Condotta antisindacale e personale militare: affermata la giurisdizione del giudice ordinario

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 gennaio 2021 (APRI), ha affrontato analiticamente alcune questioni rilevanti in tema di diritto sindacale nel comparto sicurezza.

Il giudice ha affermato che, nel caso di ricorso di un’organizzazione sindacale per condotta antisindacale riguardante il corpo del carabinieri, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, smentendo precedenti di segno contrario che avevano, invece, ricondotto analoghe controversie nell’alveo di quella del giudice amministrativo.

Richiamando alcune decisioni della Suprema Corte (Cass. S.U., ordinanza n. 20161 del 24/09/2010 e S.U., sentenza n. 2359 del 09/02/2015) e della giustizia amministrativa (Cons. Stato, sez. 1^, parere, 12 giugno 2002, n. 1647/2002) il giudice individua la volontà del legislatore che, per le controversie promosse da sindacati e aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni, la giurisdizione sia quella delineata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, “senza più l’interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l’associazione sindacale richieda anche la rimozione di un provvedimento incidente su posizioni individuali di dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atti di gestione di diritto privato”.

La sentenza critica il difforme orientamento del Tribunale di Roma (ordinanza 1 agosto 2020) per il quale “allo stato, in assenza della auspicata disciplina legislativa, [deve] escludersi la giurisdizione ordinaria relativamente alla controversia concernente la condotta antisindacale promossa da associazione sindacale costituita nell’ambito di Forza di Polizia ad ordinamento militare stante i limiti all’attività sindacale stessa per come individuati nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale [n.d.r. sentenza 120/2018], oggettivamente connessi al rapporto di lavoro pubblico, la cognizione del quale è attribuita alla giurisdizione esclusiva del G.A. ed al relativo ordinamento militare che lo informa”.

Esaminato il profilo della giurisdizione, il giudice del lavoro di Milano ha risolto in senso favorevole al sindacato UNARMA, il problema della legittimazione attiva ex art. 28 St. Lav., negata dal giudice della fase sommaria; e ciò sulla scorta di un più ampio corredo istruttorio.

Sulla base, infine, di una lettura coordinata degli artt. 1478 e 1480 del codice dell’ordinamento militare il Tribunale ha poi accolto la domanda dell’organizzazione sindacale.

Infatti l’art. 1480 citato (trasferimento del delegato) prevede che “i trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l’esercizio del mandato, devono essere concordati con l’organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene”.

Ad avviso del giudice “l’art. 1480 condiziona il trasferimento al consenso delle stesse, significa che tale atto di organizzazione non rientra nell’elenco di cui all’art. 1478 e quindi tra le materie che il Codice ha inteso sottrarre alle organizzazioni” cosicché “il trasferimento è atto che non è sottratto alla competenza delle associazioni sindacali”; pertanto “lo stesso, se riguarda un militare che ricopre cariche sindacali, richiede il previo accordo”.

Il Tribunale ha quindi ritenuto antisindacale la mancata consultazione dell’associazione sindacale in occasione del trasferimento del segretario regionale dell’Unarma, disponendo l’immediato rientro di quest’ultimo nella sede di lavoro originaria.