Il Tribunale di Roma riconosce la natura abilitante dei 24 CFU: la giurisprudenza di merito sta cambiando verso?

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Il Tribunale di Roma, con sentenza del 26 settembre, ha stabilito che il possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU è abilitante all’insegnamento e dà diritto al candidato ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto ovvero nella II fascia aggiuntiva delle graduatorie di istituto del personale docente per le corrispondenti classi di concorso.

Veniva contestata, in sintesi, la distinzione tra titolo abilitante all’accesso al concorso e all’insegnamento: un docente abilitato può partecipare al concorso e – se lo vincerà – verrà assunto a tempo indeterminato; ma lo stesso docente abilitato, secondo i criteri per l’accesso al concorso, deve poter essere inserito nelle graduatorie riservate agli abilitati (appunto), non potendosi distinguere i due canali per identità di percorso e formazione tra i “vecchi” percorsi abilitanti e i 24 CFU universitari.

La questione conferma l’assenza di un sistema ordinato di fonti in materia scolastica: la stratificazione nel tempo delle disposizioni e l’incidenza dell’evoluzione comunitaria costringono, come spesso accade, il Giudice al difficile compito di offrire un’interpretazione coerente con il contesto complessivo, tenendo conto delle novità introdotte dal D.L. n. 36/2022 convertito in Legge n. 79/2022, c.d. PNRR 2.

In particolare, l’art. 5 non menziona più i 24 CFU poiché il nuovo art. 2 ter del D.Lgs. n. 59/2017 (introdotto dall’art. 44 del D.L. n. 36/2022) ha chiarito che l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis.

Quindi, oggi, il Legislatore ha chiarito definitivamente che il possesso di un determinato numero di CFU aggiuntivi alla Laurea è abilitante ai fini dell’insegnamento, con logica immutata rispetto alla normativa previgente.

In questo modo, il Legislatore ha dato risposta agli inviti della Giurisprudenza ad adottare “una norma che espressamente stabilisca l’equivalenza tra i due titoli” (cfr., tra le tante, C. App. Brescia del 7.6.2022).

Infatti, come chiarito da copiosa giurisprudenza di merito, la comparazione legislativamente operata è la seguente: il titolo di accesso ai futuri concorsi è l’abilitazione e l’abilitazione è stata fino ad ora definita come superamento di TFA, PAS e SSIS; a partire dal primo concorso successivo all’entrata in vigore della norma, non è più previsto, quale unico requisito di accesso il conseguimento dell’abilitazione, nel significato sopra inteso.

Quindi, il Legislatore, nel definire nell’alveo della Legge delega (art. 1, c. 110, L. n. 107 del 2015 che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito al termine “abilitazione”, ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso dei 24 crediti formativi in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del D.M. n. 616 del 2017 ovvero l’espletamento di tre anni di servizio; ergo, il concetto di abilitazione – finora intesa come conseguimento dei percorsi TFA, PAS E SSIS – è stato ridefinito dal conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari, crediti formativi in possesso dei ricorrenti.

E da questa evoluzione il Tribunale ha ricavato la natura abilitante del possesso congiunto della Laurea e dei 24 CFU, accogliendo la domanda dei ricorrenti.