I limiti di utilizzabilità a fini disciplinari di registrazioni audiovisive nel mondo del gioco d’azzardo

di Emma D’Alessandro

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Premessa

La Suprema Corte, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 30822, affronta il tema dell’utilizzabilità di registrazioni audiovisive a fini disciplinari, facendo emergere, come già evidenziato in precedenti sentenze, la necessità di contemperare l’esigenza di tutela del diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro alla tutela del patrimonio aziendale. La Cassazione giunge alla conclusione che rubare sul luogo di lavoro rappresenta senza dubbio un illecito che legittimerebbe un licenziamento, ma se tale inadempimento viene scoperto tramite registrazioni di impianti audiovisivi autorizzati dalla contrattazione collettiva non per fini disciplinari, il recesso sarà comunque nullo, poiché in violazione dell’art. 4, L. n. 300/1970.

Il fatto

La Corte esamina il caso di un lavoratore licenziato perché scoperto, tramite le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, a sottrarre due banconote da € 100 mentre operava, come croupier, ad un tavolo da gioco. La società aveva sostenuto che le telecamere in questione costituissero strumenti di lavoro, e, in quanto tali, fossero sottratte agli obblighi procedurali e ai limiti imposti alle apparecchiature audiovisive. Aveva infatti evidenziato il carattere preterintenzionale o incidentale del controllo che, ai sensi dei provvedimenti autorizzativi e degli accordi sindacali, avrebbe risposto oltre che alla finalità di tutela del patrimonio aziendale, alla connessa finalità di “dirimere le eventuali controversie di gioco rientrando perfettamente nel disposto dell’art. 4, comma 2, L. 300/1970”. Avendo la società adempiuto agli obblighi informativi previsti in tal senso, le registrazioni ottenute incidentalmente per mezzo di strumenti di lavoro sarebbero state, quindi, utilizzabili a “tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” come stabilito dall’art. 4, comma 3, L. n. 300/1970. Il datore di lavoro aveva inoltre affermato che i limiti imposti al controllo a distanza comunque non si applicassero ad illeciti tali da configurare un reato, trattandosi di controlli difensivi, i quali si porrebbero al di fuori del perimetro di applicazione della norma statutaria. La Corte d’Appello aveva ritenuto erronee entrambe le ricostruzioni della società. Anzitutto, perché da un punto di vista logico, prim’ancora che giuridico, sicuramente le telecamere non possono essere considerate strumenti di lavoro dei croupier. Inoltre, perché anche un controllo difensivo in senso stretto, per ritenersi lecito, deve essere successivo all’insorgere di un sospetto. L‘inutilizzabilità delle videoriprese aveva determinato l’illegittimità del recesso datoriale. Gli impianti audiovisivi di videosorveglianza, installati dal datore di lavoro  erano stati autorizzati dall’ispettorato del lavoro, autorizzazione poi richiamata nel CCL vigente, per permettere di fornire adeguata tutela al patrimonio aziendale. Era stato espressamente previsto, però, che i fatti ripresi dalle telecamere non avrebbero potuto in nessun caso costituire oggetto di contestazione disciplinare o motivo di addebito, potendo le immagini essere usate esclusivamente a discolpa del lavoratore. Gli impianti, dunque, erano destinati solo a consentire una pronta ed efficace risoluzione delle controversie di gioco e a tutelare il patrimonio aziendale a fronte di possibili illeciti commessi da terzi. Dalla lettura congiunta dei provvedimenti autorizzativi e delle disposizioni collettive, la Corte di merito aveva quindi ritenuto preclusa l’utilizzazione delle riprese a fini disciplinari, pur in presenza di comportamenti pregiudizievoli del patrimonio aziendale.

La pronuncia

La Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su tale questione, rigetta il ricorso. Esclude, infatti, che si possa parlare di strumento di lavoro, non potendo sindacare la valutazione nel merito operata, in tal senso, dalla Corte d’Appello. Afferma poi che a precludere l’utilizzabilità delle registrazioni è l’impossibilità di far rientrare le riprese sia nelle disposizioni dell’art. 4, L. n. 300/1970, sia in un qualsiasi tipo di controllo difensivo. La Corte, in una precedente sentenza (Cass., Sez. Lav., sentenza 12 novembre 2021, n. 34092),  aveva, infatti, distinto tra due tipologie di controlli difensivi: i “controlli difensivi in senso lato, vale a dire quelli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio” ed i “controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro” (Cass., Sez. Lav., sentenza 12 novembre 2021, n. 34092). I primi, secondo la sentenza sopra citata, “dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell’art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti”, i secondi “non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore”, sono situati “all’esterno del perimetro applicativo dell’art. 4”. Non essendo quindi ricompreso nel disposto di cui all’art. 4, L. n. 300/1970, la Corte di cassazione afferma che “per essere in ipotesi legittimo, il controllo ‘difensivo in senso stretto’ dovrebbe quindi essere mirato, nonché attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto” (Cass., Sez. Lav., sentenza 12 novembre 2021, n. 34092).

Ad impedire che la fattispecie concreta in esame venga ricondotta nell’ipotesi di un controllo difensivo in senso lato, non vi è l’autorizzazione amministrativa ottenuta dalla società precedentemente all’entrata in vigore della novella (D.Lgs. n. 151/2015) che, in accordo con la sua precedente giurisprudenza in merito, la cassazione ritiene necessario disapplicare, ma il CCL in vigore nel quale tale autorizzazione e conseguentemente anche le limitazioni al controllo a distanza del datore che essa impone vengono riprese. Nessuno ostacolo, quindi, si frapporrebbe alla disapplicazione delle disposizioni dell’autorizzazione amministrativa; è, però, da considerarsi illecita la disapplicazione del relativo espresso recepimento operato dalle parti in sede di contratto collettivo. In questa prospettiva l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte dalle videocamere costituisce espressione della libera esplicazione dell’autonomia privata delle parti collettive, non mero contenuto di disposizioni amministrative. Risulta, a questo punto, totalmente superfluo verificare “l’adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli”, ai sensi del comma 3, del citato art. 4, L. n. 300/1970, ed è, quindi, da escludere che ricorrano, come già stabilito dalla Corte di merito, i presupposti anche per un controllo difensivo in senso stretto.

La conclusione

Il tema dei limiti al controllo a distanza del lavoratore è di certo complesso. L’esito della sentenza in questione è infatti quello, evidentemente controverso, di condannare un datore che abbia la prova di aver subito un furto, alla completa impotenza. È altrettanto chiara, però, la ratio alla base di una normativa che tutela il lavoratore e la sua privacy impedendo un controllo a distanza dello stesso, a meno che il datore non abbia un fondato sospetto a fronte del quale procedere alla sorveglianza di un determinato dipendente. L’ordinamento tende a limitare o, quanto meno, regolamentare in maniera stringente l’uso di apparecchiature particolarmente invasive come possono essere quelle audiovisive nell’attuazione del lecito potere di controllo che spetta al datore di lavoro. Nell’ottica di bilanciamento tra interessi contrapposti al quale deve tendere l’ordinamento, accanto al diritto alla privacy dei lavoratori, è certamente degno di tutela anche quello del datore alla diligenza e alla fedeltà del proprio lavoratore, nonché alla tutela del patrimonio aziendale. L’importanza di tale diritto è stata riconosciuta proprio dalla stessa novella, che l’ha incluso nelle esigenze legittimanti il ricorso a strumenti di controllo a distanza ma, per poter essere azionato, questo deve essere esercitato nel pieno rispetto delle norme di legge e della contrattazione collettiva.