L’omesso inserimento del nominativo dell’insegnante negli elenchi aggiuntivi alle GPS è frutto di un errore dell’algoritmo ministeriale: il caso

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. (v. allegato) è stato posto all’attenzione del Giudice del Lavoro di Roma il caso di un’insegnante, laureata in Scienze della formazione primaria, iscritta nella I fascia delle GPS (in cui sono ricompresi i docenti in possesso del titolo di abilitazione), che aveva presentato domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie Provinciali Supplenze, su posto di sostegno, nella Scuola Primaria e Infanzia, elenchi previsti dall’art. 59 D.L. n. 73 del 2021 (c.d. Sostegni bis), che ha introdotto una procedura straordinaria di immissione in ruolo per chi vi fosse inserito, valevole pe il solo anno scolastico 2021/2022.

La norma citata ha introdotto, quindi, una procedura straordinaria di assunzione da GPS e da relativi elenchi aggiuntivi, posto comune e di sostegno, a patto che, al termine delle immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/2022 dalle graduatorie cd. “di merito” (ovvero formatesi all’esito delle tornate concorsuali), residuino posti vacanti e disponibili.

La norma continua affermando che il collocamento in posizione utile nelle GPS – elenchi aggiuntivi dà diritto all’avvio del percorso di formazione e prova che, se valutato positivamente, costituisce presupposto di ammissione alla prova disciplinare, il cui superamento determina, infine, l’assunzione a tempo indeterminato e la conferma in ruolo presso la medesima istituzione scolastica ove il docente ha prestato servizio a tempo determinato, a far data dall’1.9.2021.

Dunque, il c.d. Sostegni bis si pone in un’ottica di lotta alla precarizzazione dei docenti, concedendo loro un’unica e irripetibile possibilità di essere stabilizzati definitivamente.

Nel caso di specie, la docente, al momento della pubblicazione della GPS – elenchi aggiuntivi c.d. ADEE – si è classificata in posizione utile ai fini dell’anno di formazione e prova.

Dunque, l’insegnante avrebbe dovuto esser destinataria della proposta di contratto a tempo determinato, con assegnazione della sede scelta secondo l’ordine espresso nella domanda, anche in considerazione del possesso (dichiarato come “preferenza” nella domanda presentata) dei requisiti previsti per l’applicazione dell’art. 21 della L. n. 104 del 1992.

Tuttavia, al momento della pubblicazione del Decreto n. 897 del 28.8.2021, recante i destinatari di una proposta di contratto a tempo determinato, l’insegnante non è stata inserita nell’elenco, perché l’algoritmo ministeriale, al momento della stesura dell’elenco degli aventi diritto al posto, l’aveva “dimenticata”.

L’errore da parte dell’Amministrazione ha negato alla docente la possibilità di essere immessa in ruolo a seguito del superamento dell’anno di formazione e prova, chance, questa, irripetibile (e su questo il Tribunale ha fondato l’accertamento della ricorrenza del periculum in mora) in quanto l’insegnante aveva avuto accesso alla graduatoria straordinaria inserendosi in posizione utile per la proposta di contratto a tempo determinato ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Nel caso di specie, come visto, la docente era in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla Legge, inclusa la specializzazione conseguita entro il 31 luglio 2021.

Questa conclusione è stata confermata anche dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, che ha accolto il ricorso dell’insegnante, affermando che “il mancato inserimento della ricorrente non è spiegabile … atteso che si evince dal Decreto … che colleghe posizionatesi dopo di lei o aventi punteggio identico, sono rientrate come destinatarie di proposta contrattuale e assegnazione di sede… Appare dunque verosimile che l’omesso inserimento del nominativo della [omissis] sia frutto, come già il precedente mancato inserimento negli elenchi aggiuntivi, di un errore dell’algoritmo ministeriale che, al momento della creazione automatica dell’elenco allegato al Decreto, non ha – inspiegabilmente – inserito il nome e cognome della ricorrente, nonostante la GPS elenchi aggiuntivi abbia correttamente inserito la ricorrente al suo interno, calcolandole – inoltre – 131 punti e collocandola nella posizione n. 830. Costituisce circostanza nota, più volte rilevata da pronunce giudiziali rese sia in sede amministrativa che dalla giurisprudenza di merito… che l’algoritmo commetta errori e che per questo si sia generato un contenzioso sulla questione “elenchi aggiuntivi”, nel quale pare rientrare appieno il presente procedimento”.

In conclusione, per la prima volta, si statuisce in una pronuncia di merito il diritto per il personale docente di sostegno nella scuola dell’infanzia e primaria (Provincia di Roma) all’inserimento nell’elenco allegato 1 del Decreto n. 897 del 2021, sulla base del punteggio e della posizione ottenuta nella GPS – elenchi aggiuntivi del 17.8.2021, istituita dall’articolo 59 del DL n. 73 del 2021 e, quindi, l’illegittimità della condotta dell’Amministrazione convenuta.