Non può essere impedito ai lavoratori di decidere da quale sindacato farsi assistere in sede conciliativa

di Giacomo Viola

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1. Il caso di specie

La Corte di cassazione, con ordinanza 12 novembre 2025, n. 29809, ha sancito la configurabilità di una condotta antisindacale ex art. 28 della Legge n. 300/1970 nell’ipotesi in cui non sia consentito ai lavoratori di scegliere il sindacato da cui farsi assistere in sede conciliativa, anche quando – come nel caso di specie – il diniego provenga dall’organismo di rappresentanza datoriale presso cui dovevano essere sottoscritti gli accordi.

Secondo la ricostruzione della società, infatti, il rifiuto dell’assistenza era imputabile ad una scelta della propria associazione di categoria che non riconosceva la sigla sindacale come controparte. In quanto tale, la condotta si sarebbe dovuta porre al di fuori del perimetro dell’art. 28 L. n. 300/1970, il quale non potrebbe estendersi fino ad imporre al datore di lavoro di esercitare pressioni sul proprio organismo di rappresentanza affinché riconosca il sindacato indicato dai lavoratori.

Sebbene la tesi sia stata condivisa dalla Corte territoriale, i giudici di legittimità hanno ribaltato il giudizio sulla base delle seguenti motivazioni.

2. Il ragionamento della Corte di cassazione

In primo luogo, la Suprema Corte censura l’interpretazione dell’art. 28 Stat. lav. fornita dal giudice di merito, ritenendola in contrasto con i principi consolidati in materia. La Cassazione ribadisce infatti che ai fini della configurabilità della condotta antisindacale è sufficiente il solo elemento oggettivo: comportamento del datore idoneo a ledere la libertà e l’attività sindacale. Nel caso di specie, si riconosce che i sindacati sono stati lesi dal datore, in quanto gli è stato impedito di assistere gli stessi lavoratori ponendo in essere una compressione della libertà sindacale e, di conseguenza, la fondatezza del ricorso ex art. 28 della Legge n. 300/1970.

Inoltre, la Corte pone l’accento sul fatto che gli accordi conciliativi riguardavano esclusivamente il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro ex art 2113 c.c.: si tratta di accordi individuali, non collettivi, in cui il ruolo dei sindacati è di mera assistenza ai lavoratori durante il negoziato. Quindi è irrilevante che l’associazione di categoria datoriale non riconosca un determinato sindacato come controparte se quest’ultimo in primis, ex lege, non ha proprio il ruolo di “parte contrattuale”. Del resto, nel caso di specie, l’associazione di categoria datoriale rappresenta soltanto la sede in cui si perfeziona la conciliazione sindacale.

3. Precedenti giurisprudenziali

Questa sentenza applica il principio più importante dell’articolo 28 L. n. 300/1970: la rilevanza del solo elemento oggettivo della condotta e la conseguente irrilevanza dell’aspetto soggettivo del comportamento antisindacale. Indagare l’intenzionalità o la colpa di un comportamento di questo genere rischierebbe di rendere la tutela delle libertà e dei diritti sindacali fondamentali, che è la ratio principale di questa disposizione, soltanto formale ma in concreto inefficace, risultando particolarmente difficoltoso rintracciare questi elementi soggettivi nella condotta di un datore.

Sulla natura della condotta antisindacale, la Cassazione ha da tempo affermato, infatti, che “per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo” (Cass. civ., Sez. Lav., 18 aprile 2007, n. 9250). Al punto che “la tutela della libertà sindacale possa rendersi necessaria anche in presenza di un’errata valutazione del datore circa la portata della propria condotta” (Cass. civ., sez. lav., 17 giugno 2014, n. 13726)

La sentenza, quindi, conferma l’ampiezza della fattispecie ex art 28 Legge n. 300/1970, carattere cruciale della stessa e funzionale per garantire al meglio il principio costituzionale di libertà sindacale.

Allo stesso modo, emerge chiaramente dallo stesso articolo, che il sindacato territoriale/organismi locali delle associazioni sindacali possano ricorrere per condotta antisindacale ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori soltanto nei confronti del datore che materialmente abbia effettuato la stessa condotta, quindi in questo caso l’associazione di categoria datoriale.

Infatti, rispetto alla legittimazione passiva, è pacifico che l’azione ex art. 28 Stat. lav. possa essere proposta esclusivamente nei confronti del datore di lavoro, “quale unico soggetto destinatario dell’ordine di cessazione del comportamento illegittimo e di rimozione dei suoi effetti” (Cass. civ., 25 luglio 1984, n. 4381).

4. Osservazioni conclusive

La pronuncia in commento si segnala per la chiarezza e la forza argomentativa con cui riafferma la centralità dell’art. 28 L. n. 300/1970 nel sistema del diritto del lavoro.

La tesi accolta dalla Corte d’Appello di Roma avrebbe rischiato di svuotare di contenuto la tutela contro le condotte antisindacali, consentendo al datore di lavoro di schermarsi dietro il vincolo associativo con la propria organizzazione di categoria. La Cassazione, correttamente, esclude che tale vincolo possa operare come causa di esonero da responsabilità, valorizzando il dato sostanziale dell’effettiva compressione del diritto dei lavoratori a farsi assistere dal sindacato di appartenenza.

Nel caso di specie si era creata una situazione di insopportabile discriminazione tra organizzazioni sindacali che, limitando la libertà del lavoratore di scegliere da quale sindacato farsi assistere, incideva direttamente sulla libertà sindacale garantita dall’art. 39 Cost. e ledendo, pertanto, i diritti fondamentali dei sindacati e anche dei singoli lavoratori.  Infatti, assicurare ai lavoratori la possibilità di scegliere liberamente da quale sindacato farsi assistere durante gli accordi conciliativi è un elemento fondamentale dell’ordinamento lavoristico: i sindacati, tramite la loro assistenza, riequilibrano le intrinseche asimmetrie negoziali tra datore di lavoro e lavoratori, permettendo ai lavoratori di negoziare allo stesso livello della loro controparte datoriale.

Per tale motivo, è necessario che l’ordinamento riconosca l’applicabilità della procedura di repressione ex art 28 Legge n. 300/1970 per quanto riguarda qualsiasi limitazione della libertà sindacale, come conseguenza del comportamento datoriale, che nel caso di specie si concretizza nella impossibilità, da parte dei lavoratori, nel decidere il sindacato da cui farsi assistere durante gli accordi conciliativi.

In conclusione, la decisione della Suprema Corte conferma l’ambito di applicabilità dell’art 28 e, quindi, la repressione di condotte antisindacali, realizzando nel concreto il principio costituzionale della libertà sindacale, sancito dall’art 39 Cost, e – in particolare – assicurando ad ogni lavoratore il diritto di scegliere liberamente il sindacato da cui farsi assistere senza condizionamenti diretti o indiretti.