Ancora sulla deducibilità integrale ai fini IRES dei “regolamenti Welfare”

In un precedente nostro intervento (v.https://sites.google.com/marascofirm.com/marascolawfirm/Aggiornamenti/focus-fiscale-welfare?authuser=0) abbiamo fornito una ricostruzione delle fonti del Welfare in generale, al fine di chiarire quali tra queste possano beneficiare del peculiare regime di deducibilità integrale ai fini IRES, accordata dall’art. 95 TUIR.

In particolare, la ricostruzione si è incentrata sulla nozione di “regolamento aziendale” e sul requisito, richiesto dall’Agenzia delle Entrate e non anche dalla legge (v. Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016), che esso “configuri l’adempimento di un obbligo negoziale”.

Solo a questa condizione il regolamento aziendale, alla pari del contratto collettivo, potrà beneficiare del regime fiscale di cui all’art. 95 TUIR, senza incorrere nei più stringenti limiti di deducibilità ai fini IRES previsti, invece, dall’art. 100 TUIR.

Orbene, perché possa configurarsi un “obbligo negoziale” in capo alla Società che decide di erogare somme a titolo di Welfare attraverso un regolamento aziendale occorre, secondo l’Agenzia delle Entrate, che sia esclusa qualsivoglia facoltà datoriale di far “cessare unilateralmente e discrezionalmente l’implementazione e l’efficacia del piano Welfare” (v. Interpello n. 954-1417/2016).

La precisazione in commento, invero non proprio chiarissima, è stata oggetto di una nuova pronunzia da parte dell’Agenzia delle Entrate, contenuta nella Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020. Segnatamente, all’interno di questo documento, l’Agenzia delle Entrate, nel rimarcare che sussiste “l’adempimento di un obbligo negoziale” quando il regolamento è “non revocabile né modificabile autonomamente da parte del datore di lavoro”, ha ritenuto bastevole che nel regolamento aziendale concretamente esaminato fosse specificato quanto segue: “In quanto atto negoziale, ancorché unilaterale, le erogazioni ivi previste costituiscono una obbligazione nei confronti dei lavoratori”.

Da ciò l’Agenzia delle Entrate ha ricavato l’assunto per cui la Società non può esimersi dall’erogazione dei benefit previsti nel Piano welfare in esame” e tanto basterebbe per determinare l’insorgenza di un “obbligo” nei termini sopra esposti.

Insomma, per aggirare le incertezze tipiche della burocrazia italiana, è bastato che il regolamento riportasse, al suo interno, appena poche parole per significare l’impegno da parte della Società ad erogare, sussistendone le condizioni, gli importi ivi previsti a titolo di Welfare.

Una semplice indicazione, ma – confidiamo – di grande utilità pratica per tutti gli operatori del mercato.