetti nei giudizi interni riguardanti diverse clausole di contratto collettivo che escludevano alcuni elementi della retribuzione dalla base di computo della retribuzione feriale e che, pertanto, sono state dichiarate nulle.
Si faccia riferimento, tra gli altri, agli artt. 10 e 26 del CCNL Trasporto aereo, sezione Personale navigante tecnico (codice CNEL I810), per i quali v. Cass. 23 giugno 2022, n. 20216; agli artt. 1 e 10 del CCNL del 12 marzo 1980 nell’ambito della contrattazione degli Autoferrotranvieri, Internavigatori e Autolinee in concessione (codice CNEL I022), la cui disciplina è stata poi modificata nel 2022 in accoglimento dell’orientamento giurisprudenziale, per i quali v. Cass. 9 settembre 2025, n. 24899; agli artt. 86 e 23 del CCNL Vigilanza privata, sezione Servizi fiduciari (codice CNEL HV17), per i quali v. Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320.
Può essere d’interesse segnalare che nell’ambito della conversione del D.L. n. 62/2026 sono stati presentati identici emendamenti (nn. 7.17, 7.20 e 7.22, presentati nella XI Commissione della Camera dei Deputati in relazione al progetto di legge C. 2911), poi ritirati, che miravano a limitare la rideterminazione del trattamento economico riconosciuto per le ferie annuali esclusivamente al periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale avente ad oggetto l’accertamento della non conformità ai principi dell’art. 36 della Costituzione. La norma avrebbe trovato applicazione ove tale trattamento fosse stato determinato da contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
La disposizione potrebbe essere stata pensata in relazione alle controversie in cui è stato applicato l’orientamento eurounitario in materia di retribuzione feriale e avrebbe avuto l’obiettivo di sgravare gli imprenditori di parte delle differenze retributive dovute, secondo un modello regolativo che è stato più volte proposto, in sede parlamentare, anche in relazione alla rideterminazione della retribuzione “ordinaria” ai sensi dell’art. 36 Cost., da ultimo proprio nell’ambito degli emendamenti in esame.
Ebbene, la norma, oltre che essere in forte odore di illegittimità costituzionale per il contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione all’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, confondeva, nella sua formulazione, la rideterminazione della retribuzione ex art. 36 Cost. perché non rispettosa dei principi di proporzionalità e sufficienza con l’individuazione di una diversa retribuzione feriale in conformità (non ai principi costituzionali ma) a quelli eurounitari già menzionati.
Le gravi problematiche evidenziate potrebbero dunque aver portato al ritiro degli emendamenti in questione; d’altra parte, la loro presentazione è indice dell’attenzione rivolta, in diversi contesti, all’impatto dell’applicazione in concreto dell’orientamento in analisi.
2. Le previsioni specifiche del CCNL dei lavoratori dei porti e la giurisprudenza in materia. Il Tribunale di Venezia…
Il contenzioso in materia ha interessato anche il settore del lavoro nei porti. In particolare, è stata oggetto di scrutinio la clausola di cui all’art. 11, comma 2, del CCNL dei lavoratori dei porti, nella parte in cui prevede la composizione della retribuzione feriale, escludendo implicitamente alcune voci (indennità di effettiva presenza, indennità cambio tuta, premio gruista).
Il contesto specifico, rispetto al quale vi è solo giurisprudenza di merito, è d’interesse perché permette di analizzare due approcci diversi in relazione all’applicazione dell’orientamento eurounitario alle disposizioni dei contratti collettivi.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 566 del 2025, ha accolto la domanda di un gruppo di lavoratori che chiedeva la riparametrazione della retribuzione feriale. In particolare, il giudice ha valutato la riconducibilità alle mansioni ordinarie delle singole indennità e, sulla base di quell’indagine, ha riconosciuto, in parte, che queste dovessero essere considerate ai fini del calcolo della retribuzione feriale.
Ad esempio, sono state incluse due voci: l’indennità di effettiva presenza, in quanto «emolumento riconosciuto sic et simpliciter per il fatto che il dipendente è presente al lavoro e svolge integralmente il turno», e il “premio gruista”, perché «emolumento collegato alla tipologia delle mansioni svolte».
Sono state invece escluse l’indennità di inizio e fine turno, in quanto «emolumento diretto a compensare lo svolgimento di ore di lavoro prestate in più occasionalmente e su base volontaria, legata non alle mansioni, ma all’orario»; il premio di produttività, poiché «non è legato alla mansione o alla professionalità, bensì riconosciuto a tutto il personale» ed è «indeterminabile a priori, dipendendo dalle performance»; la “maggiorazione turnista”, perché «non ha aggancio con lo status professionale o personale del dipendente, o con un particolare disagio discendente dallo svolgimento di specifiche mansioni, ed è invece collegata al fatto in sé di lavorare a turni».
