Cassazione n. 14777 del 27 maggio 2021: la reintegra solo per condotte conservative tipizzate collettivamente è irragionevole e crea disparità di trattamento

di Michelangelo Salvagni

Abstract

La Corte di cassazione, sesta sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 14777, depositata il 27 maggio 2021, ha messo in discussione i principi espressi dal precedente orientamento di legittimità del maggio 2019 circa l’interpretazione della tutela reale ex art. 18 L. n. 300/70 in caso di licenziamenti disciplinari ingiustificati relativamente alla fattispecie per cui l’addebito non rientri espressamente tra le condotte punibili con una sanzione conservativa. Secondo i giudici di legittimità, il precedente indirizzo di cassazione presenta profili di irragionevolezza là dove individua il discrimine tra la tutela reintegratoria di cui al comma 4 e quella indennitaria di cui al comma 5 in base al dato della necessaria coincidenza del fatto addebitato con una specifica fattispecie tipizzata dal contratto collettivo come punibile con sanzione conservativa. Pertanto, l’attività di sussunzione della condotta contestata al lavoratore nella previsione contrattuale espressa attraverso clausole generali non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, ma si arresta alla interpretazione della norma contrattuale.

 

Abstract 

 

The Supreme Court questioned the principles expressed by the previous orientation about the art. 18 L. n. 300/70 in the case of unjustified disciplinary dismissals in relation to the case for which the charge is not expressly included among the conducts punishable by a conservative sanction. According to the judges of legitimacy, the previous cassation address presents profiles of unreasonableness where it identifies the distinction between the reinstatement protection referred to in paragraph 4 and the indemnity protection referred to in paragraph 5 based on the data of the necessary coincidence of the fact charged with a specific case typified by the collective agreement as punishable with a conservative sanction. Therefore, the subsumption activity of the contested conduct to the worker in the contractual provision expressed through general clauses does not lead to the judgment of proportionality of the sanction with respect to the disputed fact, but stops at the interpretation of the contractual provision.

 


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