Il “periodo di cassa integrazione” intervenuta durante la malattia del dipendente è computabile ai fini del superamento del comporto

È quanto statuito, con una innovativa ordinanza, dal Tribunale di Foggia – Giud. Caputo, pubblicata in data 19 luglio 2021 (APRI), il quale ha concluso per il rigetto del ricorso volto all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento irrogato ad un dipendente per superamento del periodo di comporto in quanto, a suo dire, nel computo non andava considerato il tempo trascorso in cassa integrazione per Covid-19.

Il ricorrente fondava la propria difesa sull’art. 3, comma 7 D.lgs. 148/2015, nonché sulla circolare INPS n. 197/2015, paragrafo 1.8, ribadito, poi, dal messaggio 1822 del 30 aprile 2020, secondo il quale il trattamento di integrazione salariale previsto in caso di CIG prevale sull’indennità di malattia e, dunque, qualora lo stato di malattia sia precedente alla cassa integrazione ma riguardi tutti i dipendenti dell’azienda, anche il dipendente in malattia beneficerà dell’integrazione salariale in sostituzione dell’indennità di malattia, con conseguente esclusione, di tale periodo, dal computo per il superamento del comporto.

Ebbene, il Magistrato, condividendo le argomentazioni espresse dal Tribunale di Pesaro (sent. 16/2021), unico precedente sul punto, ha sancito che “Con l’articolo 3, comma 7, d.lgs. 148/2015, il legislatore ha inteso esclusivamente prevedere una diversa “imputazione” della prestazione economica che resta, comunque, di competenza Inps e che nulla ha a vedere con il comporto non incidendo in alcun modo sul titolo dell’assenza e sulla rilevanza all’interno del rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. E’, infatti, da escludere, in linea di principio, che il datore di lavoro possa determinare il mutamento del titolo dell’assenza quando il lavoratore è in malattia, perché ciò significherebbe attribuire al datore di lavoro un potere extra ordinem, che si porrebbe addirittura in contrasto con un diritto di rilevanza costituzionale, quale il diritto al salute. Parimenti è da escludere che una normativa speciale, quale quella contenuta nella circolare Inps, emessa al fine di imprimere una particolare connotazione alla prestazione economica erogata dall’INPS in caso di CIG che sopravviene durante la malattia, possa determinare il mutamento del titolo dell’assenza anche per finalità diverse da quelle espressamente previste dalla legge”.

Ragion per cui, prosegue, il Giudice “Il mutamento del titolo dell’assenza è, sì, ammesso, ma solo se sia il lavoratore a richiederlo, mediante la presentazione di richiesta di ferie, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie”.

Nel caso di specie, avendo il ricorrente inviato i certificati medici senza soluzione di continuità e senza chiedere il mutamento del titolo dell’assenza, ha dimostrato, con comportamento concludente, di voler proseguire lo stato di malattia anche durante la cassa integrazione.

In assenza di precedenti specifici di legittimità sul punto, la sentenza in commento ha il pregio di aver, in maniera chiara ed esaustiva, affrontato un tema assolutamente innovativo sancendo, appunto, la computabilità, nel periodo di comporto, anche del periodo trascorso dal dipendente in CIG richiesta a seguito dell’emergenza Covid 19.