Per il trasferimento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non è richiesto il nulla osta del sindacato

di Francesco Belmonte

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Nel caso di trasferimento del RLS in una differente sede di lavoro non si applica l’art. 22 St. Lav., che richiede, ai fini della validità del trasferimento del dirigente delle RSA, il nulla osta del sindacato di appartenenza.

In tale linea si è pronunciato il Tribunale di Cosenza (decreto del 20 novembre 2023), in relazione ad una fattispecie concernente il trasferimento di un RLS, in ragione dell’inidoneità permanente alla mansione di provenienza, che era stato eletto in passato rappresentate sindacale aziendale.

Il sindacato ricorrente, che aveva negato il consenso al trasferimento, riteneva il provvedimento datoriale illegittimo, sulla base dei seguenti rilievi:

  1. “l’inidoneità alla mansione era stata semplicemente un pretesto per il trasferimento di un lavoratore scomodo, che aveva presentato diverse denunce e determinato diversi controlli per la società datrice di lavoro”;
  2.  “l’assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza impediva all’organizzazione sindacale l’espletamento dell’attività che svolge per mezzo dello stesso”;
  3. “il RLS aveva le stesse prerogative di un rappresentante sindacale”;
  4. “il trasferimento disposto era illegittimo poiché privo del nulla osta ex art. 22 della Legge n. 300/1970”.

In particolare, il sindacato fondava le sue argomentazioni in ragione del disposto contenuto nell’art. 50, co. 2, D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

In una posizione differente si pone, tuttavia, il giudice cosentino, per il quale dalla previsione citata non può discendere l’applicazione nei confronti del RLS dell’art. 22 St. Lav., che riguarda unicamente e specificatamente i dirigenti sindacali delle R.S.A., non rilevando dunque, in senso decisivo, neppure l’elezione del lavoratore oggetto del trasferimento nel direttivo territoriale provinciale dell’associazione sindacale.

Inoltre, per il Tribunale, l’art. 50 cit. “sancisce la non riferibilità dell’attività del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’attività sindacale, configurando soltanto l’estensione delle tutele previste per le rappresentanze sindacali all’attività del singolo RLS”.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il giudice del lavoro richiama, infine, il principio affermato dalla Cassazione (Cass. n. 16790/2006), secondo cui: “La prerogativa sindacale introdotta dall’art. 22 l. 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. “statuto dei lavoratori”) – in base alla quale il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 della stessa legge, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza – riguarda testualmente solo ciascun dirigente di ogni r.s.a. e, pertanto, non si estende ai dirigenti delle associazioni sindacali (provinciali o nazionali), che non rivestano anche la qualità di dirigente di r.s.a.”.