L’apprendistato non richiede la sorveglianza costante del tutor

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

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Prima di addentrarsi nell’esame della pronuncia oggetto di nota, è utile anzitutto fare il punto della più recente giurisprudenza di legittimità in materia di apprendistato.

Quest’ultima, per la Suprema Corte, è una «fattispecie di contratto connotato da una causa mista in quanto prevedente a fronte della prestazione di lavoro l’obbligo datoriale di corrispondere una retribuzione e di fornire un addestramento finalizzato all’acquisizione di una specifica qualifica (per il contratto di apprendistato si vedano da ultimo Cass. n. 17373/2017, Cass. n. 2365/2020; si veda anche Corte Cost. n. 14/1970)» (Cass. n. 10826/2023).
Inoltre, «alla luce del conforme orientamento della giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr., infatti, Cass. lav. n. 14754 del 30/06/2014, secondo cui nel contratto di apprendistato il dato essenziale è rappresentato dall’obbligo del datore di lavoro di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all’acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualificazione professionale, sicché il ruolo preminente che la formazione assume rispetto all’attività lavorativa esclude che possa ritenersi conforme a tale speciale figura contrattuale un rapporto avente ad oggetto lo svolgimento di attività assolutamente elementari o routinarie, non integrate da un effettivo apporto didattico e formativo di natura teorica e pratica»(Cass. n. 9286/2020).
Fermo restando quanto precede, si rileva altresì che per la Cassazione il piano di formazione ha forma ad substantiam e deve essere contestuale oltre che parte integrante del contratto di apprendistato: «ostando ad una diversa soluzione sia il dato testuale dell’art. 49 d.lgs. cit., che non sembra contemplare siffatta possibilità, sia la considerazione che l’elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato professionalizzante e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell’accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l’acquisizione della qualifica alla quale l’apprendistato e finalizzato; in concorrente profilo è da rilevare che la soluzione accolta è quella maggiormente idonea a prevenire abusi della parte datoriale nella concreta configurazione del percorso formativo, una volta che il piano formativo individuale risulti cristallizzato nel documento contrattuale e non in un documento esterno al contratto» (Cass. n. 10826/2023).
Chiarito quanto precede, si segnala la sentenza n. 293/2023 della Corte di Appello di Milano, la quale, revocando l’ordinanza ingiunzione dell’ITL Como – Lecco, ha chiarito che la disciplina dell’apprendistatonon richiede certo la sorveglianza costante, da parte del soggetto preposto alla formazione, degli apprendisti; anzi risulta del tutto logico che questi, una volta ricevute le nozioni per l’esecuzione della lavorazione, le mettano in pratica, così esercitandosi nella applicazione concreta delle istruzioni ricevute: “La circostanza che al momento dell’accesso in cantiere i due apprendisti fossero intenti al lavoro senza che XXX fosse con loro all’interno del box oggetto della lavorazione di rasatura è del tutto inidonea a trarne la conclusione che i due dipendenti avessero sempre lavorato in autonomia e senza la necessaria supervisione del tutor. La disciplina dell’apprendistato non richiede certo la sorveglianza costante, da parte del soggetto preposto alla formazione, degli apprendisti, anzi risulta del tutto logico che questi, una volta ricevute le nozioni per l’esecuzione della lavorazione, le mettano in pratica, così esercitandosi nella applicazione concreta delle istruzioni ricevute. Pretendere che il tutor costantemente sorvegli a vista gli apprendisti non trova riscontro nell’impianto normativo dell’apprendistato, sicchè dal fatto che XXX – al momento in cui gli ispettori sono entrati in cantiere – non fosse nel box insieme agli apprendisti è circostanza del tutto irrilevante al fine di dimostrare che questi erano già in grado di lavorare in autonomia al momento della loro assunzione. A ciò si aggiunga che l’apprendistato è un percorso formativo progressivo per cui è evidente che il lavoratore acquisisce via via le nozioni del mestiere e vi saranno lavorazioni che dopo un certo tempo sarà in grado di svolgere da solo e altre che invece gli vengono ancora insegnate”.