L’Ispettorato Territoriale può disporre il superiore inquadramento del lavoratore

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

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Il TAR Basilicata, con la sentenza del 21.11.2023, si è pronunciato in merito alla legittimità di un provvedimento di disposizione ex art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 124 del 2004, a mente del quale «Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro elegislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative».

In particolare, la ricorrente era stata intimata «di provvedere alla regolarizzazione retributiva e contributiva della sig.ra F.F. (odierna controinteressata, dipendente di detto Comune inquadrata con profilo “A4 – operatore addetto alle attività tecniche”), con l’assegnazione della stessa al profilo professionale “B1 – esecutore delle attività amministrative”, avendo riscontrato la sua adibizione a mansioni corrispondenti a detto superiore profilo a decorrere dal 15/12/2016».

Secondo il giudice amministrativo «l’avversato verbale di disposizione, adottato ai sensi del citato art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 124 del 2004, si presenta rispondente alla portata precettiva di tale paradigma normativo, atteso che il potere di stigmatizzare, con finalità essenzialmente conformativa (la cui portata è assistita dall’astreinte sanzionatoria contemplata dal comma 3 dell’art. 14 cit.), “le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative” è latamente attribuito all’Ispettorato del lavoro, con il solo limite di quelle “già soggette a sanzioni penali o amministrative”; non essendovi plausibili ragioni per escludere che, nel novero di dette irregolarità, ricada anche l’acclarata adibizione del lavoratore a mansioni superiori rispetto al suo formale inquadramento (condotta integrante, pur sempre, l’inosservanza di un preciso obbligo normativo e contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico e privato).

Fermo restando quanto precede, inoltre, «resta impregiudicata, ovviamente, la possibilità, per l’interessato, di attivare la concorrente tutela dinanzi al giudice del lavoro ex 2103 c.c.».