Non sapere quanto, ma sapere come: la determinabilità del corrispettivo nel patto di non concorrenza

di Antonio Mancini

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La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza 8 gennaio 2026, n. 436, è nuovamente intervenuta in materia di patto di non concorrenza, soffermandosi sulla determinabilità del corrispettivo quando la sua quantificazione sia parametrata alla durata di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il nucleo della vicenda processuale riguardava il caso di una società che aveva agito in giudizio per accertare la violazione del patto di non concorrenza ad opera di un suo ex lavoratore e per richiedere il pagamento della relativa penale.

La vicenda processuale

In primo grado il Giudice, accogliendo l’eccezione sollevata dal dipendente, aveva dichiarato la nullità del patto ai sensi dell’articolo 1418, comma 2, del codice civile, per indeterminabilità del corrispettivo: la sua quantificazione, infatti, era legata esclusivamente alla durata del rapporto di lavoro, elemento di per sé indeterminabile, quindi senza la previsione di una somma minima garantita al lavoratore e senza la possibilità di determinare ex ante l’importo complessivo che sarebbe spettato al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro a fronte del rispetto dell’obbligo di non concorrenza.

La Corte d’Appello, invece, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 5540 del 1° marzo 2021, e in parziale riforma della gravata sentenza, sosteneva che il patto di non concorrenza non potesse essere ritenuto nullo.

In particolare veniva osservato che il riferimento alla durata del rapporto di lavoro per la quantificazione del corrispettivo non costituisce un elemento decisivo ai fini della determinazione dell’oggetto del contratto, risultando piuttosto attinente alla congruità del compenso; trattandosi, peraltro, di cause distinte di nullità che operano su piani diversi: l’una sotto l’aspetto della determinatezza o determinabilità dell’oggetto e l’altra sotto il profilo dell’ammontare del corrispettivo simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

Per tali motivi, la Corte d’Appello escludeva qualsiasi profilo di indeterminabilità o indeterminatezza del corrispettivo pattuito tra le parti, in quanto calcolabile su base annua, né riteneva potesse considerarsi simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in virtù della durata effettiva del rapporto di lavoro, che aveva permesso al lavoratore di ottenere l’importo complessivo – non irrisorio, secondo il Collegio – di 26.000 euro.

Sul principio si veda F. Marasco, Patto di non concorrenza e corrispettivo: il recente punto della Cassazione, in LPO News, 17 marzo 2021.

Il lavoratore ricorreva in giudizio lamentando la violazione degli artt. 2125 e 1346 del codice civile, sostenendo che, indipendentemente dal giudizio di congruità o meno del corrispettivo rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, la Corte aveva erroneamente ignorato l’assenza di un parametro fondamentale e presupposto necessario per la determinabilità della somma, ovverosia la durata del rapporto.

La decisione della Corte di cassazione

La Suprema Corte di cassazione ha confermato l’impostazione della Corte territoriale riaffermando il principio della necessaria distinzione concettuale tra la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del compenso, e la nullità per inadeguatezza di quest’ultimo.

La valutazione in ordine al secondo aspetto va condotta ex ante, sulla base della volontà manifestata dalle parti al momento della sottoscrizione del patto, e senza che assuma rilievo quanto in concreto sia successivamente accaduto.

La determinabilità non richiede la conoscibilità anticipata del quantum complessivo, ma soltanto la conoscibilità del metodo di determinazione del corrispettivo, perché la durata del rapporto di lavoro è solo un fattore che incide sull’equilibrio economico del patto di non concorrenza, non sulla sua validità strutturale.

Gli Ermellini hanno tenuto a precisare in modo chiaro come il corrispettivo sia soggetto a specifici requisiti giuridici:

• la determinatezza o determinabilità, ai sensi dell’articolo 1346 c.c.;

• la congruità, ai sensi dell’articolo 2125 c.c., rispetto allo sforzo richiesto al lavoratore.

Pertanto, in coerenza con il proprio precedente orientamento (Cass., Sez. Lav., 1° marzo 2021, n. 5540), la Suprema Corte ha riconosciuto l’esistenza di due categorie di nullità del patto di non concorrenza.

La prima categoria deriva da un vizio strutturale, ossia l’indeterminatezza o l’indeterminabilità dell’oggetto, che si verifica quando il compenso non è specificato in modo chiaro né può essere dedotto dalle clausole contrattuali.