È invece particolare il caso dell’indennità “di cambio tuta”. Sotto la vigenza di un dato accordo integrativo questa indennità era «legata all’orario [di lavoro] e soltanto occasionale» e, per tale motivo, è stata esclusa dal computo ai fini della retribuzione feriale. Con l’entrata in vigore di un nuovo accordo l’indennità è stata «riconosciuta a tutti indistintamente per ogni giornata di turno e anche in caso di lavoro straordinario» e, per tale motivo, a decorrere da quella data è stata invece inclusa.
L’orientamento del Tribunale di Venezia si caratterizza dunque per l’adozione dell’approccio casistico al quale la Corte di giustizia si è riferita: per valutare la dovuta inclusione, ai sensi del diritto eurounitario, di un elemento della retribuzione ai fini del calcolo della retribuzione feriale bisogna considerare, nel concreto, se tale elemento è «intrinsecamente collegato all’esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro» (v. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, punto 24).
Senza spingersi a valutare nel merito le singole statuizioni del Tribunale sul punto, si può notare come il giudice abbia dato un’applicazione rigida del criterio individuato dalla Corte di giustizia. Si è infatti ritenuto che il collegamento allo svolgimento delle mansioni debba essere inteso nel senso che i singoli elementi della retribuzione, per come individuati dalla contrattazione collettiva, debbano dipendere in via esclusiva dai compiti svolti dal lavoratore. Ciò ha portato all’esclusione di elementi della retribuzione generalmente riconosciuti a tutti i lavoratori indipendentemente dal tipo di mansioni svolte, pur se questi erano corrisposti su base non occasionale.
3. …e il Tribunale di Genova
Diversamente, una sentenza del Tribunale di Genova (n. 487 del 2025), in relazione al meccanismo di cui all’art. 11, comma 2, del CCNL dei lavoratori dei porti, ha operato una verifica casistica, ma su una questione preliminare e diversa, non affrontata nella sentenza del Tribunale di Venezia.
È stata infatti ritenuta decisiva, ai fini dell’inclusione di alcune indennità nella retribuzione feriale, la valutazione circa il fatto che il lavoratore sia stato effettivamente dissuaso dal godimento delle ferie in virtù del meccanismo di calcolo divisato nell’accordo collettivo.
Ciò in quanto la giurisprudenza eurounitaria individuerebbe una nozione di retribuzione feriale legata «al profilo teleologico», cioè, appunto, alla necessità che il lavoratore non sia dissuaso dal godimento del diritto alle ferie. La retribuzione feriale sarebbe dunque sempre rispettosa del diritto eurounitario ove non sia dimostrato in concreto tale effetto dissuasivo.
Nel caso di specie, è stato accertato che il ricorrente aveva goduto di tutte le ferie, che il datore di lavoro ne aveva incentivato il godimento e che, in ogni caso, la differenza retributiva derivante dalla mancata inclusione di alcuni elementi nella retribuzione feriale sarebbe stata piuttosto modesta. Sulla base di queste considerazioni, la giudice ha respinto il ricorso.
La valutazione è stata dunque incentrata esclusivamente sulla verifica dell’esistenza di un effetto dissuasivo e non è mai entrata nel merito del collegamento funzionale delle singole indennità con le mansioni svolte dal lavoratore.
Un simile approccio non appare coerente con i principi enunciati dalla giurisprudenza eurounitaria, in particolare nella sentenza della CGUE del 15 settembre 2011, nella causa C-155/10.
In tale pronuncia la Corte precisa che: 1) l’espressione «ferie annuali retribuite» di cui all’art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle «ferie annuali» ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta (punto 19); 2) la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore (punto 21), sulla base delle valutazioni del giudice nazionale in merito al collegamento con le mansioni svolte (punti 24-26); 3) un’indennità determinata a un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell’Unione (ancora punto 21).
Da ciò si deduce che l’effetto anti-dissuasivo non costituisce la “premessa maggiore” del ragionamento che porta la giurisprudenza eurounitaria a ritenere che la retribuzione feriale debba essere almeno paragonabile a quella normalmente percepita dal lavoratore. La sentenza del 2011, al contrario, evidenzia che anche una retribuzione «appena sufficiente» a evitare il fatto che il lavoratore sia dissuaso potrebbe essere comunque considerata non paragonabile ai fini del diritto eurounitario.
La sentenza del 2011 sembra differire, nelle premesse logiche, da quella del 16 marzo 2006, nelle cause riunite C‑131/04 e C‑257/04. In tal caso, infatti, si riteneva incompatibile con il diritto dell’Unione un sistema di retribuzione anticipata delle ferie perché idoneo a dissuadere i dipendenti dal godere, appunto, delle ferie. Diversamente, nella sentenza del 2011 il principio di “paragonabilità” della retribuzione viene ulteriormente sviluppato, anche rispetto al profilo del sostanziale godimento delle ferie e non solo nella prospettiva anti-dissuasiva.
