L’obbligo di repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 15 luglio 2025, n. 19556
di Antonio Leonardo Fraioli
Abstract
Il contributo tratta dell’obbligo di repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo economico e lo rapporta all’art. 2103 c.c. ante e post riforma del 2015. L’Autore affronta il problema dell’individuazione delle mansioni “libere” cui deve essere adibito il lavoratore per evitare il licenziamento. Viene infine esaminato il tema dell’onere di allegazione e dell’onere della prova nel repêchage.
The essay deals with the obligation to provide repêchage in dismissals for objectively justified economic reasons and compares it to Article 2103 of the Italian Civil Code, both before and after the 2015 reform. The author addresses the issue of identifying the “free” tasks to which the worker must be assigned to avoid dismissal. Finally, the burden of allegation and the burden of proof in repêchage are examined.