La sostituzione organizzativa e i parametri di determinazione: Tribunale di Taranto 11 settembre 2025 n. 2239

di Luca Vannoni
La recente sentenza del Tribunale di Taranto, 11 settembre 2025, n. 2239 affronta il tema delle ragioni sostitutive del contratto a termine, ipotesi che giustifica l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, nel momento in cui la durata, ai sensi dell’art. 19 co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015, supera i 12 mesi. Ampliando lo sguardo, la ragione sostitutiva rappresenta, già a partire dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, co. 2, lett. b), ora abrogata, un approdo apparentemente sicuro per la motivazione del contratto a termine, garantito nel nostro ordinamento da evidenti ragioni connesse alla salvaguardia della produttività delle imprese: la giustificazione si fonda su un elemento di interpretazione binaria consistente nell’assenza di un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nelle successive riforme della disciplina del contratto a termine, compresa la disciplina oggi vigente del D.Lgs. n. 81/2015, nel dato letterale è venuto meno un elemento che ne caratterizzava l’originaria impostazione: l’indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. La normativa oggi vigente determina infatti la fattispecie con l’ampio perimetro della “sostituzione di altri lavoratori”.
Come ricorda la sentenza di Taranto, che di seguito si commenta, la questione dell’indicazione del nome del lavoratore assente è stata anche oggetto di valutazione di legittimità costituzionale. La sentenza n. 214/2009, accanto al rigetto della questione (motivata dai rimettenti sulla base di un eccesso di delega nell’attuazione della Legge delega n. 422/2000 e dal regresso di tutela generale offerto ai lavoratori), chiarisce che l’indicazione del nome del lavoratore assente è necessaria per la specificazione della motivazione, in termini di trasparenza e veridicità.
La Corte di cassazione, con orientamento consolidato (Cass. civ., Sez. Lav., ord. 03/10/2019, n. 24762, Cass. civ., Sez. Lav., ord. 10/10/2018, n. 25095, Cass. civ., Sez. Lav., ord. 17/07/2017, n. 17699) ha poi temperato la portata di tale rigorosa interpretazione, individuando come motivazione legittima la “sostituzione di una funzione produttiva specifica occasionalmente scoperta” in organizzazioni complesse, ove sia identificato il numero di lavoratori da sostituire. A ben vedere, nelle pronunce di legittimità, si va ad ammantare di sostituzione ipotesi che appaiono originate da ragioni di natura organizzativa, sulla base di una valutazione della complessiva forza lavoro, dove evidentemente le assunzioni a termine non possono andare a creare sostanziali incrementi temporanei.
La pronuncia
Entrando nel merito della pronuncia, il caso affrontato riguarda il ricorso presentato da una lavoratrice, con qualifica di operatrice sociosanitaria, CCNL Case di Cura Personale non medico AIOP, il cui contratto a termine era stato più volte prorogato, per un periodo superiore a 12 mesi (nello specifico circa 18 mesi), con una motivazione sostitutiva.
La clausola di apposizione del termine nelle proroghe al contratto si riferiva alla sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto identificato con codici numerici, comunque più di uno, a cui si aggiungeva, in chiusura, la formula “ed altri”.
Il codice numerico, in tale contesto, non sembra materializzare scrupoli legati alla riservatezza e alla privacy dei lavoratori assenti, ma pare piuttosto formalizzare una indefinita riduzione temporanea di organico.
Il giudice tarantino non può che rilevare l’assoluta indefinitezza del meccanismo sostitutivo, tale da non consentire alcuna ricostruzione di causalità tra l’assunzione del lavoratore e un fatto connotabile come assenza, reso ancora più evidente dalla pluralità delle sedi di lavoro e dalla complessa struttura organizzativa del datore di lavoro.
