L’azione di regresso dell’INAIL (oltre il limite del danno civilistico)

di Guglielmo Corsalini
Abstract
La regola dell’esonero da responsabilità civile del datore di lavoro (di cui all’art. 10, comma 1 T.U.) deve ormai essere riferita a ragioni di carattere prevenzionale e solidaristico, piuttosto che a logiche di tipo assicurativo. L’esonero, dunque, non opera quando l’infortunio o la malattia professionale siano conseguenti a un reato perseguibile d’ufficio, addebitabile non solo al datore di lavoro, ma anche a tutti coloro sui quali gravano gli obblighi di protezione e la loro responsabilità, considerata ormai di natura contrattuale, può essere accertata anche in sede civile. L’azione di regresso, comunque, secondo l’orientamento assolutamente consolidato, incontrerebbe il limite del danno civilistico; l’autore, invece, considerata l’autonomia dell’azione di regresso e le differenze sostanziali tra questa e l’azione di surroga, dubita circa l’applicabilità alla stessa di un tale limite.
The rule exempting employers from civil liability (referred to in Article 10, paragraph 1 of the Consolidated Law) must now be interpreted in terms of prevention and solidarity, rather than insurance logic. The exemption, therefore, does not apply when the accident or occupational disease is the result of a crime prosecutable ex officio, attributable not only to the employer, but also to all those who have protection obligations, and their liability, now considered to be of a contractual nature, can also be ascertained in civil proceedings. However, according to established case law, recourse would be limited to civil damages; the author, on the other hand, considering the autonomy of recourse and the substantial differences between it and subrogation, doubts the applicability of such a limit.