La Corte Costituzionale sull’equiparazione della disciplina di quiescenza del personale appartenente al comparto sicurezza a prescindere dal relativo status civile/militare. Spunti problematici a margine di una disputa inassopita

di Emilio Mazzeo

Abstract

La sentenza della Corte costituzionale in annotazione si inserisce nella complessa vicenda, oramai ultra quarantennale, originata dalla “smilitarizzazione” del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad opera della Legge n. 121 del 1981 e dalla conseguente estromissione dall’ambito applicativo delle peculiari e più favorevoli disposizioni dettate per i militari, in particolare dal D.P.R. n. 1092 del 1973, recante la disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Con la pronuncia in argomento, la Consulta, richiamando i suoi precedenti e risalenti pronunciamenti, seppur riconosce l’evoluzione normativa in atto e le analogie di istituto tra le Forze dell’ordine, evidenzia che la censurata differenza di regime tra impiego civile e impiego militare, in tema di riscatto, costituisce frutto di una scelta del legislatore certamente non irrazionale, in relazione alle peculiarità delle due categorie di impiego.

The sentence of the Constitutional Court is part of the complex affair, now over forty years old, originating from the “demilitarization” of the body of public security guards by Law n. 121 of 1981 and by the consequent exclusion of the more favorable provisions dictated for the military, in particular by the D.P.R. no. 1092 of 1973, containing the regulation of the retirement benefits of State employees. With this pronouncement, the Court, recalling its previous and dating pronouncements, while recognizing the ongoing regulatory evolution and the similarities between the law enforcement agencies, points out that the censored difference in regime between civil employment and military employment, in terms of redemption, is the result of a certainly not irrational choice of the legislator, in relation to the peculiarities of the two categories of employment.


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