Ciò risulta anche dall’opinione dell’Avvocato generale (v., in particolare, punti 46 e 47), la quale afferma che, come si deduce anche dalla sentenza del 2006, il godimento delle ferie e la loro retribuzione sono due aspetti inseparabili dello stesso diritto e, pertanto, lo scopo della normativa eurounitaria è quello di garantire, durante i periodi di ferie, una retribuzione comparabile a quella dei periodi di lavoro. Ciò indipendentemente dalla finalità anti-dissuasiva, che pure la società convenuta nel procedimento principale aveva richiamato per dimostrare la conformità al diritto eurounitario delle norme in materia di retribuzione feriale applicate (v. punti 23 e 24 dell’opinione già citata).
Peraltro, anche qualora si ritenesse che la finalità anti-dissuasiva fosse l’unica sulla quale si fonda il principio eurounitario, non sembra corretto ridurre il soddisfacimento di tale finalità a un giudizio sul caso concreto. L’idoneità del sistema di retribuzione delle ferie a non dissuadere i lavoratori dal godimento si dovrebbe infatti valutare nel complesso, non con riferimento al singolo caso di specie. Del resto, a contrastare con il diritto eurounitario è, in definitiva, la clausola che preveda una retribuzione non paragonabile, indipendentemente dall’effetto che tale clausola ha nel caso concreto in relazione al godimento delle ferie. La non dissuasività, pure se dovesse essere considerata l’unica premessa logica dell’orientamento della Corte, è una finalità intrinseca al principio di mantenimento della retribuzione e non può dunque essere sovrapposta con il principio stesso, per di più in ragione di una valutazione casistica.
4. Conclusioni
I due orientamenti analizzati suscitano dunque interesse perché si soffermano su due diverse questioni interpretative sorte in relazione al dictum della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di retribuzione feriale.
Il Tribunale di Venezia si concentra sull’analisi casistica delle singole voci retributive al fine di valutarne l’inclusione o no nella base di calcolo per la retribuzione feriale. Lo sforzo è apprezzabile, poiché si è rilevato che spesso i giudici di merito si sono limitati ad affermare acriticamente la necessaria identità tra retribuzione ordinaria e retribuzione feriale. Invero, come si è visto, la giurisprudenza eurounitaria si riferisce a una “retribuzione paragonabile” e detta precisi criteri che i giudici nazionali dovrebbero applicare con attenzione.
Il Tribunale di Genova, invece, nega a priori l’inclusione delle voci escluse dalla disciplina del contratto collettivo in virtù dell’accertamento dell’assenza del rischio che il lavoratore, nel caso concreto, sia stato dissuaso dal godimento del diritto alle ferie. Tale conclusione, come si è detto, è criticabile per diverse ragioni (v. supra), specie se considerata alla luce della giurisprudenza eurounitaria. Dunque, difficilmente potrebbe immaginarsi che la Corte di giustizia, nell’ipotesi in cui si dovesse esprimere nuovamente in via pregiudiziale sulla questione, potrebbe ritenere compatibile con il diritto eurounitario una disciplina che comunque preveda, per il periodo di ferie, una retribuzione “non paragonabile” con riferimento a quella riconosciuta ordinariamente per le mansioni abitualmente svolte dal lavoratore.
In relazione a quest’ultimo orientamento si segnala, peraltro, una recentissima pronuncia della Cassazione (Cass. 8 giugno 2026, n. 18529) che sembra valorizzare, con argomenti non dissimili da quelli della sentenza di merito analizzata, la valutazione in concreto dell’effetto deterrente della retribuzione feriale riconosciuta al lavoratore.
In particolare, è stato ritenuto corretto escludere alcuni elementi della retribuzione anche in virtù della loro scarsa incidenza percentuale sulla retribuzione feriale: ciò avrebbe dimostrato che la riduzione determinata dall’esclusione di tali elementi non sarebbe stata idonea a dissuadere il lavoratore dal godimento delle ferie.
Si segnala peraltro che l’incidenza, nel caso di specie, è stata calcolata con riferimento al rapporto tra la retribuzione annuale del lavoratore e quella effettivamente percepita in virtù della “decurtazione” prevista nel periodo di ferie effettivamente goduto.
Una verifica più coerente della potenzialità dissuasiva della previsione contrattual-collettiva avrebbe invece richiesto un confronto tra retribuzione annuale del lavoratore inclusiva di tutte le indennità e la retribuzione al netto delle indennità escluse durante il periodo di ferie.
Ciò in quanto il pregiudizio concretamente subito dal lavoratore può variare in base al fatto che, per la giornata in cui ha goduto delle ferie, sarebbero state o no previste alcune delle indennità escluse dalla base di calcolo per la retribuzione feriale. Ad esempio, il godimento delle ferie in una giornata nella quale il lavoratore era adibito a turni compensati con una indennità particolarmente pesante è largamente più sconveniente rispetto al godimento in un giorno in cui tale indennità non sarebbe stata dovuta.
Sicché la valutazione dovrebbe prendere in considerazione la potenzialità dissuasiva in astratto, in base al “peso” medio dell’indennità e non, invece, il risultato concreto risultante dalla specifica collocazione temporale delle ferie godute da parte del singolo lavoratore.
La pronuncia si espone dunque, in egual modo, alle considerazioni critiche già svolte rispetto alla sentenza del Tribunale di Genova.