Iscrizione agli Albi professionali ed alla Cassa previdenziale per Ingegneri e Architetti

Con sentenza n. 914 del 2021, pubblicata il 10 gennaio 2022, il Tribunale di Genova, in persona del G. M. Dott. Alessandro Barenghi, accoglieva la domanda proposta avverso INARCASSA, già Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, volta all’annullamento della delibera d’iscrizione dell’attore (ingegnere) al predetto ente, con contestuale declaratoria che a quest’ultimo nulla era dal predetto dovuto a titolo di contributi.
INARCASSA si costituiva, eccependo l’infondatezza della domanda ex adverso, sviluppando tutta una serie di considerazioni in diritto che non andavano a scalfire, secondo l’organo decidente, l’efficacia costitutiva delle deduzioni circostanziali contenute nell’atto introduttivo.
Va innanzitutto precisato che la fattispecie ricade sotto l’egida dell’art. 2 della l. n. 335/1995, dell’art. 21 della l. n. 6/1981, oltre che dell’art. 7 dello Statuto INARCASSA, approvato il 28 novembre 1995 e modificato con decreto interministeriale del 21 giugno 2016. In forza della disciplina che ne discende l’iscrizione alla Cassa può avvenire d’ufficio (come era avvenuto nel caso de quo), o su domanda, necessitando all’uopo l’esercizio della libera professione con continuità; una continuità da considerarsi operante per quanti siano iscritti all’albo, posseggano partita IVA, ovvero non siano iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività (cfr., al riguardo, il cit. art. 7-5 dello Statuto).
Tanto precisato, può sintetizzarsi la trattazione della controversia lungo due fondamentali linee: l’una, di carattere sostanziale, relativa allo svolgimento dell’attività in concreto espletata dall’intimante; l’altra, di natura processuale, concernente le difese affidate al convenuto dal terzo comma dell’art. 416 c.p.c. che prescrive come quest’ultimo debba in memoria “prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica posizione, circa i fatti affermati dall’attore”.
Orbene, sul primo aspetto rilievo peculiare ai fini decisionali rivestivano gli incarichi portati a termine dal ricorrente, e costituiti da 5 consulenze per la certificazione ISO 9001; consulenze che, prodotte dall’attore, offrivano al giudice lo spunto decisivo per recepirne la domanda. Per un conto, infatti, le stesse avevano costituito il corretto presupposto per l’iscrizione del ricorrente alla gestione separata dell’INPS ai sensi del cit. art. 2 della l. n. 335/1995, là ove al comma 26 è previsto come siano ad essa tenuti “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” e che, dunque, attendono ad arti o professioni con carattere non imprenditoriale.
D’altra parte, la documentazione agli atti – costituita, appunto, dalle più volte menzionate consulenze – non ricadeva nell’ambito della attività professionale, propria del ricorrente, sì che il titolo di ingegnere, nella sua particolare connotazione, non poteva reputarsi cruciale ai fini prestazionali delle consulenze medesime.
Da quanto sopra scaturiva, infine, la natura pretestuosa sia della delibera d’iscrizione all’ente, sia del credito rivendicato nei confronti del ricorrente.
In particolare, sulla tipologia e sugli effetti ai fini previdenziali delle consulenze in oggetto si sviluppa gran parte delle motivazioni a supporto delle istanze di parte attrice. Si tratta giusto di un percorso motivazionale non allineato al più recente indirizzo della S.C., per la quale il concetto di “esercizio della professione” non deve più essere interpretato in senso statico e rigoroso, ma comprendendovi, oltre alle attività riservate agli iscritti all’albo, quelle che, “pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nella propria attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione” (Cass. civ., sez. lav., 29 agosto 2012, n. 14684, in De Jure e con nota in Il Foro it., 2012, 10, I, 2627, di L. Carbone).
