La “proattività” nell’obbligazione di sicurezza. Il revirement della Cassazione sull’onere della prova

di Francesca Albiniano

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1. Il giudizio di merito: il rigoroso onere della prova nel risarcimento del danno differenziale

La complessa architettura del danno differenziale trova, nella recente ordinanza della Cassazione, sez. lavoro, n. 26021 del 24 settembre 2025 (rel. Dott. Riverso), un tassello fondamentale per la corretta esegesi dell’art. 2087 c.c.

La vicenda trae origine da un infortunio ad un occhio verificatosi a danno di un operaio, la cui domanda risarcitoria era stata inizialmente rigettata dal Tribunale di Piacenza sulla base di un mero automatismo aritmetico. Invero, il giudice di prime cure, rilevando la coincidenza tra il grado di invalidità permanente accertato (28%) e quello già indennizzato dall’INAIL aveva, erroneamente, concluso per l’assenza di un danno differenziale risarcibile, condannando peraltro il lavoratore alla rifusione delle spese di lite.

Siffatta impostazione restrittiva veniva ulteriormente inasprita dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale aveva ravvisato un deficit di allegazione a carico del lavoratore, che non avrebbe provato l’esatta dinamica del sinistro e le specifiche norme cautelari violate.

Nella specie, la Corte bolognese, con estremo rigore interpretativo e richiamando alcuni precedenti di legittimità (in particolare Cass. n. 29909/2021 e le precedenti nn. 28516/2019, 26495/2018) esigeva dal lavoratore infortunato, un onere di allegazione estremamente gravoso. Secondo i giudici bolognesi, infatti, colui che agisce per il risarcimento del danno differenziale non potrebbe limitarsi a dedurre l’infortunio, ma dovrebbe specificare la fonte dell’obbligo di sicurezza, l’esatto inadempimento e i concreti fattori di rischio legati alle modalità della prestazione, subordinando solo a tale prova l’insorgenza dell’onere probatorio liberatorio in capo al datore di lavoro (citando a sostegno Cass. n. 9120/2024 e Cass. n. 29909/2021).

Tale approccio, recepito con eccessivo formalismo nelle fasi di merito, aveva condotto a ravvisare un deficit di allegazione insanabile nella prospettazione del lavoratore. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto indimostrata l’esatta dinamica del sinistro, lamentando la mancata prova di profili di colpa, specifica o generica, addebitabili all’azienda.

A ciò si aggiungeva un ulteriore ostacolo procedurale ovverossia la dichiarata inammissibilità della censura riguardante l’omessa vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione individuale. Tale doglianza era stata considerata incompatibile con l’originaria tesi difensiva, incentrata sulla mancata consegna dei presidi, impedendo così una valutazione complessiva della condotta datoriale sotto il profilo della culpa in vigilando.

2. Il revirement della Cassazione sulla natura contrattuale della responsabilità e onere della prova

Dinanzi a quello che appariva come un vicolo cieco per la tutela del diritto alla salute, la Suprema Corte è intervenuta con una lettura che restituisce respiro al sistema delle garanzie (per un’analisi sulla responsabilità del datore di lavoro, garante principale della sicurezza dei dipendenti anche in presenza dei c.d. “responsabili di fatto datoriale, cfr. Cass. penale, 8 novembre 2024, n. 41172, con nota di E. Erario Boccafurni, Responsabili “di fatto”, coordinatori e committenti: la posizione di garanzia datoriale non si elide, in LPO news, 18 Novembre 2024).

Riconoscere la natura proattiva dell’obbligo di sicurezza significa comprendere che il datore di lavoro è il dominus dell’organizzazione e, in quanto tale, è il soggetto in grado di prevenire i pericoli intrinseci all’ambiente lavorativo (sulla “incensuratezza” della condotta del datore di lavoro, cfr., Corte di cassazione, ordinanza 30 marzo 2022, n. 10165, con nota di S. Galleano, Infortuni sul lavoro: non c’è responsabilità del datore se è vietato l’accesso al cantiere anche se è possibile accedervi”, in LPO news, 6 aprile 2022).

Invero, pretendere che l’operaio infortunato, spesso in una condizione di vulnerabilità psicologica e materiale dopo l’evento, sia l’unico a dover ricostruire minuziosamente ogni falla del sistema antinfortunistico, significherebbe imporre una probatio diabolica contraria allo spirito della norma (sull’argomento v. anche, Cass., ordinanza 8 novembre 2021, n. 32473, con commento di F. Avanzi, Infortunio sul lavoro e “pausa caffè”: I paradossi della fattispecie negata, in LPO news, 14 Novembre 2021).

