Le modifiche peggiorative dei trattamenti collettivi durante e (molto) dopo il trasferimento d’azienda

Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 27 marzo 2025, n. 8150

di Samuele Renzi

Abstract

Il contributo sottopone a commento l’ordinanza Cass., Sez. Lav., 27 marzo 2025, n. 8150, analizzando i presupposti e i limiti inerenti alla modifica dei trattamenti di fonte collettiva contestuali o successivi a un trasferimento d’azienda, alla luce dell’art. 2112, co. 3, c.c. e della direttiva 2001/23/CE. La nota ricostruisce il dialogo tra la giurisprudenza interna e la Corte di giustizia, mettendo in evidenza come la tutela dei lavoratori trasferiti non si traduca in un vincolo perpetuo posto in capo al cessionario quanto all’applicazione dei trattamenti collettivi precedentemente goduti. La pronuncia conferma, da un lato, che l’ordinamento predispone una protezione di carattere transitorio, destinata a operare fino alla scadenza, alla risoluzione o alla sostituzione della disciplina collettiva già applicata, e, dall’altro, che eventuali accordi di armonizzazione (o di ingresso) contenenti trattamenti migliorativi possono formare oggetto di recesso, in conformità con le regole ordinarie.

The comment discusses Supreme Court decision (Labour Section), 27 March 2025, no. 8150, examining the conditions and limits governing changes to collectively bargained terms in the context of a transfer of undertaking, in light of Article 2112(3) of the Italian Civil Code and Directive 2001/23/EC. The note reconstructs the dialogue between domestic case law and the Court of Justice of the European Union, highlighting that the protection afforded to transferred employees does not translate into a perpetual obligation on the transferee to continue applying the collective terms previously enjoyed. The decision confirms, on the one hand, that the legal system provides a transitional form of protection, operating until the expiry, termination or replacement of the relevant collective regime, and, on the other, that any harmonisation (or entry) agreements granting more favourable terms may be subject to withdrawal, in accordance with ordinary rules.


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