Pubblico impiego: i compiti di servizio non possono formare oggetto di un distinto e diverso contratto di lavoro né di incarico professionale (art. 53 D.Lgs. n. 165/2001)

di Sergio Testa

Abstract

La nota commenta la decisione della Corte di Appello di Roma che, affrontando il tema del campo di applicazione dell’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”), ritiene come la norma in parola disciplini unicamente gli incarichi estranei all’attività istituzionale e che tale lettura si imponga alla luce dello stesso comma 2 che esclude in radice la possibilità di conferire ai dipendenti – a parte e con distinti contratti – incarichi che si sostanzino nelle medesime mansioni oggetto del contratto di lavoro. A supporto della propria decisione, la Corte territoriale richiama anche l’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 che, nel prevedere la possibilità per la P.A. di conferire incarichi individuali a soggetti esterni di particolare esperienza (solo per esigenze cui non si possa far fronte con il personale in forza), dà per presupposto che i compiti di servizio non possano formare oggetto di un distinto e diverso contratto di lavoro né di incarico professionale.

The note concerns the decision of the Court of Appeal of Rome which, addressing the issue of the scope of art. 53 Legislative Decree no. 165/2001 (“Incompatibility, accumulation of jobs and positions”), considers that the provision in question only disciplines the offices unrelated to the institutional activity and that this reading is required in the light of the same paragraph 2 which basically excludes the possibility of conferring to employees – separately and with separate contracts – assignments that involve the same duties as the subject of the employment contract. To support its decision, the Territorial Court also used to art. 7, paragraph 6, Legislative Decree no. 165/2001 which, in providing for the possibility for the Public Administration to confer individual assignments to external subjects with particular experience (only for needs that cannot be met with the staff in force), assumes that the service tasks cannot be the subject of a separate and different employment contract or assignment professional.


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