La titolarità del rapporto di lavoro nelle ipotesi di dichiarata illegittimità della cessione del ramo di azienda

Nota a Tribunale di Milano, Sez. Lav., sentenza 3 maggio 2023, n. 764

di Innocenzo Megali

Abstract

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 764/2023 del 3 maggio 2023 ha dato diretta e puntuale applicazione al principio di diritto ed ai ragionamenti logico-giuridici espressi da Cass. Civ., Sez. Lav., n. 17786/2019.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha visto la conferma del decreto opposto, relativo a somme dovute a titolo di retribuzione dal datore di lavoro originario cessionario al lavoratore ceduto con trasferimento di ramo d’azienda poi dichiarato illegittimo, lavoratore non ripristinato nel posto di lavoro aziendale neppure dopo l’offerta delle prestazioni lavorative.
Gli effetti dell’inammissibilità della cessione sul rapporto di lavoro sono automatici e puramente giuridici, non hanno scopo di deterrenza né coercizione, e prescindono da qualsiasi qualità di cedente e cessionario, inclusa l’eventuale partecipazione al medesimo Gruppo.

The Court of Milan, Employment Section, with judgment no. 764/2023 of 3 May 2023, gave direct and punctual application to the principle of law and to the logical-legal reasoning expressed by Cass. Civ., Sez. Lav., n. 17786/2019.
The judgment of opposition to an injunction decree ended up with the confirmation of the opposed decree, relating to sums owed as way of remuneration by the original assignee employer to the employee transferred with the transfer of company branch that was later declared illegitimate, an employee who was not reinstated in the company even after the offer of job opportunities.
The effects of the inadmissibility of the transfer on the employment relationship are automatic and purely legal, have no deterrent or coercive purpose, and are independent of any status of assignor and assignee, including any participation in the same Group.

 


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