La mancanza del D.V.R. non determina la conversione del contratto di lavoro intermittente

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

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La Cassazione, con sentenza n. 378/2024 del 05.01.2024, ha stabilito che la conversione non è stata prevista per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l’omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non vada ad incidere su alcuna clausola del contratto, determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alteri lo schema causale.

In particolare, assumeva l’INPS che la mancanza della valutazione dei rischi avrebbe reso nulla la clausola d’intermittenza, con l’effetto che il contratto di lavoro avrebbe dovuto essere considerato a tempo indeterminato, al pari di quanto affermato dalla Corte di legittimità per il contratto di lavoro a termine: “I contributi venivano conteggiati, secondo la prospettazione dell’Inps, come se i rapporti fossero stati di lavoro subordinato fin dall’inizio (2007), sul presupposto della nullità del contratto di lavoro intermittente in mancanza del documento di valutazione dei rischi e della riconduzione del rapporto nell’alveo delle regole del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Risulta, dunque, inconferente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 8385/19, Cass. n. 24330/09) sulla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato per effetto della nullità parziale della clausola: “Il legislatore ha mostrato di ribadire tale assetto nel 2015, con l’art. 20, co. 2 d.lgs. n. 81/15, ove è stabilito che nel contratto di lavoro intermittente a tempo determinato la mancata adozione della valutazione dei rischi determina la nullità della clausola appositiva del termine, e alla nullità parziale, ex art. 1419, co. 2 c.c., segue la conversione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. La conversione non è stata prevista, invece, per il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, perché il legislatore ha ritenuto che l’omessa adozione del documento di valutazione dei rischi non incidesse su alcuna clausola del contratto, determinandone la deviazione dal tipo legale, e nemmeno ne alterasse lo schema causale. […] Né, una volta esclusa la conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, può predicarsi la conversione ai soli effetti del rapporto previdenziale: non si rinvengono, invero, disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale – nel segno della conversione – e per il rapporto di lavoro, nell’alveo dell’art. 2126 c.c.”.