Preesistenza del ramo d’azienda: la logica dell’autonomia

di Lavinia Verdenelli

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Premessa

Il Tribunale di Roma con la sentenza del 23 settembre 2025, n. 9194 offre l’occasione per riflettere sul tema della preesistenza del ramo d’azienda in relazione alle operazioni di trasferimento. La questione centrale della decisione riguarda la possibilità di ritenere sussistente il requisito della “attività economica organizzata preesistente” nonostante la creazione o riorganizzazione del ramo sia avvenuta proprio in funzione della successiva cessione.  Il giudice romano permette, dunque, di approfondire uno dei profili più delicati della disciplina di cui all’art. 2112 c.c., quello della preesistenza dell’unità oggetto di trasferimento, quando la struttura organizzativa viene riorganizzata o delimitata proprio in vista della cessione.

La pronuncia e la vicenda fattuale

Nel caso in analisi, viene impugnato il trasferimento del rapporto di alcuni lavoratori da una società bancaria B. ad una società del gruppo cessionario G.B.S. sulla considerazione del fatto che prima della cessione era inesistente un ramo autonomo UTP-C.A.R. e che conseguentemente tale trasferimento fosse da ritenersi nullo. Nella specie, alcuni lavoratori avevano affermato che il ramo era stato creato artificiosamente proprio allo scopo di esternalizzare l’attività e il personale, violando l’articolo 2112 c.c. ed in mancanza tanto del requisito della preesistenza quanto di quello dell’autonomia funzionale.

Esaminati i fatti, il giudice ha deciso di respingere il ricorso ritenendo che, nonostante fosse effettivamente avvenuta la riorganizzazione aziendale, essa avesse in ogni caso condotto alla creazione di una struttura autonoma, successivamente oggetto di cessione. In effetti, la menzionata struttura risultava organizzata in uffici nonché dotata di mezzi materiali ed immateriali e personale dedicato. Ne derivava che “se l’imprenditore decide di riorganizzare l’impresa in più rami aziendali per poi cederne uno di essi, e questo avviene in realtà ossia esiste una tale riorganizzazione, vuol anche dire che preesiste alla cessione: con il pieno rispetto dell’art. 2112, c.c.”. Si tratterebbe, dunque, di un’esplicazione della libertà di iniziativa economica, come sancita dall’articolo 41 della Costituzione.

Il giudice romano va oltre un’interpretazione “rigida” del requisito della preesistenza come elemento che necessiti di una durata temporale minima prima della cessione: ciò che rileva ai fini della disciplina di cui all’art. 2112 c.c. è l’esigenza di una struttura autonoma già operativa al momento del trasferimento. Ed infatti, viene ritenuto perfettamente soddisfatto il parametro dell’autonomia funzionale, dal momento che il servizio trasferito era costituito da personale con esperienza pluriennale nel settore e che già operava in uffici dedicati, e disponeva anche degli strumenti necessari per svolgere l’attività.

La questione giuridica

La questione giuridica affrontata dal Tribunale di Roma si colloca formalmente nel solco dell’orientamento della Corte di cassazione che vede nell’autonomia funzionale l’elemento costitutivo del ramo d’azienda che integra il requisito della preesistenza. Si tratta di un tema largamente discusso dalla giurisprudenza che permette di inquadrare il problema nel migliore dei modi: quali sono i termini entro i quali è possibile considerare legittimo un trasferimento di ramo d’azienda? Come dobbiamo inquadrare correttamente il concetto di preesistenza?

Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ramo ceduto deve essere dotato, già al momento dello scorporo, della capacità di rincorrere uno scopo produttivo con i propri mezzi, sia organizzativi che funzionali, e quindi di svolgere l’attività autonomamente dal cedente senza che il cessionario compia integrazioni di rilievo, si è infatti affermato che: “deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere quell’autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell’attività imprenditoriale (nella nozione data dall’art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente” (Cass., Sez. Lav., 10 luglio 2025, n. 18948); e ribadendo ulteriormente: a preesistenza del ramo d’azienda ceduto deve intendersi come capacità di provvedere ad uno scopo produttivo autonomo già al momento della cessione, senza necessità di integrazioni da parte del cessionario, configurando una struttura produttiva funzionale ed indipendente.”, (Cass., Sez. Lav., ord. 5 febbraio 2026, n. 2405). In tale prospettiva, non sarà sufficiente un mero dato temporale per poter parlare di preesistenza, ma si dovrà considerare la concreta anteriorità logica ed organizzativa dell’entità rispetto all’atto traslativo.

