Pensione, i contributi svizzeri fanno scattare il recupero dell’indebito

di Samuele Valente

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In tema di indebito previdenziale, la sanatoria di cui all’art. 52, comma 2, L. 9 marzo 1989, n. 88, come interpretato autenticamente dall’art. 13, comma 1, L. 30 dicembre 1991, n. 412, non opera qualora l’ente erogatore non abbia avuto la possibilità di conoscere i dati rilevanti ai fini del corretto calcolo del trattamento pensionistico per mancata o tardiva comunicazione da parte del pensionato; in tale ipotesi non è ravvisabile un errore imputabile all’INPS, e trovano applicazione la regola generale della piena ripetibilità dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c. e il termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c. La verifica annuale della situazione reddituale imposta all’INPS dal comma 2 del medesimo art. 13, il cui mancato rispetto preclude il recupero delle somme, attiene esclusivamente alla posizione reddituale del pensionato e non alla sua posizione contributiva, anche se riferita a enti previdenziali esteri.

Il principio affermato e il suo inquadramento sistematico

La sentenza in commento (C. App. Lecce, Sez. Lav., 06.07.2026, n. 589) affronta una delle questioni più dibattute nel microsistema dell’indebito previdenziale: i limiti di operatività della clausola di irripetibilità prevista dall’art. 52, comma 2, L. n. 88/1989 e la distinzione – cruciale sul piano pratico – tra gli indebiti che derivano da un errore imputabile all’ente erogatore e quelli che originano dall’inerzia o dall’omessa segnalazione del pensionato.

Il quadro normativo di riferimento è noto. L’art. 2033 c.c. stabilisce la regola generale della piena ripetibilità di quanto pagato indebitamente (“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”). In materia pensionistica questa regola è stata derogata – in senso favorevole al pensionato – da una stratificata disciplina speciale, la cui ratio è stata identificata dalla Corte costituzionale nei principi di equità e solidarietà che caratterizzano il diritto previdenziale (Cfr. C. cost., sentenza n. 166/1996, richiamata da Trib. Siena n. 64/2018 e da Trib. Siena, Sez. Lav., n. 45/2020).

Il nucleo di questa disciplina speciale si trova nell’art. 52, comma 2, L. n. 88/1989, che esclude il recupero delle somme erogate sulla base di un provvedimento poi modificato, salvo il caso di dolo dell’interessato. L’art. 13, comma 1, L. n. 412/1991 – che ne costituisce l’interpretazione autentica – ha precisato che la sanatoria opera solo al ricorrere di tre condizioni cumulative: (i) le somme devono essere state corrisposte in base a un formale e definitivo provvedimento, di cui sia stata data espressa comunicazione all’interessato; (ii) il provvedimento deve risultare viziato da un errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore; (iii) l’indebita percezione non deve essere dovuta a dolo dell’interessato. L’art. 13, comma 2, della stessa legge introduce poi un meccanismo distinto: l’INPS è tenuto a procedere alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati e a recuperare l’eventuale eccedenza entro l’anno successivo, a pena di decadenza dal recupero.

La Corte leccese interviene con chiarezza su un profilo spesso trascurato: l’obbligo di verifica annuale del comma 2 dell’art. 13 riguarda esclusivamente i redditi dei pensionati, non la loro posizione contributiva, inclusa quella maturata all’estero. Ne consegue che la mancata verifica annuale non produce alcun effetto preclusivo quando l’indebito origini da una sovrapposizione di contribuzione italiana ed estera ignota all’ente. In tali casi l’INPS non ha commesso un errore nella liquidazione: semplicemente non disponeva dei dati necessari per calcolare correttamente la prestazione, dati che il pensionato aveva l’obbligo di comunicare. Essendo quindi inapplicabile sia la sanatoria dell’art. 52 (per difetto del requisito dell’errore imputabile all’ente) sia il meccanismo decadenziale del comma 2 dell’art. 13 (per la diversa natura contributiva – e non reddituale – dell’elemento incidente sulla prestazione), il diritto dell’INPS alla ripetizione è soggetto alla sola prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.

Il panorama giurisprudenziale: orientamenti conformi e difformi

Il principio affermato dalla Corte d’Appello di Lecce si inserisce in un orientamento consolidato della Cassazione sul ruolo dell’omessa segnalazione del pensionato. La Suprema Corte ha chiarito che il dolo “deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l’obbligo legale di comunicare all’INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione” (Cass. Civ., Sez. VI, sentenza n. 8731 del 28 marzo 2019). Tale principio – riconosciuto conforme a Costituzione dalla Consulta (C. cost. n. 431/1993 e n. 166/1996, cit., richiamate in Cass. n. 8731/2019) – radica il dolo non in una condotta negoziale attiva ma nell’inadempimento di un obbligo di collaborazione, collocato nel più ampio dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. La sentenza in commento ne è applicazione coerente: il pensionato che non comunica all’INPS la propria posizione previdenziale estera, pur conoscendola, non può beneficiare della protezione accordata al percipiente in buona fede.