La seconda categoria, invece, deriva da un vizio funzionale, che si riscontra quando manca completamente l’individuazione del corrispettivo, oppure quando quest’ultimo è simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore.

Le disposizioni contenute nell’art. 2125 c.c., che regolano il patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, sono considerate legittime dal punto di vista costituzionale, in quanto contengono un delicato bilanciamento tra gli artt. 4 e 41 Cost., e dunque tra il diritto al lavoro e la libertà di esercizio dell’iniziativa economica.

Ai fini della validità della determinazione della somma riconosciuta al lavoratore, non assume rilievo la previsione dell’art. 36 Cost.

Tuttavia, l’utilizzo del termine “corrispettivo” – che implica la necessità di un equilibrio tra la prestazione dovuta e la controprestazione richiesta – nonché il rilievo della limitazione posta al diritto al lavoro del soggetto vincolato al rispetto dei limiti concordati, ha portato a ritenere che l’emolumento debba essere tale da compensare, in misura proporzionale, il sacrificio richiesto al lavoratore, e in particolare i limiti posti al suo diritto di ricollocarsi nel mercato del lavoro.

La valutazione va condotta facendo riferimento all’ampiezza dell’obbligazione di non facere assunta dal lavoratore, per cui a una maggiore durata del patto, o a una più ampia latitudine dell’obbligo di astenersi dal compiere atti in concorrenza (sia riguardo al contenuto delle mansioni da svolgere che in ordine all’ampiezza del territorio nel quale il patto trovi applicazione) dovrà fare riscontro un corrispettivo più elevato.

Il contratto non deve dunque prevedere compensi simbolici, manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed alla riduzione delle sue capacità di guadagno.

Solo un corrispettivo iniquo, simbolico o manifestamente irrisorio rende nullo il patto (cfr. Cass., Sez. Lav., 16 maggio 2025, n. 13050; Cass., Sez. Lav., 11 novembre 2022, n. 33424).

Inapplicabilità al rapporto di agenzia

Nel confronto tra lavoro subordinato e rapporto di agenzia, la diversa disciplina del patto di non concorrenza non si fonda tanto su una distinzione soggettiva delle parti, quanto su una diversa funzione del corrispettivo: nel lavoro subordinato esso opera come presidio della libertà professionale del lavoratore, mentre nel contratto di agenzia costituisce elemento di equilibrio contrattuale rimesso, in via primaria, all’autonomia negoziale delle parti.

Dottrina e giurisprudenza concordano sull’applicabilità del patto di non concorrenza nei confronti di tutte le categorie di lavoratori subordinati e, dunque, non soltanto con riguardo a coloro che svolgono funzioni direttive o strategiche, ma anche nei confronti di tutti quei lavoratori che, pur non svolgendo compiti intellettuali, possono provocare un pregiudizio all’imprenditore.

In virtù della specifica disciplina prevista dall’art. 1751-bis c.c., è costantemente esclusa l’applicabilità della norma al contratto di agenzia.

Nel rapporto di agenzia commerciale, infatti, il patto di non concorrenza post contrattuale è pienamente valido anche in assenza di previsione di uno specifico e separato corrispettivo, ovvero in presenza di una pattuizione che lo esclude.

Né la normativa interna né quella sovranazionale, infatti, qualificano il corrispettivo come condizione necessaria per la validità del patto, diversamente da quanto previsto per il lavoro subordinato. Pertanto, l’agente e il preponente possono liberamente concordare che non sia previsto alcun compenso per l’obbligo di non concorrenza qualora ritengano tale scelta conveniente nel contesto complessivo del rapporto di agenzia, sempre a condizione che la relativa clausola sia espressamente pattuita tra le parti.

In questi termini si è espressa la Cassazione con l’ordinanza 1226/2026 – consolidando l’orientamento di legittimità (v. Cass. n. 12127/2015) –, secondo cui la previsione dell’art. 1751-bis c.c. è derogabile nell’an e nel quomodo e non è dunque prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale (cfr. anche Cass. n. 23331/2024, con note di F. Ferri, L’indennità del patto di non concorrenza dell’agente, in LPO, 2025, 3-4 e di F. D’Aversa, La derogabilità delle modalità di pagamento dell’indennità di non concorrenza dell’agente: la Cassazione torna a pronunciarsi sull’art. 1751-bis c.c., in Giustizia Civile.com, nota a sentenza del 8 ottobre 2024).