Anche nella giurisprudenza dell’Unione europea, la Corte di giustizia dell’ Unione Europea, Sez. III, nella sentenza, del 29 luglio del 2010, n. 151/09, ha ribadito il concetto di conservazione dell’autonomia, il quale presuppone l’esistenza di un’entità già struttura e dotata di poteri organizzativi propri già prima del trasferimento, la quale è tale da conservare la suddetta autonomia: “qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in seno alle strutture organizzative del cedente, (…) rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario” (C. giust. UE, Sez. III, 29 luglio 2010, n. 151/09, cit.). La Corte vuole, dunque, evidenziare la necessità di un’autonomia dell’entità ceduta esistente già precedentemente all’atto traslativo, ponendo in risalto l’elemento conservativo di quei poteri in seno alle strutture organizzative della cedente, affinché siano preservati anche presso le strutture organizzative del cessionario. Dove per i poteri in questione si intendono: “ (…) il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro” (C. giust. UE, Sez. III, 29 luglio 2010, n. 151/09, cit.)

In effetti, proprio su questo fronte la sentenza del Tribunale di Roma presenta alcune perplessità: come detto, infatti, il giudice afferma che qualora l’imprenditore riorganizzasse l’impresa in più rami e tale riorganizzazione risultasse effettiva e reale, il ramo può essere considerato come preesistente alla cessione, anche se la ristrutturazione sia stata realizzata proprio in vista di essa. Perciò, secondo quanto affermato dal giudice romano, sarebbe possibile ancorare la “preesistenza” alla circostanza che “è stata creata (peraltro nel corso di alcuni anni, anche se gli ultimi aggiustamenti sono dell’anno precedente al trasferimento dei lavoratori) una struttura autonoma e questa viene ceduta a terzi.”, (Trib. Roma, Sez. Lav., 23 settembre 2025, n. 9194), sottolineando quindi l’esistenza della struttura medesima in un momento temporalmente precedente a quello del trasferimento.

Invero, circoscrivere l’analisi a tale singolo profilo, sebbene offra una lettura piuttosto ampia del concetto di libertà economica ex articolo 41 Cost., finirebbe per mettere in secondo piano la portata selettiva del requisito della preesistenza. In questo senso, infatti, tale requisito perderebbe la funzione di filtro rispetto ad operazioni di segmentazione opportunistica dell’impresa, risultando sufficiente la mera esistenza attuale del complesso trasferito.

Non a caso, in altri giudizi di merito è stato adottato (C. App. L’Aquila, Sez. Lav., 11 novembre 2025, n. 333) un approccio più rigoroso che permette di considerare illegittima la creazione “ad hoc” di un ramo d’azienda destinato alla cessione, se ci si trova in assenza di una reale identità produttiva distinta e di una effettiva autonomia organizzativa, motivo per cui sarà necessario “verificare la preesistenza del ramo di azienda ceduto, al fine di escludere la creazione ad hoc per il trasferimento di una struttura produttiva, o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo” (C. App. L’Aquila, Sez. Lav., 11 novembre 2025, n. 333, cit.).Inoltre, nella sentenza citata si è ritenuto che l’illegittimità dell’atto traslativo derivasse dalla “creazione ad hoc, proprio in vista del trasferimento, di una articolazione aziendale autonoma, peraltro con la mera riduzione delle superfici e dell’attività complessiva”; circostanza che non permette che il ramo d’azienda ceduto risulti “assistito dal requisito della preesistenza (e neanche della autonomia, trattandosi semmai di mere suddivisioni interne in reparti)”(sempre C. App. L’Aquila, Sez. Lav., 11 novembre 2025, n. 333, cit.). Ragion per cui alla fine della vicenda “al ricorrente doveva essere riconosciuto ‘il diritto alla continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della società cessionaria’, nonché ‘al risarcimento dei danni’ subiti” (sempre C. App. L’Aquila, Sez. Lav., 11 novembre 2025, n. 333, cit.). L’utilizzo promiscuo dei lavoratori, la coincidenza sostanziale dell’attività esercitata prima e dopo la cessione, nonché la fungibilità del personale vengono valorizzati, dunque, come indici di mancanza di preesistenza del ramo ceduto. A tale proposito, l’operazione non è stata letta come trasferimento di un’entità autonoma, bensì come scissione artificiosa di una struttura unitaria, totalmente in contrasto con quanto affermato dall’articolo 2112 c.c., perché “frutto di un semplice ridimensionamento del punto vendita […] dovuto alla non sostenibilità del modello organizzativo scelto dalla cedente ed all’esistenza di dipendenti in esubero che non avevano aderito alla proposta di risoluzione del rapporto di lavoro con un incentivo all’esodo” (sempre C. App. L’Aquila, Sez. Lav., 11 novembre 2025, n. 333, cit.).

