Uso della mascherina e rifiuto della prestazione ai tempi del COVID-19

Con un’interessante decisione il Tribunale di Arezzo (sentenza 13 gennaio 2021, n. 9) ha confermato l’ordinanza resa nella fase sommaria con cui è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento intimato a un cameriere che si era rifiutato di servire un cliente sprovvisto di mascherina.

Il Tribunale ha precisato che “la condotta censurata da parte datoriale è (…) inidonea a ledere definitivamente la fiducia alla base del rapporto di lavoro, così non integrando violazione del dovere di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c. né, tantomeno, giusta causa di licenziamento”

Il giudice ha osservato che “il lavoratore si è limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la propria prestazione in condizioni di sicurezza. L’esimente dello stato di necessità gli consentiva del resto, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, anche di astenersi dal lavoro poiché lo svolgimento della prestazione lo esponeva ad un rischio di danno alla persona”.

La sentenza costituisce – anche alla luce della particolare fase emergenziale – corretta applicazione dell’autotutela individuale al rapporto di lavoro in caso di fatti potenzialmente lesivi per la salute del dipendente.

L’art. 1460, comma 1, c.c. stabilisce infatti che nei contratti a prestazioni corrispettive “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l’adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”. Al comma 2, la disposizione pone, come limite al rifiuto dell’esecuzione della prestazione, la sua contrarietà alla buona fede.

La tutela in esame, attenendo al momento funzionale di ogni contratto a prestazioni corrispettive, trae fondamento dal nesso di interdipendenza che lega tra loro le opposte prestazioni e si riflette nell’esigenza di simultaneità nell’adempimento delle reciproche obbligazioni legate dal rapporto sinallagmatico. Il lavoratore potrà cosı` rifiutarsi in autotutela di rendere la prestazione nel caso di inadempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligazione posta a suo carico dall’art. 2087 c.c., ossia quella di adozione di tutte le misure idonee, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a preservare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore. Nel perimetro di detto obbligo rientra il rispetto, da parte di chiunque entri in contatto con il personale, dell’uso dei presidi individuali prescritti della legge per il contenimento del contagio.