La vexata quaestio della piena prova dell’insussistenza materiale del fatto addotto a motivazione del giustificato motivo di licenziamento

Di Sergio Galleano

Abstract

Laddove, all’esito dell’istruttoria, pur emergendo plurimi elementi che facciano ritenere l’infondatezza della contestazione ma non venga fornita dal lavoratore la prova piena dell’insussistenza del fatto addotto a giustificazione del licenziamento, va applicata la disciplina di cui al primo comma dell’art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2015, con conseguente dichiarazione di estinzione del rapporto e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura delle mensilità previste dalla legge per ciascun anno di anzianità, nel massimo previsto dalla legge.

Abstract

At the outcome of the investigation, although multiple elements emerge that lead to the belief that the complaint is groundless but the worker isn’t provided with full proof of the non-existence of the fact alleged to justify the dismissal, the discipline referred to in the first paragraph of art. 3 of Legislative Decree. n. 23/15  with consequent declaration of termination of the relationship and condemnation of the employer to compensation for the damage in the amount of the monthly salaries provided  for each year of seniority, within the maximum required by law.


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