Qualificazione e remunerazione dei “tempi di attesa” del lavoratore nel prisma della normativa dell’UE e del diritto interno

Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 23 aprile 2025, n. 10648
di Luisa Monterossi
Abstract
Nell’ordinanza in commento la Corte di cassazione si pronuncia sul tempo in cui il lavoratore rimane a disposizione del datore di lavoro, con vincolo di permanenza presso il luogo di lavoro, senza essere chiamato a rendere effettivamente la prestazione. Il tema è indagato sotto un duplice profilo: da un lato, la qualificazione di quel tempo di attesa in termini di orario di lavoro o di riposo e, dall’altro, la sua remunerazione.
Sotto il primo aspetto, alla luce della visione dicotomica accolta dalla direttiva 2003/88/CE e facendo puntuale applicazione dei consolidati principi espressi dalla Corte di giustizia, il giudice di legittimità conclude per la riconducibilità di quel segmento temporale nella nozione di orario di lavoro. Sulla base di questo presupposto, giudica inadeguata l’indennità di reperibilità notturna riconosciuta al ricorrente e regolata dal contratto collettivo. Infatti, seppure sia configurabile un trattamento economico differenziato rispetto al caso in cui venga effettivamente svolta la prestazione di lavoro, il tempo di attesa deve essere remunerato attraverso una retribuzione rispettosa dei criteri di proporzionalità e sufficienza fissati dall’art. 36, comma 1, della Costituzione.
In the rulling in question, the Court of Cassation ruled on the time during which an employee remains at the employer’s disposal, with the obligation to remain at the workplace, without actually being called upon to perform work. The issue was examined from two perspectives: on the one hand, the classification of that waiting time in terms of working time or rest time and, on the other, its remuneration.
About the first aspect, in light of the dichotomous view adopted by Directive 2003/88/EC and in strict application of the established principles expressed by the Court of Justice, the court of legitimacy concludes that this period of time falls within the concept of working time. On this basis, it considers the night-time on-call allowance granted to the appellant and regulated by the collective agreement to be inadequate. In fact, although different remuneration may be applicable compared to cases where work is actually performed, waiting time must be remunerated in accordance with the criteria of proportionality and sufficiency established by Article 36(1) of the Constitution.