Distacco e somministrazione illecita: i confini delineati dalla giurisprudenza della Corte d’Appello

di Chiara Di Marzio

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Premessa

La decisione della Corte d’Appello di Roma in commento è rilevante ai fini della delimitazione dei confini dell’istituto del distacco.

Il caso è singolare, perché la Corte territoriale muove da un precedente giudizio del Tribunale di Roma (sentenza n. 9923/2021) promosso dagli stessi ricorrenti in cui era stata riconosciuta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società appellante per illegittimità di un appalto. La società aveva poi proceduto all’assunzione dei lavoratori per somministrazione illecita di manodopera, ma contestualmente li aveva collocati in distacco presso la stessa società appaltatrice già ritenuta intermediaria illecita.

Il distacco era stato ritenuto illecito sia perché mancava l’interesse della società, sia perché era stato deciso e comunicato in violazione della contrattazione collettiva applicabile al settore, non essendo pervenuta alcuna preventiva comunicazione per iscritto alle relative organizzazioni sindacali.

L’incontro con i suddetti sindacati sarebbe stato effettuato solo successivamente al distacco. In primo grado, il Tribunale di Roma aveva accertato l’illegittimità del distacco operato nei confronti dei ricorrenti, ordinando la loro immediata riammissione presso la società resistente.

A seguito dell’ordine giudiziale, la distaccante proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sottolineando che, anche nel caso in cui il distacco fosse stato dichiarato illecito, la conseguenza sanzionatoria sarebbe stata, tuttalpiù, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore della prestazione.

Precedenti giurisprudenziali

La Corte d’Appello si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale ormai consolidatosi, in forza della sedimentazione di una serie di sentenze rese dalla Corte di cassazione, nelle quali si riscontra che “la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa” (Cass. civ., Sez. Lav., ord. 14/04/2023, n. 10051, riprendendo un orientamento già affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1168/2015).

Oltre a mancare l’interesse della società distaccante, la Corte territoriale sottolinea i distacchi fossero stati posti in essere in violazione della contrattazione collettiva, che prevedeva la previa informazione delle OO.SS (ove, nel caso di specie, essa si sarebbe svolta solo successivamente all’effettuazione del distacco), circa le motivazioni e la durata del distacco, al fine di consentire loro di verificare la sussistenza delle condizioni di legittimità previste dalla suddetta contrattazione collettiva.

Con riferimento al profilo di maggiore interesse – che l’illeicità del distacco determinerebbe la costituzione di un rapporto alle dipendenze del soggetto utilizzatore – la Corte territoriale ha sottolineato come non potesse operare la “sanzione” invocata dalla appellante, perché avrebbe realizzato un risultato che si poneva in contrasto con l’altro giudizio del Tribunale di Roma. La costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto utilizzatore della prestazione avrebbe cioè riportato i lavoratori nella medesima condizione in cui si trovavano prima dell’accertamento di somministrazione illecita di manodopera.

Conclusione

Alla luce delle considerazioni svolte, la pronuncia della Corte d’Appello di Roma si segnala per la sua coerenza sistematica, muovendo su un terreno accidentato.

Infatti, proprio come sostenuto dalla società appellante, la conseguenza “sanzionatoria” del distacco illecito dovrebbe essere la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo al distaccatario. Nel caso di specie, tuttavia, una soluzione del genere avrebbe portato un arretramento di tutele per i lavoratori, i quali si sarebbero ritrovati nuovamente alle dipendente della distaccataria.

La coerenza sistematica sta nel fatto che, come accennato, in un altro giudizio il Tribunale di Roma aveva già accertato la mancanza di una struttura imprenditoriale della società distaccataria, in precedenza committente in un fittizio contratto di appalto con la distaccante.

Ne deriva che l’accertamento della mancanza di una struttura imprenditoriale della società presso cui si erano stati distaccati i lavoratori renderebbe di per sé illogico – prim’ancora che antigiuridico – la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’impresa. Infatti, se la Corte di merito avesse applicato la “sanzione” avrebbe assecondato il fine elusivo della distaccante/appaltatrice.

La decisione non deve però essere intesa in una prospettiva rimediale. A prescindere da quanto (condivisibilmente) affermato dai giudici, infatti, deve essere comunque sottolineato che la conseguenza “sanzionatoria” delineate dal legislatore – ed invocate dalla società appellante – presuppone comunque una richiesta degli stessi lavoratori di vedersi riconoscere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze del distaccatario.

Ai fini del presente giudizio, dunque, sarebbe stato sufficiente constatare che l’oggetto del contendere vertesse esclusivamente sulla illegittimità del distacco presso un altro datore di lavoro e non sulla imputabilità dei rapporti di lavoro.

Resta comunque ferma che la soluzione intrapresa dalla Corte d’Appello appare indiscutibilmente condivisibile, perché contribuisce a delineare i contorni di un modello di distacco ancorato ai requisiti di effettività, correttezza e trasparenza, ponendosi a efficace presidio contro pratiche elusive e confermando un orientamento giurisprudenziale volto ad accordate effettiva tutela al lavoratore.