Sulla effettiva possibilità di condannare gli Enti pubblici al rilascio del DURC regolare

È fin troppo nota l’importanza che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riveste negli ambiti dei contratti pubblici di fornitura di servizi, dell’ottenimento di sgravi e vantaggi fiscali e dei rapporti tra privati (segnatamente, quelli di appalto che intercorrono tra aziende committenti e aziende appaltatrici/subappaltatrici), giacché il suo rilascio ad opera dei competenti Istituti previdenziali ed assicurativi ha lo scopo di attestare, appunto, la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente.

La norma di legge che disciplina il DURC è contenuta nell’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, poi attuata con il D.M. 24.10.2007 che ne ha individuato i concreti contenuti, nonché le condizioni per il rilascio del DURC c.d. “regolare”.

Se quest’ultime condizioni sono ritenute non sussistenti da parte degli Istituti previdenziali ed assicurativi, il DURC regolare non verrà rilasciato, con importanti e gravi ricadute sulla possibilità di un’azienda sia di poter ammortizzare i costi legati alla gestione della manodopera (ad es.: ottenendo sgravi contributivi), sia di poter svolgere correttamente la propria attività imprenditoriale (ed infatti, le Pubbliche Amministrazioni sono pronte a revocare gli appalti/le concessioni nei confronti di coloro che non sono in grado di produrre, ove richiesto, il DURC regolare).

Certamente è possibile ricorrere per vie legali contro la decisione degli Istituti previdenziali ed assicurativi di non concedere il DURC regolare. A lungo, però, ci si è interrogati – e, forse, ci si interrogherà ancora – su chi sia il Giudice effettivamente competente a condannare questi stessi Istituti al rilascio del DURC regolare, se il Giudice ordinario oppure il Giudice amministrativo.

Invero, in un primo momento, la Suprema Corte di Cassazione sembrava aver sancito che ogni sindacato di merito che oltrepassasse la “indagine di legittimità degli atti amministrativi”, fosse di competenza del Giudice ordinario del Lavoro (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza del 29 marzo 2017, n. 8117): di conseguenza, ogni vicenda inerente all’accertamento del corretto versamento dei contributi sarebbe stata di competenza del Giudice ordinario del Lavoro – e non anche del Giudice amministrativo – di modo che solo quel Giudice avrebbe dovuto accertare l’illegittimità del diniego del DURC regolare, con verosimile condanna al suo rilascio.

Recentemente, però, la stessa Suprema Corte è ritornata sul punto, questa volta sancendo che al Giudice ordinario del Lavoro è negato pronunziarsi sulle richieste di condanna degli Istituti previdenziali ed assicurativi al rilascio del DURC regolare: pertanto, laddove una simile richiesta sia stata formulata, quale conseguenza di una ulteriore e previa richiesta di annullamento del DURC irregolare e/o del diniego di rilascio del DURC, il “giudice adito, nel rispetto dei limiti interni dei suoi poteri giurisdizionali” dovrà “astenersi dall’emanare la pronuncia richiestagli” (così, Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza del 3 marzo 2021, n. 5825, qui in commento).

Il principio su cui si fonda il ragionamento del Supremo Collegio è quello contenuto nell’art. 4, all. E, L. n. 2248/1865, secondo cui “quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell’Autorità amministrativa, i Tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell’atto stesso in relazione all’oggetto dedotto in giudizio” e “l’atto amministrativo non potrà essere rivocato modificato se non sovra ricorso alle competenti Autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso”.

Alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale, dunque, sembrano complicarsi le azioni giudiziali volte ad ottenere il rilascio di un DURC regolare: infatti, se il mancato rilascio è dipeso da pretese irregolarità contributive/assicurative riscontrate dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, poiché ciò implica un’analisi di merito, occorrerà formulare le apposite contestazioni dinnanzi ad un Giudice ordinario del Lavoro, stante la sua competenza a poter decidere sulle materie previdenziali ed assicurative (cfr. artt. 442 e ss. c.p.c.); solo per ottenere la materiale condanna al rilascio del DURC regolare, invece, sarebbe indispensabile, alla luce di quanto sopra detto, rivolgersi appositamente al Giudice amministrativo.

Con buona pace dei danni subiti, nel frattempo, dall’azienda ingiustamente privata del DURC.

a cura di MARASCO LAW FIRM