Se è colpa del datore di lavoro la malattia non si computa nel comporto

Se le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro ovvero a malattia professionale, in quanto riconducibili all’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel periodo di comporto, quando la malattia è imputabile ad una responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., queste non rilevano ai fini del durata di essenza prestabilita dai contratti collettivi.

Il Tribunale di Busto Arstizio pertanto, in sede di opposizione ex art. 1, comma 52, L. 92/2012, dichiarando il datore di lavoro responsabile per non aver evitato lo stato di malattia del proprio dipendente, annulla il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto ed ordina l’immediata reintegrazione del lavoratore.