In termini conformi, si è espressa la stessa S.C. con altra successiva pronuncia per l’esattezza con Cass. civ, sez. lav., 15 aprile 2013, n. 9076, anch’essa in De Jure ed anch’essa, al pari della precedente, relativa alle pretese rivolte da INARCASSA nei riguardi di un ingegnere il quale affermava di nulla dover corrispondere al predetto ente, avendo praticato nel periodo oggetto di esame (1997-2000) l’attività di Amministratore di società immobiliare e di condominio, con iscrizione alla gestione separata INPS (in precedenza, nel medesimo solco si era mossa Cass. civ., sez. lav., 25 ottobre 2004, 20670, in De Jure, con cui la S.C., confermando il decisum di merito, aveva ritenuto connessa alle conoscenze professionali d’ingegnere l’attività di consulente finanziario, consistente nel curare pratiche di finanziamento CEE per attività agricole, industriali, commerciali, alberghiere, rivolte al settore energetico).
Si è anticipato che l’indirizzo sopra enunciato costituisce il superamento di altro filone interpretativo, spiegato da Cass. civ., sez. VI, 26 gennaio 2012, n. 1139, in Mass. giust. civ., 2012, 1, 79, ove si afferma che per l’attività di perito balistico da parte di un ingegnere iscritto all’albo non scatti la debenza d’iscrizione alla Cassa previdenziale né, conseguentemente, né del pagamento dei contributi e ciò, appunto, in forza dell’art. 21 della l. n. 6/1981 che pone l’obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai peculiari contenuti della stessa, statuiti dall’art. 7 della l. 24 giugno 1923, n. 1395, nonché dagli art. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537.
In sostanza, il Tribunale aderisce all’orientamento appena riportato, evidenziando, sulla scorta delle considerazioni attoree, che per l’espletamento degli incarichi consulenziali agli atti non occorreva né il titolo di ingegnere, né l’iscrizione al relativo albo, essendo inoltre irrilevante che la competenza professionale e culturale acquisita con il detto titolo potesse incidere sull’attività in concreto svolta.
In conclusione, dalle carte processuali null’altro emergeva che potesse scalfire la fondatezza delle circostanze ex adverso e, con esse, del ricorso. INARCASSA, infatti, non aveva in memoria che spiegato argomentazioni di puro diritto, con richiami giurisprudenziali, senza confutare, nel solco applicativo dell’art. 416 c.p.c., comma 3, che l’attore si fosse dedicato ad operazioni rientranti nell’ambito della sua tipica professione, non potendosi, del resto, pretendere che competesse allo stesso attore, cui già si doveva la produzione delle note consulenze, dimostrare di avere coltivato attività estranee alle proprie competenze ingegneristiche.
E si viene qui al secondo dei due profili innanzi esternati, ossia al contenuto della linea difensiva che, ai sensi della citata norma, spetta al convenuto per efficacemente opporsi alla domanda di controparte. È questa la regola di non contestazione, fissata in termini generali dall’art. 115 c.p.c. nella formula successiva all’innesto ex art. 45, comma 14, della l. n. 69/2009, che informa il sistema processuale civile e di leale collaborazione tra le parti, la quale rende pacifico il fatto non rintuzzato in maniera precisa e puntuale, ponendo il giudice nella condizione di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (Trib. Reggio Calabria, sez. lav., 21 dicembre 2011, in Giur. merito, 2012, 9, 1848).
Invero, l’indicata regola si manifesta con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all’operatività del principio di economia processuale, sicché in assenza di contestazioni ad hoc sulle circostanze indicate in ricorso e nel caso in cui il convenuto nulla abbia eccepito in relazione a tali fatti, gli stessi devono considerarsi incontrovertibili, rimanendo l’attore esonerato da ogni prova al riguardo (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2021 , n. 11115; Trib. Roma, sez. lav., 27 novembre 2019, n. 1056, ambedue in De Jure).
Ergo, illegittima l’iscrizione d’ufficio ad INARCASSA, nessun importo a titolo di contributi obbligatori era dal ricorrente a questa dovuto. Compensate, comunque, le spese di causa in considerazione dell’orientamento di Cassazione favorevole all’ente e del quale si è dato conto.