Alla luce di quanto analizzato, dunque, il nodo teorico diviene il seguente: la preesistenza va intesa come semplice anteriorità cronologica dell’organizzazione rispetto alla cessione, oppure come autonomia strutturale non dipendente causalmente dalla decisione di trasferire? Secondo il primo approccio, ogni riorganizzazione seguita da cessione sarebbe compatibile con l’articolo 2112 c.c.; nel secondo caso, bisognerebbe verificare se l’articolazione organizzativa derivi da una scelta genuina e stabile dell’imprenditore, o piuttosto risulti come tale da una costruzione funzionale all’espulsione di personale o al trasferimento del rischio d’impresa.

La sentenza del Tribunale di Roma presa in analisi sembra optare per la prima soluzione, ponendo in primo piano un controllo limitato all’effettività organizzativa nel momento del trasferimento. Tuttavia, rimane aperto il quesito per cui tale approccio possa essere ritenuto pienamente coerente con la funzione protettiva di cui all’articolo 2112 c.c., il quale non solo mira a garantire la continuità del rapporto in presenza di un’entità organizzata, ma vuole anche impedire che l’assetto organizzativo venga manipolato in modo da incidere sulle tutele dei lavoratori in modo indiretto.

Le conclusioni

La sentenza del Tribunale di Roma fin qui analizzata segna un ulteriore passo nella progressiva “funzionalizzazione” della definizione di ramo d’azienda, andando a esaltare una lettura maggiormente elastica del requisito della preesistenza. Il giudice, infatti, valorizza la libertà di iniziativa economica e la fisiologicità delle riorganizzazioni imprenditoriali anche quando funzionali al trasferimento.

È però necessario evidenziare come una lettura simile, se assunta come criterio generale, potrebbe ridurre la preesistenza ad un mero requisito sincronico semplicemente coincidente con l’operatività del ramo al momento del trasferimento. In questo modo, il controllo giudiziale finisce per concentrarsi esclusivamente sull’effettività organizzativa dell’entità, lasciando invece in ombra la dimensione sostanziale dell’autonomia, che la giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell’Unione europea hanno inteso proprio come presupposto strutturale del trasferimento.

Abbiamo visto che sicuramente l’ordinamento non può imporre un termine minimo di durata del ramo prima della cessione, allo stesso modo però la preesistenza non deve essere svuotata della sua funzione selettiva. Per cui il giudice dovrebbe non solo verificare se l’entità sia organizzata al momento del trasferimento, ma anche se essa costituisca un’articolazione autonoma e non meramente costruita in dipendenza causale dalla decisione di cedere.

Trovandoci su una linea di confine tra autonomia strutturale e autonomia strumentale, la decisione romana appare condivisibile nella misura in cui valorizza l’effettività organizzativa del servizio che viene trasferito, ma potrebbe suscitare degli interrogativi laddove sembra ritenere irrilevante il fatto che la riorganizzazione sia stata concepita in vista della cessione stessa. Il punto sta nell’accertare rigorosamente che l’autonomia non risulti il prodotto istantaneo dell’operazione traslativa.

In conclusione, si può affermare che il futuro contenzioso su questa materia sarà chiamato a misurarsi con tale tensione: preservare la flessibilità dell’organizzazione dell’impresa senza mettere in discussione la preesistenza a clausola formale. Su questo equilibrio si gioca infatti la tenuta sistematica dell’articolo 2112 c.c. come norma di protezione che va interpretata secondo una logica di effettività sostanziale dell’entità economica trasferita.