La natura giuridica delle somme spettanti al lavoratore dopo l’accertamento della nullità del trasferimento

di Zeno Maria Fracanzani
Questione
La sentenza del 1° luglio 2025 n. 2933 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, affronta la questione riguardante la corretta configurazione delle somme dovute al lavoratore, in seguito al mancato ripristino di fatto del rapporto di lavoro successivamente alla dichiarazione di nullità del trasferimento del ramo d’azienda ex art. 2112 c.c. La sentenza non solo fa luce sulla natura giuridica di queste somme, dichiarando la non detrazione dell’aliunde perceptum (così già Corte costituzionale 28 febbraio 2019, n. 29 e tra le altre Cass., Sez. Lav., 3 luglio 2019, n. 17784), ma fa altresì chiarezza sulla relazione tra la disciplina dell’adempimento da parte di terzo ex art. 1180 c.c. e le prestazioni di fatto ex art. 2126 c.c.
Pronuncia
Il caso di specie nasce dall’opposizione da parte del datore di lavoro al decreto ottenuto da un suo dipendente ex art. 633 c.p.c. riguardante le mensilità dovute nel periodo compreso tra settembre 2023 e settembre 2024. L’opponente, infatti, riteneva di difettare la legittimità passiva, dal momento che il suddetto lavoratore, sebbene fosse stato dichiarato nullo il trasferimento del 2016 del ramo d’azienda che lo riguardava, dovesse comunque essere ritenuto alle dipendenze di una terza azienda, a seguito di una seconda scissione con effetti dal settembre 2021 comprendente lo stesso ramo d’azienda e perciò anche il lavoratore. Per questo motivo, poiché le somme riguardano un periodo successivo al trasferimento, esse non dovrebbero essere chieste all’opponente, ma all’azienda cessionaria.
In via subordinata, l’opponente accusava l’inesattezza del decreto ingiuntivo. Infatti, il giudice non teneva conto del fatto che il lavoratore, anche a seguito delle sentenze del 2019 che avevano dichiarato la nullità del trasferimento del 2016, non fosse mai stato effettivamente riammesso nell’organico, ma avesse continuato a lavorare per la cessionaria apparente con relativa retribuzione, in una situazione assimilabile al distacco. Per questo motivo, ad avviso dell’opponente, le somme ricevute integrerebbero la fattispecie dell’adempimento da parte di terzo (art. 1180 c.c.), di conseguenza liberandolo. Alternativamente, esse sarebbero configurabili come aliunde perceptum e, quindi, da sottrarsi a ciò che l’opponente è tenuto a pagare (dello stesso avviso è un cospicuo orientamento giurisprudenziale: Cass., Sez. Lav., 25 giugno 2018, n. 16694, Cass., Sez. Lav., 30 maggio 2019, n. 14797, Cass., Sez. Lav., 9 settembre 2014, n. 18955).
Tuttavia, tenuto conto dei fatti e dei motivi addotti dalle parti, il giudice ha proposto una diversa interpretazione sia delle fattispecie a cui sussumere la situazione di fatto sia dell’opportuno orientamento giurisprudenziale.
Innanzitutto, il giudice ha accertato in via preliminare il possesso di legittimità passiva dell’opponente, dal momento che il secondo trasferimento di ramo d’azienda, avvenuto nel settembre del 2021, non riguardava (e non poteva riguardare) il particolare lavoratore. Egli, infatti, dal gennaio del 2016 sino al 30 giugno 2024, ha sempre lavorato presso l’apparente cessionaria del primo trasferimento, nonostante le sentenze del 2019 ne dichiarassero la nullità e ordinassero la riassunzione del lavoratore, cosa che di fatto non è avvenuta. Mancando, quindi, la fattuale presenza del lavoratore all’interno del ramo d’azienda oggetto della seconda cessione, veniva a mancare anche l’appartenenza del lavoratore al suddetto ramo. Non sussisteva più, infatti, il rapporto funzionale tra il primo e gli altri elementi del ramo d’azienda, vale a dire, veniva a mancare il criterio identificativo ritenuto essenziale sia dalla lettera dell’art. 2112, comma 5, c.c. (“…parte d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata…”) sia dalla giurisprudenza (il ramo di azienda è “un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera” cfr. Corte di giustizia CE, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 ovvero di un’organizzazione quale legame funzionale che renda le attività dei lavoratori interagenti e capaci di tradursi in beni o servizi determinati”, Cass., Sez. Lav., 28 aprile 2014, n.9361).
In secondo luogo, con riguardo alla configurabilità della situazione nel caso specifico come distacco, così come sostenuto dall’opponente, il giudice ha ritenuto che ciò non sia ammissibile. Infatti, il distacco, in quanto dissociazione tra il datore di lavoro e l’effettivo utilizzatore, in forza del divieto di lavoro interposto desumibile dall’art 2127 c.c., è ammissibile soltanto quando risulti che esso è effettuato al fine di realizzare un interesse del distaccante, presentandosi quindi come mero atto organizzativo dell’impresa che lo dispone (Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2004, n. 11363). Nel caso di specie, tuttavia, non è stato rilevato l’interesse concreto dell’opponente alla dislocazione del lavoratore presso l’apparente cessionaria nel tempo successivo alla dichiarazione di nullità del trasferimento ex 2112 c.c., impedendo quindi la configurabilità della situazione come distacco. Nello specifico, infatti, non ci si è trovati di fronte ad un rapporto trilaterale (distaccante, distaccato e utilizzatore), bensì a due rapporti divisi: uno di diritto, sarebbe a dire quello tra lavoratore e opponente, ricostituito in seguito alla dichiarazione di nullità del trasferimento; e uno di fatto, quello tra lavoratore e utilizzatore, comunque fonte di un diritto alla retribuzione ai sensi dell’art. 2126 c.c. Per questo motivo le somme versate dall’apparente cessionario non possono portare ad un adempimento dell’obbligo retributivo dell’opponente in quanto oggetto di autonoma obbligazione.
