La ricerca della verità materiale nel processo del lavoro: oltre la grammatica delle regole

di Filippo Capurro
1. Il caso e il principio di diritto
Con l’ordinanza Cass. 11 novembre 2025, n. 29741, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul tema della produzione di nuove prove in appello nel rito del lavoro, ribadendo – con una chiarezza ancora maggiore rispetto alle decisioni precedenti – che il divieto di cui agli artt. 345 e 437 c.p.c. non opera come preclusione assoluta, ma deve essere letto alla luce del principio di verità materiale che caratterizza il processo del lavoro.
La vicenda riguardava una domanda di riconoscimento di un superiore inquadramento, fondata sul numero di unità coordinate dal lavoratore ai sensi del CCNL applicabile. Il giudice di primo grado aveva negato ogni istruttoria, ritenendo insufficienti le allegazioni. In appello, la Corte territoriale aveva invece disposto l’acquisizione dei fogli presenza e di ulteriori documenti non prodotti in primo grado; l’escussione d’ufficio di un testimone non indicato dalle parti; l’accertamento, sulla base del nuovo materiale probatorio, del requisito numerico necessario per il superiore inquadramento.
Investita della questione, la Cassazione ha confermato integralmente la decisione di secondo grado, affermando tre principi chiave:
(a) la prova nuova documentale in appello è ammissibile anche in presenza di preclusioni istruttorie maturate in primo grado, quando essa sia indispensabile ai fini della decisione e si inserisca nel solco di “piste probatorie” già emergenti dagli atti;
(b) il giudice può esercitare i poteri istruttori d’ufficio anche in appello, includendo l’assunzione di prova testimoniale non richiesta dalle parti, purché la necessità emerga dagli atti e sia funzionale alla chiarezza del quadro fattuale.
(c) la valutazione sull’indispensabilità della prova nuova costituisce giudizio di merito, non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato.
La Corte sottolinea inoltre che il giudizio di appello non può trasformarsi in una mera verifica formale delle decadenze processuali maturate: quando la pronuncia di prime cure sia stata resa senza istruttoria o sulla base di un quadro probatorio insufficiente, il giudice del gravame deve esercitare i poteri attribuiti dagli artt. 421 e 437 c.p.c. per ristabilire l’equilibrio tra principio dispositivo e tutela effettiva dei diritti.
In tal senso, la decisione del novembre 2025 si colloca in continuità evolutiva con l’ordinanza Cass. 22 agosto 2025, n. 23732, che aveva riconosciuto la possibilità di acquisire nuove prove documentali in appello quando indispensabili per superare incertezze sui fatti costitutivi del diritto azionato; e prima ancora con Cass. 19 agosto 2024, n. 22907, che aveva ritenuto doverosa – e non meramente facoltativa – l’acquisizione del contratto collettivo nazionale non prodotto tempestivamente, ove esso fosse decisivo ai fini della controversia.
Le tre recenti pronunce, lette insieme, compongono una linea interpretativa unitaria: nel rito del lavoro, la forma cede alla verità quando ciò sia necessario per una ricostruzione completa e autentica dei fatti di causa.
2. Il quadro normativo e giurisprudenziale
Le conclusioni cui perviene la giurisprudenza più recente trovano un solido fondamento nella struttura stessa del rito del lavoro.
Sul piano sistematico, le ragioni di questo orientamento emergono anche dalla cornice normativa di riferimento, che conferma la vocazione del rito del lavoro alla ricerca della verità materiale.
Il giudizio del lavoro, infatti, è caratterizzato da regole processuali costruite sul particolare tipo di diritti alla cui tutela esso è apprestato, diritti che, per la loro natura, richiedono un rito capace di bilanciare forma e sostanza.
Ai sensi degli artt. 414 n. 5 e 416, ultimo comma, c.p.c., tanto il ricorrente quanto il resistente devono indicare nel loro primo atto di giudizio – rispettivamente il ricorso e la memoria difensiva – i mezzi di prova di cui intendano avvalersi ed in particolare i documenti che offrono in comunicazione e depositano.
A sua volta, l’art. 420, comma 5, c.p.c. consente alle parti di dedurre direttamente all’udienza di discussione soltanto i mezzi di prova “nuovi”, ossia quelli che non hanno potuto proporre negli atti introduttivi, e che il giudice ammette se li ritiene rilevanti.