L’ordinanza in commento opera una sistematica ricognizione dei principi che governano la responsabilità datoriale, riaffermandone con fermezza la natura contrattuale. Il fulcro del ragionamento risiede nell’integrazione del contratto individuale (ex art. 1374 c.c.) con l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. che dunque entra a far parte del sinallagma funzionale indipendentemente da una specifica pattuizione delle parti. Tale inquadramento non è meramente teorico, ma riverbera i suoi effetti sul piano processuale attraverso il paradigma dettato dall’art. 1218 c.c.

Sul punto la Corte di legittimità, testualmente, evidenzia «come in ogni altro caso di responsabilità contrattuale, non spetta mai al lavoratore di provare l’inadempimento ovvero la colpa del debitore e cioè la violazione da parte del datore di regole a contenuto cautelare, tipiche o atipiche che dir si voglia.  Coerentemente con tale orientamento giurisprudenziale, va diversamente calibrato il principio espresso da Cass. n. 29909/21, cui si richiama più volte la Corte d’Appello bolognese, secondo cui spetterebbe invece al lavoratore “l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed anche le regole di condotta che assume essere state violate”, dovendosi ritenere adempiuti gli oneri del lavoratore con la allegazione dell’inadempimento.».

Dunque, in armonia con l’insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza n. 13533/2001) e con la successiva giurisprudenza di legittimità – si pensi a Cass. n. 9817/2008 e Cass. n. 12041/2020 – il riparto dell’onere probatorio si configura in termini di netta asimmetria. Al lavoratore, in qualità di creditore della prestazione di sicurezza, spetta esclusivamente l’allegazione del titolo (il rapporto di lavoro) e dell’inadempimento, il quale può essere validamente descritto attraverso la mera narrazione del fatto storico dell’infortunio. È suo onere, inoltre, provare il danno subito e il nesso di causalità materiale tra l’attività lavorativa espletata e l’evento lesivo (v., per completezza, nell’ipotesi di appalto, Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 10 gennaio 2023, n. 375, con nota di O. Pirone, Appalto e rapporto di lavoro. La Cassazione torna sul tema della responsabilità civile conseguente a infortunio sul lavoro nell’ambito di appalto e ne detta nuovi confini, in LPO, anno 2023, 7-8/2023).

Specularmente, incombe sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando il fatto estintivo della pretesa risarcitoria. Tale prova non si esaurisce nella dimostrazione di una generica diligenza, ma richiede la prova positiva dell’integrale adempimento dell’obbligo di sicurezza, ovvero l’adozione di tutte le misure – tecniche, organizzative e procedurali – suggerite dalla legge, dall’esperienza e dalla tecnica. Il datore di lavoro deve, in altri termini, provare che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, superando la presunzione di colpa che grava contrattualmente sul debitore.

3. Riflessioni conclusive: asimmetria informativa e l’inescusabilità dell’omessa vigilanza

Nell’ottica descritta, la Suprema Corte censura apertamente l’impostazione restrittiva dei giudici bolognesi, i quali avevano indebitamente traslato sul prestatore l’onere di individuare le specifiche regole di condotta violate e i cosiddetti “indici di nocività” dell’ambiente di lavoro. I Giudici di legittimità chiariscono che tali indici non costituiscono un presupposto dell’azione del lavoratore, bensì elementi costitutivi della colpa datoriale; ne consegue dunque che la nocività dell’ambiente può essere presunta iuris tantum dall’infortunio stesso, una volta che sia stato provato il nesso eziologico.

Tale approccio riflette l’evoluzione del concetto di sicurezza, segnando il definitivo superamento di una visione meramente tecnologica e passiva, tipica del D.P.R. n. 547/55, in favore della concezione dinamica e partecipativa introdotta dal D.Lgs. n. 81/2008. Il Testo Unico Sicurezza impone oggi una valutazione globale di tutti i rischi, tipici e atipici, richiedendo misure che investono direttamente l’apparato organizzativo e gestionale dell’impresa.

Assume, altresì, particolare rilievo il superamento, da parte della Suprema Corte, dell’orientamento espresso dai giudici di merito in ordine all’asserita inammissibilità delle doglianze formulate dal lavoratore in grado di appello con riferimento all’omessa vigilanza. La Cassazione precisa che il dovere di supervisione sull’effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) non rappresenta una domanda nuova né richiede una specifica allegazione separata, essendo intrinsecamente ricompreso nel perimetro dell’obbligo di sicurezza. La vigilanza è, infatti, una componente accessoria e strumentale dell’adempimento datoriale, specialmente laddove si tratti di lavorazioni a rischio elevato, come il taglio di materiali ferrosi.