Sul distinto problema della ripetibilità nei confronti degli eredi, la Corte applica con rigore il criterio temporale: la norma di cui all’art. 1, comma 263, L. n. 662/1996 (irripetibilità verso gli eredi salvo dolo) è limitata ai periodi anteriori al 1° gennaio 1996; l’art. 38, comma 10, L. n. 448/2001 estende analoga protezione ai soli periodi anteriori al 1° gennaio 2001. Per i periodi successivi – come nel caso di specie (2003-2011) – non vige alcuna norma speciale di protezione degli eredi, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria e piena ripetibilità del credito INPS. Questa lettura è conforme all’elaborazione giurisprudenziale che ha ricostruito la stratificazione temporale della normativa speciale (Trib. Siena, Sez. Lav., sentenza n. 90/2018; Tribunale Ordinario Siena, Sez. Lav., sentenza n. 64/2018, cit., che richiamano, per tutti, Cass., Sez. Lav., n. 12236/2006, la quale ha affermato che i criteri della L. n. 448/2001 “sostituiscono per intero la precedente disciplina” per gli indebiti ante 2001).

Sulla distinzione tra verifica reddituale e posizione contributiva, e sulla conseguente delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 13, comma 2, L. n. 412/1991, si collocano in senso conforme le pronunce di merito che hanno già escluso che il termine annuale possa fungere da clausola generale di decadenza valevole per qualunque tipologia di indebito (In materia di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per le azioni di ripetizione fondate sull’art. 2033 c.c., cfr. altresì Cass., Sez. Lav., ordinanza n. 27187 del 10/10/2025 in materia di indebito da riassorbimento contrattuale, con affermazione del principio generale del termine ordinario decennale).

Un orientamento parzialmente difforme – almeno in punto di onere della prova e tutela dell’affidamento – è quello espresso da una parte della giurisprudenza di merito secondo cui la percezione protratta nel tempo di un trattamento previdenziale, in assenza di dolo, dovrebbe generare una presunzione relativa di legittimità, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico dell’INPS (Trib. Siena, Sez. Lav., sentenza n. 90/2018, cit. che espressamente dissente dalla diversa impostazione affermatasi dopo Cass., Sez. Un., n. 18046/2010). La Corte leccese non aderisce a tale impostazione – né avrebbe potuto nel caso di specie – stante la non conoscibilità dei dati dall’ente in assenza di comunicazione del pensionato.

Posizione dell’autore e valenza pratica

La decisione è condivisibile e merita apprezzamento per la precisione con cui distingue il campo applicativo dei due commi dell’art. 13 L. n. 412/1991. Il punto più rilevante per l’operatore è il seguente: la decadenza annuale dal recupero opera esclusivamente nei casi in cui l’indebito dipenda da dati reddituali comunicati (o comunicabili) dal pensionato all’INPS, non costituendo uno strumento di protezione generalizzata del percipiente negligente o in mala fede. Quando l’ente previdenziale viene a conoscenza di dati contributivi esteri solo grazie all’iniziativa dello stesso pensionato, il diritto alla ripetizione nasce in quel momento e la prescrizione decennale inizia a decorrere dalla comunicazione dell’indebito.

Questa impostazione garantisce coerenza sistematica: sarebbe incongruo premiare con la decadenza annuale il pensionato che non ha adempiuto all’obbligo di collaborazione, riservando quella protezione al solo caso – genuinamente garantistico – dell’errore interamente imputabile all’ente. La distinzione tra redditi e contribuzione come oggetto della verifica annuale non è meramente nominalistica: i redditi sono dichiarati annualmente dal pensionato e l’INPS ha un canale istituzionale (la dichiarazione reddituale) per acquisirli e verificarli; la posizione contributiva estera, invece, è nella disponibilità esclusiva del lavoratore e dell’ente previdenziale estero, sicché l’INPS non dispone di strumenti analoghi per un monitoraggio autonomo e sistematico.

Per il professionista che assiste un ente previdenziale o un pensionato in controversie analoghe, la sentenza offre un criterio operativo preciso: occorre in primo luogo qualificare la natura dell’indebito (reddituale o contributivo) e verificare se i dati rilevanti fossero o meno nella disponibilità dell’ente al momento della liquidazione. Solo nel primo caso la decadenza annuale potrà essere invocata dal pensionato a propria tutela; nel secondo, il terreno è quello della buona fede – e dell’eventuale dolo, da intendersi in senso lato come omessa comunicazione di circostanze rilevanti – del pensionato, con le conseguenze in termini di piena ripetibilità e di applicazione del termine prescrizionale ordinario decennale già illustrate.

La sentenza si colloca, in definitiva, nel solco di un consolidato indirizzo garantistico nei confronti dell’ente erogatore, ribadendo che la tutela del pensionato non può spingersi fino a esonerare chi, consapevolmente o negligentemente, abbia omesso di fornire all’INPS le informazioni indispensabili per una corretta gestione del rapporto previdenziale.