Vi è poi una norma di rilievo sistemico, l’art. 421, comma 2, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di disporre d’ufficio, in qualsiasi momento, l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, a eccezione del giuramento decisorio.
Questa disposizione è omogenea all’art. 437, comma 2, c.p.c., relativo al grado d’appello, secondo cui non sono ammessi nuovi mezzi di prova, salvo che il collegio, anche d’ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
Le menzionate regole sulla prova appaiono più elastiche di quelle proprie del processo civile ordinario, poiché il processo del lavoro si pone a mezza strada tra quello civile – fondato sul principio dispositivo – e quello penale, che si ispira al principio di ricerca della verità materiale.
I poteri istruttori ufficiosi sono stati attribuiti al giudice del lavoro per attenuare la rigidità del riparto dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., che, applicato in senso formalistico, risulterebbe eccessivamente gravoso per il lavoratore. Quest’ultimo, sovente in posizione di debolezza, incontra difficoltà oggettive nel procurarsi la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa: basti pensare alla “lontananza” dei documenti aziendali o alle “esitazioni” dei testimoni tuttora dipendenti.
Ma vi è di più: il processo del lavoro conosce frequenti ipotesi di prova invertita, come nei giudizi di licenziamento o di trasferimento, in cui l’onere probatorio grava per legge sul datore di lavoro, e il lavoratore agisce spesso in un quadro di quasi assoluta incertezza sostanziale, per non dire “a mosca cieca”.
Trattano dei poteri istruttori C. Mazzotta,“Ancora sul rapporto tra onere di allegazione delle parti e poteri istruttori esercitabili d’ufficio, in Labor, Aggiornamenti 10 giugno 2016; A. Mengali, La Cassazione interviene nuovamente sulla nuova prova indispensabile in appello, in Labor, Aggiornamenti 24 Agosto 2023.
In questo contesto, l’elasticità del sistema probatorio assume una funzione essenziale, consentendo l’acquisizione di documenti anche oltre i termini preclusivi, quando si tratti:
(a) di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo la scadenza dei termini di preclusione (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33393 (ord.); Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass. 26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8202);
(b) di documenti la cui rilevanza emerga per esigenze di replica a difese avverse sopravvenute (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337);
(c) e infine, come nel caso in commento, di prove ritenute dal giudice indispensabili ai fini della decisione ed afferenti a una “pista probatoria” già in atti.
Il potere istruttorio del giudice del lavoro, pur ampio, è destinato a operare in equilibrio con altre istanze fondamentali dell’ordinamento: la terzietà del giudice e la non arbitrarietà del suo agire.
In questa prospettiva, merita di essere richiamata Cass. 22 agosto 2025, n. 23732, che – in linea con Cass. 19 agosto 2024, n. 22907 cit. – aveva già ribadito che la prova nuova indispensabile in appello è quella idonea a eliminare ogni incertezza sui fatti controversi, anche se la parte è incorsa in preclusioni istruttorie, purché si tratti di materiale probatorio già collegato agli atti del primo grado. Pertanto, tale potere deve essere esercitato – in particolare in appello – per integrare, nella definizione di una pista probatoria già emersa, la dimostrazione di un fatto determinante ai fini del decidere, quando si sia creata una “separazione inaccettabile” tra la verità processuale e la realtà documentabile in appello. La questione è affrontata da S. Galleano, Cass. n. 33108/2022: alla ricerca della verità materiale percorrendo la pista probatoria, in Labor, Aggiornamenti 16 Febbraio 2023 e L. Pelliccia, La prova nuova indispensabile ai sensi dell’art. 437, comma 2, c.p.c. è quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza, in Labor, Aggiornamenti 6 ottobre 2024.
Nel giudizio di secondo grado, infatti, la prova nuova indispensabile è quella capace di dissipare ogni dubbio sulla ricostruzione dei fatti di causa, senza alterare il regime delle preclusioni ma contemperandolo con l’esigenza di verità materiale (Cass., Sez. Un., 04 maggio 2017, n. 10790). Si inseriscono nello stesso solco ermeneutico Cass. 12 giugno 2024, n. 16358 (ord.); Cass. 15 maggio 2018, n. 11845 (ord.); Cass. 14 agosto 2019, n. 21410; e Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005, n. 8202.