Infine, la Corte ribadisce che la condotta colposa del lavoratore non può mai assurgere a esimente, né rilevare ai fini del concorso di colpa, qualora persista un inadempimento del datore nell’adozione delle cautele o nella vigilanza. L’unica barriera alla responsabilità datoriale resta dunque il “rischio elettivo”: un contegno del lavoratore talmente abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle direttive ricevute da porsi come causa esclusiva e autonoma dell’evento, spezzando definitivamente il nesso di causalità.

In questa prospettiva, è utile richiamare la nozione di rischio elettivo, inteso come il comportamento del lavoratore che, per la sua assoluta eccentricità rispetto alla prestazione e per la radicale deviazione dal procedimento lavorativo, interrompe ogni nesso con l’attività tutelata. La giurisprudenza chiarisce che il rischio elettivo presuppone tre elementi concorrenti: abnormità, inopinabilità ed esorbitanza della condotta, tali da rendere l’evento estraneo all’organizzazione del lavoro e riconducibile esclusivamente alla sfera personale del lavoratore.

Si tratta, dunque, di un’ipotesi del tutto residuale: non sono sufficienti né l’imprudenza, né la colpa, né un errore di valutazione dell’operatore. L’esclusione della responsabilità datoriale ricorre solo quando il lavoratore crea autonomamente una situazione di pericolo nuova e completamente avulsa dal contesto lavorativo (Cass. 22 agosto 2025, n. 23676).

In tutti gli altri casi, anche in presenza di negligenza nell’uso dei DPI, restano fermi gli obblighi di protezione, organizzazione e vigilanza previsti dall’art. 2087 c.c., secondo l’orientamento costante della Suprema Corte.

L’ordinanza in commento, dunque, non si limita a una mera cassazione con rinvio, ma si erge a salvaguardia di una nomofilachia che intende riequilibrare il fisiologico divario tra le parti nel contenzioso sulla sicurezza. Il consolidamento del modello probatorio proprio della responsabilità contrattuale non è una scelta di mero tecnicismo processuale, ma il riflesso della natura pubblicistica dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. In questo alveo, il datore di lavoro assume una specifica posizione di garanzia che informa l’intero rapporto di lavoro, rendendo il debito di sicurezza un’obbligazione non solo di mezzi, ma di diligente organizzazione.

La portata dirompente della pronuncia risiede nel definitivo superamento di quella visione atomistica, caldeggiata nelle fasi di merito, che imponeva al lavoratore di addentrarsi nella prova di un inadempimento specifico. Del resto, un siffatto onere finirebbe per tradursi in una probatio diabolica, scontrandosi con la realtà di un’evidente asimmetria informativa: è infatti il datore di lavoro il depositario esclusivo della documentazione tecnica, dai verbali di formazione ai Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR). Riconoscere pertanto che l’allegazione del fatto infortunistico e la prova del nesso causale con l’attività lavorativa siano sufficienti a innescare la presunzione di inadempimento significa, dunque, dare piena attuazione al principio di effettività della tutela.

Altrettanto perentoria è l’affermazione sull’ampiezza dell’obbligo datoriale di vigilanza, che la Corte sottrae al limbo delle mere facoltà datoriali per elevarlo a precetto indefettibile. La fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale e l’erogazione della formazione non esauriscono il dovere di cura, poiché il datore di lavoro resta tenuto a un monitoraggio effettivo e costante sull’osservanza delle cautele. Tale impostazione inibisce radicalmente la possibilità di invocare la negligenza o l’imprudenza del dipendente come esimente, a meno che non si configuri un rischio elettivo del tutto abnorme. In tal senso, la sicurezza viene configurata come un sistema resiliente, capace di assorbire e prevenire anche la colpa lieve del prestatore, estendendo la diligenza datoriale alla gestione del rischio derivante dalla prevedibile condotta umana.

Il rinvio alla Corte d’Appello di Bologna impone ora ai giudici di merito un riesame della vicenda che non potrà prescindere da questi parametri ermeneutici. Spetterà alla società, datrice di lavoro, fornire la prova rigorosa di aver non solo adottato le misure imposte dal D.Lgs. n. 81/2008 e suggerite dall’esperienza, ma soprattutto di aver vigilato in modo stringente sull’effettivo uso degli occhiali protettivi durante il taglio del tondino. In definitiva, l’esito del giudizio di rinvio dovrà ancorarsi alla certezza che l’integrità psicofisica del lavoratore riceve protezione attraverso la severa valutazione dell’adempimento datoriale, restituendo dignità a chi, nell’esecuzione della prestazione, ha visto leso il proprio diritto fondamentale alla salute.