Se, quindi, non vi sono criteri specifici per individuare o comunque circoscrivere l’assenza, non è possibile definire come sostitutiva la motivazione dell’assunzione. Evidentemente, se non vi fosse stata un’organizzazione complessa, la valutazione estensiva della motivazione sostitutiva avrebbe richiesto parametri più stringenti.
L’insussistenza delle ragioni giustificative porta quindi alla nullità della clausola di apposizione del termine, determinando così l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, accompagnata da un’indennità pari a 2,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Precedenti giurisprudenziali e osservazioni
Le asciutte motivazioni della sentenza del Tribunale di Taranto appaiono comunque in linea con l’orientamento consolidato della Corte di cassazione, dove la “sostituzione organizzativa” viene legittimata da una valutazione aritmetica determinabile solo dalla presenza di elementi che ne consentano la verifica: “l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire” (Cass. civ., Sez. Lav., sentenza 26/01/2010, n. 1577). In tale pronuncia la Corte di legittimità considerò realizzata la causale sostitutiva, sposando le motivazioni del merito, sulla base della “verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione”, dimostrando la configurabilità di un “processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta”. Una sostituzione, come detto, non a teste ma calcolata a unità lavorative, concetto abitualmente lontano da questioni contrattuali.
Ovviamente, in tale lettura vi è un’evoluzione rispetto alla pronuncia della Corte costituzionale n. 214/2009. La Cassazione pone come meccanismo fondamentale la presenza di un nesso di causalità tra l’assunzione e l’assenza, che può quindi essere valutabile in termine di quantità di unità lavorative, tenuto conto che la motivazione sostitutiva era una delle quattro causali vigenti nel 2010, a cui si aggiungevano le ragioni tecniche, organizzative e produttive, ora tornate in vigore transitoriamente, e in via subordinata rispetto alle previsioni della contrattazione collettiva.
Partendo dal presupposto che l’estensione delle quattro causali sembra realizzare complessivamente il possibile e indefinito orizzonte di motivazioni che, almeno formalmente, possono supportare l’apposizione del termine, l’oggettività e il nesso di causalità divengono elementi decisivi nella valutazione di legittimità.
E, quindi, tornando alla questione in analisi, più che una granitica ed esclusiva lettura del concetto di sostituzione, se l’attenzione è al nesso di causalità, diventa decisiva l’oggettiva riconducibilità a una sostituzione “organizzativa”, verificabile in base alle unità lavorative.
Mediante “l’indicazione nell’atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire. In questo caso appare, infatti, rispettato quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, pur nell’ambito di una parametrazione concettuale con riferimento all’ambito territoriale di riferimento, al luogo della prestazione lavorativa, alle mansioni del lavoratore (o dei lavoratori) da sostituire e, ove necessario in relazione alla situazione aziendale descritta, il diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto” (Cass. civ., Sez. Lav., sentenza 26/01/2010, n. 1577).
Ad ogni modo, appare decisivo nella valutazione della Corte la verifica tra “il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine (ottobre, novembre, dicembre, gennaio)” e … “il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato”, ritendo “congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive”(Cass. civ., Sez. Lav., sentenza 26/01/2010, n. 1577).
Nulla di tutto ciò era verificabile nella fattispecie oggetto della pronuncia del giudice tarantino. Si tratta quindi più di una questione di causalità, nei termini sopra prospettati, che non un ritorno a una lettura aderente alla sentenza sopra richiamata della Corte costituzionale, legata alla mancata indicazione del nome del lavoratore.
Sul punto si richiama anche la quasi contemporanea sentenza del Tribunale di Catanzaro, 20 settembre 2025, n. 295, i cui esiti appaiono coincidenti in quanto la mancata indicazione, in una sostituzione organizzativa, “del numero totale dei lavoratori addetti alla sede di riferimento, nonché il monte ore complessivo di ferie e permessi da fare smaltire e il periodo di riferimento”, ha reso “impossibile la verifica della sussistenza della causale indicata, con conseguente illegittimità dell’apposizione del termine”.