Nota INL n. 453/2023: il comitato per i rapporti di lavoro non ha competenza nei casi di contestata fraudolenza del tirocinio*

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Con la nota dell’8 marzo 2023, n. 453, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che, «in ragione delle novità introdotte con la L. n. 234/2021» (Legge di bilancio 2022), la sussistenza della fraudolenza del tirocinio è «comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro».

Ed infatti «nell’ipotesi di tirocinio fraudolento la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa».

Ma cosa è il Comitato per i rapporti di lavoro?

L’art. 17 del D.Lgs. n. 124/04 stabilisce che il Comitato per i Rapporti di Lavoro è competente a decidere “Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro”.

La nota allegata ha pertanto una notevole importanza chiarificatrice al fine di evitare ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro evidentemente inammissibili.

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza.

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