Da ultimo il giudice si interroga sulla natura retributiva o risarcitoria delle somme che spettavano al lavoratore dopo l’accertamento della nullità del trasferimento e alla conseguente applicabilità o meno del principio di compensatio lucri cum damno. A tal proposito, l’organo giudicante si è rifatto all’orientamento giurisprudenziale più risalente, il quale origina dalla decisone n. 29/ 2019 della Corte costituzionale. Tale orientamento supera la precedente concezione secondo la quale “in caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo di azienda, il cedente, che non provveda al ripristino del rapporto di lavoro, è tenuto a risarcire il danno secondo le ordinarie regole civilistiche, sicché la retribuzione, corrisposta dal cessionario al lavoratore, deve essere detratta dall’ammontare del risarcimento” (Cass., Sez. Lav., 25 giugno 2018, n. 16694). Secondo il nuovo orientamento, infatti, le somme dovute non sono a titolo di risarcimento del danno, ma sono l’adempimento dell’obbligazione di remunerazione in capo al datore di lavoro. Tale soluzione deriva dall’applicazione al caso di specie della disciplina della mora del creditore, già presente in tutte le altre obbligazioni relative a rapporti contrattuali diversi da quelli di lavoro subordinato e, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303/2011, anche in caso di illegittima apposizione del termine. Perciò, alle somme dovute non è detraibile l’eventuale aliundem perceptum, come invece avviene nella disciplina del licenziamento illegittimo che si configura in termini derogatori e peculiari, in quanto esse formano oggetto dell’autonomo obbligo di retribuzione vigente in capo al datore di lavoro, diverso dall’obbligo del risarcimento del danno. Allo stesso modo, il datore di lavoro non è liberato per la propria obbligazione retributiva, nonostante ormai l’impossibilità dell’esecuzione delle mansioni a proprio favore da parte del lavoratore, secondo i principi di cui agli artt. 1206 e ss. c.c.
Per questi motivi, il tribunale respinge il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo.
Osservazioni
A partire dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2990 del 7 febbraio 2018, nasce un nuovo orientamento giurisprudenziale che interpreta il principio di corrispettività, elemento permeante del contratto di lavoro, in un modo costituzionalmente orientato, in modo tale da estendere l’obbligo di retribuzione, e non solo il risarcimento danni, anche in ipotesi di rifiuto illegittimo del datore di lavoro alla prestazione lavorativa. L’applicabilità della disciplina della mora del creditore anche nei rapporti di lavoro ha l’importante pregio di aumentare la protezione di fatto data al lavoratore e dell’efficacia dei rimedi che l’ordinamento offre a quest’ultimo. Se, infatti, il principio di correspettività fosse strettamente applicato, permettendo quindi al datore di lavoro di non erogare la retribuzione qualora non riceva effettivamente la prestazione, salvo i casi tassativamente stabiliti dalla legge, ciò comporterebbe un eccessivo sbilanciamento del rapporto lavorativo a vantaggio del datore, potendo egli in concreto far leva sulla mancata corrispettività al fine di non erogare la retribuzione ai lavoratori che, a seguito di una sentenza, sarebbe tenuto a riammettere, conseguentemente obbligandoli a trovare un nuovo impiego, recidendo di fatto il rapporto di lavoro. Tuttavia, problematica rimane l’individuazione delle caratteristiche di una corretta offerta da parte del lavoratore, condizione essenziale al fine dell’applicazione della disciplina degli art. 1206 e ss. c.c. Infatti, a causa delle particolarità intrinseche nel rapporto di lavoro, di difficile individuazione sono i comportamenti che costituiscono impossibilità sopravvenuta eventualmente imputabile al debitore e che quindi fanno venire meno la sussistenza dell’offerta. Nel caso di specie, l’opponente accusa l’inefficacia della propria messa in mora, a causa dell’impossibilità per il lavoratore di adempiere alle prestazioni sia dell’impresa cedente che della cessionaria a causa dell’obbligo di fedeltà imposto ex art. 2105 c.c. Quest’argomentazione non pare essere chiaramente smentita dal giudice e, anche qualora nel caso specifico non fosse corretta, fa sorgere dubbi riguardo alla concreta possibilità di retribuzioni che di fatto si presentano come prive di causa, in quanto non più sorrette dall’effettività dell’offerta del debitore.
In sintesi, a seguito delle sentenze C. cost. nn. 300/2011 e 29/2019 vi è stato un ampliamento della tutela di fatto dei lavoratori, soprattutto nel caso di inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contenuti nelle sentenze ordinanti la riammissione di lavoratori nell’organico. Il nuovo orientamento fa in modo che tali obblighi non possano essere di fatto inadempiuti, ponendo come conseguenza dell’inosservanza non più il solo risarcimento danni, ma il completo pagamento della retribuzione. Ciononostante, rimane vitale il controllo giudiziario sulla sussistenza della causa di questi pagamenti al fine di evitare indebiti.