L’ “Unità Produttiva” va provata anche nel trasferimento tra sedi nel medesimo comune

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La Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 aprile scorso, ha concluso per l’illegittimità del trasferimento del lavoratore disabile, ancorché egli sia stato spostato presso una sede di lavoro entro il medesimo territorio comunale di Roma.

La datrice, che si era limitata «ad allegare genericamente e semplicemente che, essendo stato l’appellante spostato entro il territorio comunale di Roma, non sussisterebbe trasferimento da un’unità produttiva all’altra», avrebbe invece dovuto «dedurre e provare avere destinato il C. sempre alla stessa unità produttiva, tale dovendosi intendere, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, “ogni articolazione autonoma dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale”. Non avendo l’A. assolto ai propri oneri allegatori e probatori, deve concludersi che l’appellante sia stato trasferito da un’unità ad un’altra e che, per le ragioni sopra esposte, detto trasferimento sia illegittimo».

I Giudici di piazzale Clodio hanno inteso, pertanto, dare continuità all’orientamento della Cass. n. 20600/2014, secondo il quale: «In tema di trasferimento del lavoratore, poiché la finalità principale della norma di cui all’art. 2103 cod. civ. è quella di tutelare la dignità del lavoratore e di proteggere l’insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un’altra, intendendo per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell’azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l’attività dell’impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell’attività produttiva aziendale».

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza.