“Questo o quello per me pari sono”: l’alternanza tra somministrazione di lavoro a tempo determinato e lavoro a termine acausale secondo la Cassazione

di Livia Tamburro

Abstract

La nota affronta il problema della successione, senza soluzioni di continuità, di contratti a termine e somministrati, riguardanti le prestazioni del medesimo lavoratore, nell’arco temporale nel quale i due istituti sono regolati dal D.L. n. 76/2013, convertito con modifiche nella Legge n. 99/13 e dal D.L. n. 34/14, convertito con modifiche nella Legge n. 78/14. La Corte, al riguardo, perviene alla conclusione secondo la quale anche per il periodo antecedente al D.L. n. 81/15, come modificato ed integrato dalla Legge n. 96/18, i periodi di lavoro svolti dal medesimo lavoratore, per le stesse mansioni con contratti a termine e per missioni di lavoro somministrato senza soluzioni di continuità, si sommano tra loro, agli effetti della c.d. “conversione” del rapporto di lavoro in contratto indeterminato, con efficacia retroattiva risalente al primo contratto. A ciò non osterebbe il disposto dell’art. 22 del D.Lgs. n. 276/2003 in quanto opererebbe solo nei rapporti interni tra lavoratore ed imprese somministratrici.

The note addresses the problem of the succession, without interruption, of fixed-term contracts and temporary contracts, concerning the job performance of the same worker, in the time frame in which the two institutes are regulated by Decree-Law no. 76/2013, converted with amendments into Law no. 99/13 and by Decree-Law no. 34/14, converted with amendments into Law no. 78/14. In that regard, the Court comes to the conclusion that, even for the period prior to Decree-Law no. 81/15, as amended and supplemented by Law no. 96/18, the periods of work carried out without interruption and for the same tasks by the same worker, with fixed-term contracts and temporary contracts, should be considered as a single period, to the effects of the conversion into an employment contract of indefinite duration, with retroactive effect dating back to the first contract. This would not prevent the provision of art. 22 of Legislative Decree no. 276/2003, because it would operate only in the internal relations between worker and temporary company.

 

 



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