Il reato colposo di omessa risposta alla richiesta di notizie dell’ispettorato

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

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La Cassazione penale n. 5992 del 12.02.2024, in merito al reato di cui all’art. 4 della L. n. 628/1961 (“Coloro che, legalmente richiesti dall’Ispettorato di fornire notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, sono puniti con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire un milione”), ha chiarito che risponde a titolo di colpa il datore di lavoro che non riscontra la richiesta pervenuta dall’Ispettorato all’indirizzo PEC della società risultante dal Registro delle Imprese.

In particolare, secondo i giudici di legittimità, si è precisato «che il reato ha natura di contravvenzione, onde rilevano sia il dolo che la colpa, che sono titoli soggettivi dell’imputazione dell’illecito alternativi e del tutto equiparabili, sicché anche la colpa rileva come titolo di integrazione del reato. Nel caso in disamina sussiste quantomeno la violazione del dovere di diligenza, essendo onere dell’amministratore accedere e riscontrare le comunicazioni inviate e ricevute alla società, e quantomeno fornire una giustificazione alla omessa esibizione della documentazione richiesta. Si ricorda che la notifica del 29/06/2020 è stata effettuata via pec presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della società e che quella del 23/09/2020 è avvenuta nelle mani del destinatario, odierno imputato. Al riguardo, il giudice di merito ha affermato che, a fronte di ripetute richieste e della duplice notifica effettuata sia via pec alla società che alla persona fisica presso l’indirizzo di residenza, il ricorrente nulla ha comunicato all’Ispettorato del Lavoro, neppure fornendo alcuna giustificazione in ordine alla impossibilità asserita di trasmettere la documentazione, in quanto custodita presso i magazzini di una società cui l’azienda era stata ceduta».