I limiti al controllo a distanza del lavoratore

Gli ambiti applicativi dei nuovi commi 1 e 2, art. 4, Statuto dei Lavoratori sono limitati dal comma 3.

Come rivela, di recente, il Tribunale di Cassino (con provvedimento del 23.11.2020 consultabile nelle nostre banche dati), deve essere infatti fornita al lavoratore una informazione adeguata, in modo che sia messo a conoscenza della possibilità di essere assoggettato ai controlli, anche tecnologici, del datore di lavoro che derivano dall’utilizzo degli strumenti necessari a rendere la prestazione lavorativa. Questa informazione deve inoltre riguardare anche le modalità e i limiti con cui essi vengono posti in essere.

L’informativa si considera dunque adeguata ove determini la consapevolezza del lavoratore circa il fatto che gli strumenti utilizzati per svolgere la propria attività lavorativa producono informazioni che possono essere conosciute e utilizzate dal datore di lavoro a fini disciplinari: di conseguenza, è da considerarsi illecito un controllo posto in essere senza che il lavoratore sia stato preventivamente messo a conoscenza circa la possibilità e le modalità di questi controlli.