Diritto del lavoro europeo e tutela della sicurezza nazionale: dialettica giudiziale delle Corti Superiori in ordine al principio di non discriminazione fondata sull’età

di Edoardo Tedeschi

Abstract

Ritenuto che il dialogo diretto con la Corte di Giustizia rappresentasse lo strumento più efficace per accertare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni dell’Unione ed i principi posti a tutela dei diritti fondamentali, la Suprema Corte di Cassazione ha sollevato questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE diretta ad accertare l’applicazione al caso de quo del Reg. UE n. 1178/2011 con conseguente disapplicazione del DPCM del 9 settembre 2008 ovvero, in linea subordinata, la compatibilità di quest’ultimo con il principio di non discriminazione per età, quale espresso concretamente dalla Direttiva CE, n. 2000/78 e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Con l’intervento della sentenza della CGUE del 7 novembre 2019 (C-396/18) si è convenuto che una disparità di trattamento in ragione dell’età non costituisca discriminazione laddove essa sia ragionevolmente giustificata da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Data la novità di alcune delle questioni giuridiche trattate, il rapporto dialettico tra le Corti ha aggiunto un ulteriore tassello al c.d. “diritto europeo della non discriminazione”, stabilendo come la risoluzione del rapporto di lavoro del personale aereo al raggiungimento del sessantesimo anno di età non deriva da un atto di licenziamento, ma è l’effetto dell’impossibilità definitiva e sopravvenuta di svolgimento della prestazione da parte del lavoratore (art. 1463 c.c.), da cui deriva la inapplicabilità del repêchage.

Considering that the direct dialogue with the Court of Justice represented the most effective tool for ascertaining the compatibility of domestic law with the provisions of the European Union and the principles set for the protection of fundamental rights, the Italian Supreme Court of Cassation raised a preliminary question pursuant to art. 267 TFEU aimed at ascertaining the application of the EU Reg. No. 1178/2011 with the consequent non-application of the Prime Ministerial Decree of the 9th of September 2008 or, subordinately, the compatibility of the latter with the principle of non-discrimination based on age, as concretely expressed by the EC Directive, no. 2000/78 and the Charter of Fundamental Rights of the European Union. With the intervention of the CJEU’s judgment of the 7th of November 2019 (C-396/18) it was agreed that a difference in treatment based on age does not constitute discrimination where it is reasonably justified by a legitimate purpose and the means for achieving this purpose are appropriate and necessary. Given the novelty of some of the legal issues dealt with, the dialectical relationship between the Courts has added a further element to the so-called “European law of non-discrimination”, establishing that the termination of the employment relationship of airline personnel upon reaching the sixtieth year of age does not derive from an act of dismissal, but is the effect of the definitive and unexpected impossibility of carrying out the service from part of the worker (art. 1463 of the italian civil code), hence the inapplicability of the repêchage.



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