Dopo la Legge n. 215/2021 il datore può essere anche preposto? il Ministero del Lavoro fa chiarezza

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’allegato interpello n. 5/2023, ha fatto chiarezza sulla compatibilità della figura del “datore di lavoro” con quella di “preposto”; il quale, ex comma 1 dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, lett. e), è colui che “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Orbene, tale intervento interpretativo era necessitato anche in ragione delle sanzioni connesse con l’inottemperanza del comma 1, lett. b-bis) dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, il quale prevede che il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “(…) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

Quest’ultimo obbligo di individuazione era stato introdotto dalla L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la quale appariva riferirsi ad ogni realtà aziendale, al di là della consistenza occupazionale della stessa.

Ebbene, secondo la Commissione, il legislatore ha inteso “rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione. Dovrebbe ritenersi, pertanto, che la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio”, allorquando la modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa lo consenta.

A tal proposito, si segnala che l’interpello è particolarmente ellittico circa gli adempimenti connessi con questa valutazione datoriale e sulla relazione intercorrente tra quest’ultima e l’impianto sanzionatorio. Inoltre, a proposito delle c.d. “microimprese”, si è chiarito che le “funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro” quando ad essere impiegato è un solo lavoratore.