Il Tribunale di Trento segue la dottrina: limiti alla presunzione assoluta dell’esistenza dell’interesse del distaccante nel contratto di rete

di Eugenio Erario Boccafurni*

* Le valutazioni espresse sono personali e non rappresentano il punto di vista dell’Ente di appartenenza

Download articolo (PDF)

Interessante sentenza emessa dal Tribunale di Trento, n. 32/2023 del 21/02/2023, ove è stato chiarito che la presunzione assoluta della sussistenza dell’interesse del distaccante alla messa a disposizione di propri dipendenti in favore di imprenditore distaccatario che sia parte del contratto di rete, trova applicazione a condizione che il lavoratore svolga presso il distaccatario mansioni funzionali alla realizzazione del programma di rete.

In particolare, di seguito il passaggio chiave della pronuncia: “appare persuasivo l’orientamento dottrinale secondo cui la presunzione assoluta della sussistenza dell’interesse del distaccante alla messa a disposizione di propri dipendenti in favore di imprenditore distaccatario che sia parte del medesimo contratto di rete, trova applicazione a condizione che il lavoratore svolga presso il distaccatario non già qualsiasi prestazione, ma mansioni funzionali alla realizzazione del programma di rete (vale a dire l’interesse del distaccante è diverso da quello della mera somministrazione di manodopera solo qualora attenga alla causa del contratto di rete d’impresa). Non è sufficiente, quindi, il solo fatto che il distaccatario sia una parte stipulante del contratto di rete per ritenere operante la presunzione. L’introduzione nella norma di legge di una presunzione iuris et de jure dell’interesse del distaccante ha come obiettivo, infatti, quello di favorire la circolazione dei lavoratori tra imprese collegate da un obiettivo concordato all’interno della rete”.

Quindi la presunzione circa la sussistenza dell’interesse al distacco può ritenersi operante a condizione che l’interesse stesso sotteso alla rete sia condiviso da tutti i soggetti della rete, coincidendo con il raggiungimento dell’obiettivo comune e, solo per tale ragione e in tale ipotesi, è esclusa la necessaria individuazione dello stesso in capo al distaccante.

Diversamente, qualora il distacco operato non sia funzionale e alla realizzazione di tale interesse comune, la presunzione non può considerarsi operante.