Tirocini, gli aggiornamenti dell’Ispettorato del Lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 530 del 21 marzo 2022 offre le prime indicazioni circa le nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 720-726, Legge n. 234/2021).

Va premesso come, conseguentemente alle nuove disposizioni, risulti riordinata la materia dei tirocini extracurriculari, art. 1, commi 720-726, venendo definito il tirocinio come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; in tal senso la nota dell’INL è utile in quanto anticipa i criteri cui dovranno rifarsi le Regioni per le nuove linee guida sui tirocini come da normativa richiamata.

Laddove sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto il tirocinio si definisce più propriamente quale curriculare.

Sono stati stabiliti inoltre cinque criteri di indirizzo per la redazione delle linee guida:

1.        revisione della disciplina dei tirocini, sulla base di requisiti che ne circoscrivono l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

2.        individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una “congrua” indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;

3.        definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

4.        definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti, al termine del periodo di tirocinio;

5.        previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Il Governo demanda alle Regioni e Provincie Autonome la conclusione di uno specifico accordo da adottarsi entro il 30 giugno prossimo (entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio) in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome. In sede di detto accordo risulteranno definite delle linee guida condivise nel rispetto dei criteri e principi direttivi dettati, le quali poi dovranno essere recepite nelle rispettive legislazioni regionali; nelle more della sottoscrizione dell’atto di cui sopra restano operative le regolamentazioni già in vigore.

Accanto ai provvedimenti di futura applicazione sopracitati, risultano tuttavia individuate diposizioni immediatamente vigenti con un contenuto anche sanzionatorio, a carico delle imprese che si avvalgano in maniera impropria del Tirocinio.

Il Tirocinante ha diritto a percepire una (congrua) indennità di partecipazione la cui mancata corresponsione comporta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa “il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso” da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, secondo le previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 1, comma 722, legge n. 234/2021).

Per definizione (come stabilito dal comma 723) il tirocinio extracurriculare, non costituisce rapporto di lavoro né può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Tuttavia laddove il tirocinio risulti svolto in modo fraudolento il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante fraudolentemente occupato e per ciascun giorno di tirocinio; l’Ispettorato poi sottolinea che, trattandosi di sanzione penale punita con pena pecuniaria, la stessa risulta soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. 758/1994 con la quale il funzionario ispettivo provvede ad intimare la cessazione del rapporto di tirocinio mentre, in forza di quanto espressamente previsto dal legislatore, sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria, con ogni conseguenza del caso.

È ribadito l’obbligo di comunicazione preventiva dei tirocini extracurriculari, da parte del soggetto ospitante ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996.

La norma impone al soggetto ospitante (che già aveva tra i suoi compiti quello di garantire informazione e formazione in tema di salute e sicurezza, nonché un’idonea sorveglianza sanitaria) tirocinanti (curriculari ed extracurriculari), di provvedere, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza a norma del D.lgs. n. 81/2008 (art. 1, comma 725, legge n. 234/2021).