La Corte ha ribadito la possibilità per le parti di escludere la previsione del patto di non concorrenza, ma ha anche riconosciuto loro la facoltà di derogare alle modalità di liquidazione e pagamento dell’indennità, previste dal secondo comma dell’art. 1751-bis c.c. secondo cui la stessa deve essere corrisposta solo alla cessazione del rapporto e deve rivestire natura non provvigionale. I Giudici della Cassazione, in particolare, hanno attribuito natura dispositiva alla norma ed escluso di conseguenza che eventuali clausole derogatorie possano comportare la nullità del contratto.

Gli argomenti posti a sostegno di tali conclusioni sono essenzialmente due: da un lato, la mancata previsione di una nullità espressa; dall’altro, la mancanza di un interesse pubblico generale perseguito dalla norma (Cass. n. 17239/2016 e n. 13796/2017).

Occorre tuttavia distinguere l’ipotesi della deroga espressa all’onerosità del patto da quella, concettualmente diversa, della mera assenza di accordo sul corrispettivo. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la derogabilità dell’indennità ex art. 1751-bis c.c. presuppone una pattuizione consapevole ed espressa delle parti, non potendo la gratuità del patto desumersi dal solo silenzio contrattuale.

In difetto di un accordo sul compenso, infatti, non opera alcuna deroga, ma trova applicazione il meccanismo integrativo previsto dalla norma, che affida al giudice la determinazione equitativa dell’indennità.

Un ulteriore profilo problematico riguarda il rapporto tra la disciplina codicistica dell’art. 1751-bis c.c. e le previsioni contenute negli Accordi economici collettivi, se e quando applicabili al rapporto individuale. La giurisprudenza di legittimità, nel riconoscere la natura dispositiva della norma, ha implicitamente ammesso che anche le disposizioni dell’A.e.c. in materia di indennità di non concorrenza non assumano carattere inderogabile, potendo essere superate dalla volontà individuale delle parti. Ciò comporta che l’autonomia negoziale dell’agente e del preponente può incidere non solo sul se dell’indennità e sulle sue modalità di pagamento, ma anche sui criteri di determinazione previsti dalla contrattazione collettiva, purché la deroga non si traduca in una compressione solo formalmente legittima, ma sostanzialmente priva di contropartita, delle garanzie previste in favore dell’agente.

Un profilo di criticità riguarda, invece, le implicazioni fiscali e previdenziali che potrebbero derivare dalla derogabilità della natura non provvigionale dell’indennità per il patto di non concorrenza. Invero, l’indennità per non concorrenza non è soggetta a IVA e non è assoggettata alla contribuzione previdenziale, a differenza delle provvigioni che, proprio in quanto corrispettivo per prestazioni di lavoro, sono sottoposte a tassazione IVA e sono soggette alla contribuzione previdenziale.

Questo disallineamento normativo potrebbe aprire la strada a problematiche interpretative e contenziosi con conseguenze rilevanti per la gestione del rapporto di agenzia e per il trattamento delle somme corrisposte.

Le parti, infatti, pur avendo la possibilità di stipulare un accordo derogatorio nell’esercizio della loro autonomia negoziale, potrebbero trovarsi a dover fare i conti con l’applicazione di un regime fiscale e previdenziale meno favorevole di quello che invece si applicherebbe quale conseguenza della lineare attuazione della norma. In tal senso, la pronuncia della Cassazione sembra risolvere la questione sul piano civilistico, ma finisce per spostarla, senza eliminarla, sul terreno tributario e previdenziale, ove i margini dell’autonomia privata non sussistono.

Conclusioni

Le sentenze in commento offrono linee guida più chiare per i datori di lavoro nella redazione dei patti di non concorrenza, introducendo profili innovativi. Tuttavia, è essenziale prendere con la dovuta attenzione queste decisioni, poiché la determinatezza del corrispettivo sembra essere consolidata, mentre la congruità rimane un aspetto spinoso. Il suggerimento è di adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire un giusto equilibrio tra gli interessi dei datori di lavoro e i diritti dei lavoratori.