Cessione di ramo d’azienda e appalto “di ritorno”: autonomia delle fattispecie e raccordo delle tecniche di tutela

di Filippo Capurro

Download articolo

1. La vicenda e la decisione

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 271 la Corte d’Appello di Ancona torna su uno schema ricorrente nelle esternalizzazioni bancarie: la cessione di un ramo d’azienda (nella specie il back office) a una società di servizi e il contestuale conferimento di un appalto per acquistarne le prestazioni.

Nella vicenda trattata, i lavoratori ceduti chiedevano la costituzione del rapporto alle dipendenze della banca committente, sostenendo l’illiceità dell’appalto, che il Tribunale di Pesaro aveva invece ritenuto genuino, ancorché labour intensive.

L’appaltatrice aveva operato per quattro mesi soltanto per la cedente e poi per banche del medesimo gruppo cooperativo, dotate di un’unica partita IVA e dunque, a loro dire, unico committente.

Secondo gli appellanti sarebbe mancata alla cessionaria quella idoneità a operare «verso qualsiasi terzo» che connoterebbe l’autonomia funzionale del ramo e che dovrebbe connotare anche il compendio dell’appaltatore, trattandosi della medesima entità.

La Corte conferma il rigetto rilevando che cessione del ramo e appalto sono «due istituti giuridici distinti, ognuno con le proprie caratteristiche e propri requisiti di validità».

L’autonomia funzionale appartiene soltanto al primo e la monocommittenza non è di per sé indice di illiceità, potendo «al massimo, costituire un campanello di allarme per l’interprete».

Gli indici di genuinità dell’appalto accertati in primo grado, del resto, non erano stati censurati.

È stata ritenuta inammissibile, perché tardiva, la deduzione della «sostanziale coincidenza soggettiva» tra committente e appaltatrice, fondata sulla partecipazione totalitaria nel capitale di quest’ultima.

2. La tentata sovrapposizione della cessione di ramo all’appalto di servizi

A prima vista sembrerebbe che la strategia dei ricorrenti, poi appellanti, sia stata quella di contestare la genuinità dell’appalto piuttosto che l’autonomia del ramo ceduto, per motivi di decadenza. Da qui il tentativo di trasporre nel giudizio sull’appalto il requisito proprio del ramo per recuperare, per via indiretta, un’impugnazione ormai preclusa.

La cessione, infatti, non era stata impugnata nel termine dell’art. 32, comma 4, lett. c), L. n. 183/2010, mentre la contestazione dell’appalto ricade nella lett. d), il cui termine presuppone un atto scritto e in sua mancanza non decorre (Cass. 17 dicembre 2021, n. 40652; Cass. 28 ottobre 2021, n. 30490; e, se si vuole, F. Capurro, Appalto non genuino e azione di somministrazione irregolare: la decadenza prevista da una chiarissima norma “oscura”, in Labor, 18 febbraio 2022).

Le due strade condurrebbero di fatto allo stesso approdo, ossia il rapporto con la banca, cedente e committente: per la nullità della cessione nel primo caso, per l’imputazione al committente ex art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003 nel secondo, ma la morfologia delle due operazioni è diversa.

3. Autonomia funzionale e autonoma organizzazione

L’autonomia funzionale qualifica il ramo come entità capace di svolgere ex se attività d’impresa ai sensi dell’art. 2082 c.c., anche verso terzi.

L’autonoma organizzazione dell’appaltatore attiene invece alla capacità di conseguire il risultato dedotto in contratto attraverso un’organizzazione propria, con assunzione del rischio d’impresa ed esercizio dei poteri organizzativi e direttivi sui lavoratori, secondo il combinato disposto degli artt. 1655 c.c. e 29 D.Lgs. n. 276/2003 (Cass. 17 maggio 2024, n. 13812; Cass. 28 giugno 2023, n. 18455).

Anche negli appalti labour intensive occorre che all’appaltatore sia affidata «la realizzazione di un risultato in sé autonomo», mentre né l’autonomia funzionale né la pluralità dei committenti risultano mai assunte dalla giurisprudenza di legittimità a requisiti di liceità del contratto.

La pronuncia acquista rilievo se letta accanto a Cass. 4 agosto 2021, n. 22249, relativa a un’analoga esternalizzazione del back office bancario. In quel caso la Suprema Corte ha precisato che la verifica sul ramo non deve basarsi sull’organizzazione assunta dal cessionario dopo la cessione, «eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto». La Corte anconetana compie l’operazione inversa affermando che l’appalto non si giudica con i requisiti del ramo.

Ne risulta un’indipendenza reciproca dei due giudizi, che è anzitutto temporale.

Il ramo d’azienda si valuta al momento del trasferimento, l’appalto nella sua esecuzione.

Gli elementi valorizzati dal Tribunale – unità organizzative proprie, applicativi e piattaforme di ticketing gestiti dall’appaltatrice, corrispettivo a volumi, penali per disservizi – descrivono un’organizzazione costruita dopo la cessione. Proprio la quantificazione del compenso ancorata ai volumi e il regime di penali smentiscono lo schema dell’appalto “a regia” o “a tariffa oraria”, addossando effettivamente all’appaltatrice il rischio economico del risultato.

Il dato non è neutro: negli appalti informatizzati il governo degli applicativi è spesso l’indice decisivo, e qui faceva capo all’appaltatrice, non al committente (F. Capurro, Il vaglio di genuinità degli appalti labour intensive in contesti informatizzati, in Labor, 23 maggio 2023).