Altro requisito è quello dell’allegazione. L’integrazione della prova ex officio presuppone l’esistenza di una “pista probatoria” ritualmente dedotta: il giudice può superare le preclusioni solo quando i fatti siano già allegati o contestati e la documentazione tardiva sia utile a dissipare ogni dubbio su fatti già nel processo.
È questo il punto di equilibrio e garanzia della terzietà del giudice rispetto al potere dispositivo delle parti (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353).
Nel complesso, il potere di integrazione probatoria bilancia il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, poiché la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.) non può prevalere sul diritto di difesa (art. 24 Cost.) e sull’accertamento della verità materiale.
Il giudice del lavoro ha quindi un potere-dovere, non una mera facoltà: deve esercitarlo ogniqualvolta necessario per una corretta decisione (Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353 cit.).
Tuttavia, anche quando si riconosce natura discrezionale a tali poteri, essi non possono mai essere esercitati in modo arbitrario (Cass. 12 giugno 2024, n. 16358 (ord.) cit.). Ne discende un onere di motivazione: il giudice deve esplicitare le ragioni dell’uso o del mancato uso dei poteri istruttori (Cass. 10 gennaio 2023, n. 401). In caso contrario, la Cassazione, investita del relativo motivo, è chiamata a verificare un error in procedendo, divenendo giudice anche del fatto ai fini della valutazione dell’indispensabilità della prova (Cass. 27 novembre 2023, n. 32815 (ord.); Cass. 10 settembre 2019, n. 22628 (ord.)).
La giurisprudenza offre un ampio ventaglio di esempi, coerenti con i principi sopra delineati. Questi criteri, lungi dall’essere teorici, trovano conferma in una casistica ormai ampia e consolidata.
- Cass. 10 gennaio 2005, n. 278, sulla produzione in appello di documentazione integrativa relativa a una procedura di concorso interno;
- Cass. 5 febbraio 2007, n. 2379, sull’ammissione d’ufficio di prove integrative in materia di assegno di invalidità;
- Cass. 26 maggio 2010, n. 12856, relativa alla produzione in appello di documenti integrativi sulla qualità di “combattente”;
- Cass. 4 maggio 2012, n. 6753, relativa alla produzione in appello di documenti fiscali integrativi;
- Cass. 10 novembre 2022, n. 33108 e Cass. 10 gennaio 2023, n. 401 cit., relative alla produzione in appello di assegni bancari e ricevute di raccomandate;
- Cass. 12 giugno 2024, n. 16358 (ord.) cit., relativa alla produzione in appello dell’avviso di ricevimento quale prova dell’interruzione della prescrizione.
Assai interessante è poi il caso, citato all’inizio, della produzione in appello del contratto collettivo di diritto comune, affrontato da Cass. 19 agosto 2024, n. 22907.
Poiché i contratti collettivi di diritto comune non sono conoscibili d’ufficio (Cass. 29 dicembre 2020, n. 29772; Cass. 20 maggio 2020, n. 9300; Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2009, n. 21558; Cass. 4 novembre 2009, n. 23329), la loro mancata acquisizione può pregiudicare la decisione. La Suprema Corte ha però ritenuto il C.C.N.L. indispensabile per individuare correttamente la retribuzione di riferimento ai fini del minimale contributivo nelle società cooperative, imponendo al giudice di non arrestarsi al giudizio di tardività ma di verificarne la decisività nel merito.
Sullo specifico tema M. Dicosta, Nel gioco delle parti, il giudice può ridefinire le regole e fare in modo che il contratto collettivo faccia il suo ingresso in aula?, in Labor, Aggiornamenti 14 Novembre 2024.
3. Conclusioni
La Corte riafferma così che, nel rito del lavoro, il limite delle preclusioni deve piegarsi alle esigenze di completezza probatoria.
Il giudice, pertanto, non può arrestarsi al giudizio di tardività, né “punire” la negligenza della parte che non abbia prodotto tempestivamente un documento decisivo, ma è tenuto a verificarne la decisività nel merito, quando la prova si inserisca nel solco di “piste probatorie” già presenti nel giudizio.
Forse è questo, in fondo, il senso più alto del processo del lavoro: un luogo in cui la funzione del giudice si misura nella capacità di tenere insieme forma e verità materiale.