È legittimo il trasferimento del caregiver in presenza di esigenze oggettive che non possono essere diversamente soddisfatte

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Con sentenza n. 33429/2022, la Suprema Corte ha sancito il principio secondo cui è legittimo il trasferimento di un lavoratore che fruisce dei benefici di cui alla L. n. 104/92, anche senza il suo consenso, purché il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2103 c.c. dimostri l’esistenza di effettive e oggettive ragioni tecniche organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte, quale la soppressione del posto di lavoro presso la sede a quo.

Secondo i Giudici di legittimità, in queste ipotesi non può trovare applicazione sic et sempliciter l’obbligo di repêchage in capo al datore di lavoro, “perché trasferimento e licenziamento del lavoratore rimangono ontologicamente fenomeni diversi, per natura e per portata, e che neppure può essere desunta dalla giurisprudenza di legittimità in materia, che dà rilievo in ogni caso al bilanciamento di interessi nel caso concreto”.

Nel concreto bilanciamento di interessi, dunque, proseguono gli ermellini, “la tutela rafforzata cui ha diritto il lavoratore che assista con continuità un familiare invalido opera nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative, produttive, legittimanti la mobilità, con il limite della soppressione del posto o di altre situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte”.

In sostanza, la Corte di Cassazione ritiene che non sussista un divieto assoluto di trasferimento del caregiver senza il suo consenso ma che, nell’ottica di un contemperamento di interessi, le esigenze ordinarie non siano sufficienti a legittimare tale trasferimento, dovendo, invece, sussistere situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte, quali la soppressione del posto di lavoro o l’incompatibilità ambientale, vale a dire esigenze in presenza delle quali il trasferimento rappresenta strumento di salvaguardia del posto di lavoro.

Sulla scorta dei suddetti principi, nella fattispecie concreta oggetto del giudizio in cassazione, la Corte ha confermato la sentenza con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il trasferimento di un caregiver.