Una cessione illegittima e un appalto genuino non sono dunque incompatibili, né la legittimità dell’una garantisce la genuinità dell’altro.

Sulla monocommittenza la soluzione è condivisibile, ma merita attenzione. L’argomento dell’unicità soggettiva ricavata dal Gruppo IVA confonde, d’altronde, un regime meramente tributario con la distinta soggettività dei singoli enti. Al contempo, nell’esternalizzazione con appalto “di ritorno” la dipendenza iniziale dal cedente è quasi fisiologica. Proprio per questo il campanello d’allarme dovrebbe tradursi in un vaglio più rigoroso degli altri indici, a partire dal potere direttivo, e non nella sua neutralizzazione.

4. La separazione delle fattispecie e il raccordo sul piano delle tutele

Se, come chiarisce la Corte, cessione del ramo e successivo appalto sono operazioni da tenere distinte quanto a presupposti e requisiti di validità, il loro collegamento emerge però su un piano diverso, quello delle tutele.

Non è, infatti, nella sovrapposizione delle fattispecie che l’ordinamento ricompone l’unità economica dell’esternalizzazione, ma nelle tecniche di garanzia predisposte a favore dei lavoratori.

In questa chiave viene in rilievo l’art. 2112, comma 6, c.c., secondo cui, quando l’alienante stipula con l’acquirente un appalto da eseguirsi utilizzando il ramo ceduto, tra appaltante e appaltatore opera la solidarietà di cui all’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003.

La norma appare a prima vista pleonastica, poiché quella solidarietà opererebbe comunque, indipendentemente dal menzionato richiamo.

Si è però proposto di leggervi una garanzia aggiuntiva, estesa ai lavoratori provenienti dal ramo anche se non più adibiti all’appalto, per i crediti maturati in sua costanza (F. Scarpelli,  Il mantenimento dei diritti del lavoratore nel trasferimento d’azienda: problemi vecchi e nuovi, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.INT – 20/2004, 40 e ss.).

La lettura – benché isolata – coglie la funzione della disposizione. Chi esternalizza cessa di essere datore di lavoro, ma resta il beneficiario economico della prestazione e l’ordinamento non lo lascia estraneo agli obblighi che ne derivano.

Comunque si voglia interpretare la norma, resta la responsabilità solidale tra committente e appaltatore almeno per i crediti maturati nell’esecuzione dell’appalto e, a monte, quella tra cedente del ramo e cessionario, per i crediti dei lavoratori esistenti al momento della cessione, ai sensi dell’art. 2112, comma 2.

Allargando la prospettiva, si tratta di tecniche di tutela che insistono in modo ampio sulle diverse forme di decentramento produttivo giacché la giurisprudenza ha esteso la solidarietà oltre l’appalto in senso stretto (C. cost. 6 dicembre 2017, n. 254; Cass. 16 ottobre 2024, n. 26881). Mi sia consentito rinviare sul punto a F. Capurro, Il cammino convergente della tutela dei lavoratori nei contratti del decentramento produttivo, in Labor, Aggiornamenti, 24 dicembre 2024.

5. Un confine, non un ponte: appalto infragruppo e codatorialità

Resta da chiedersi se la vicenda dica qualcosa sulla codatorialità.

Sul caso deciso la risposta è negativa. I lavoratori, infatti, erano inseriti in unità organizzative dell’appaltatrice e coordinati da suoi responsabili, e nessun potere datoriale risulta esercitato dalle banche.

Nell’appalto genuino, del resto, la direzione del personale spetta per definizione all’appaltatore.

Il confine si fa però più delicato nell’appalto infragruppo con una pluralità di committenti.

Se lì emergesse un esercizio condiviso dei poteri, il rimedio dell’art. 29, comma 3-bis, che imputa il rapporto al soggetto che ha utilizzato la prestazione, si adatterebbe male a una prestazione utilizzata da più società.

Lo mostra la stessa vicenda anconetana, nella quale i lavoratori, pur operando per una platea di banche del gruppo, chiedevano la costituzione del rapporto con una sola di esse.

Non a caso, in Cass. 25 settembre 2025, n. 26170 la lavoratrice, addetta a una commessa svolta per la controllante, aveva chiesto in via principale l’accertamento dell’interposizione e in subordine quello di un rapporto unitario riferibile al gruppo, e la Suprema Corte ha ribadito la configurabilità della codatorialità anche nei gruppi genuini, cassando con rinvio la decisione impugnata per un nuovo esame alla luce di tali principi (si veda F. Capurro, La metamorfosi della codatorialità: dal paradigma “difensivo” alla responsabilità solidale di gruppo, in LPO News, 4 dicembre 2025, ove osservavo che il servizio infragruppo in appalto è prassi legittima e non altera, di per sé, l’imputazione del rapporto).

La codatorialità non può diventare una via di fuga dal regime imperativo dell’interposizione. Tuttavia, dove la condivisione dei poteri sia reale, può offrire una qualificazione più aderente all’organizzazione effettiva.

È il territorio che la deduzione tardiva sulla coincidenza soggettiva lambiva e che la Corte, correttamente, non ha esplorato. Del resto, anche sul piano sostanziale, il mero legame di controllo o di gruppo non ingenera alcuna presunzione di interposizione né basta a fondare una codatorialità, che esige pur sempre la prova rigorosa di una commistione gestionale e di un esercizio congiunto del potere direttivo sui dipendenti.