Blocco dei licenziamenti e cambio di appalto

La deroga alla moratoria emergenziale opera unicamente nell’ipotesi in cui il lavoratore licenziato sia riassunto, in seguito al subentro di un nuovo appaltatore, nel rispetto di un obbligo imposto dalla legge, dal ccnl ovvero da una clausola del contratto di appalto.

In tale linea si è pronunciato il Tribunale di Pavia lo scorso 14 aprile (leggi la sentenza), dichiarando nullo il licenziamento per g.m.o. di un magazziniere, in quanto posto in violazione del divieto dei licenziamenti economici, previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. decreto Agosto), applicabile ratione temporis alla fattispecie in controversia.

Per l’azienda, il recesso doveva ritenersi legittimo poiché “concordato” con il dipendente al momento dell’assunzione ed in quanto rientrante nella deroga al relativo divieto prevista nel caso di licenziamento e contestuale passaggio del lavoratore alle dipendenze del “nuovo” appaltatore.

In particolare, il lavoratore era stato assunto “per essere assegnato ad un appalto tra Di.Pa. e Adriatica Freddo Logistica, con l’accordo che, una volta cessato l’appalto, egli avrebbe presentato le proprie dimissioni per essere assunto da Multi Team Logistica soc. coop a r.l., cooperativa che sarebbe subentrata a Di.Pa. in quell’appalto.”

Tuttavia, diversamente da quanto concordato, il dipendente, non aveva rassegnato le proprie dimissioni. Come conseguenza di ciò, la società procedeva con il licenziamento, «fermo restando che, così come accaduto ai suoi colleghi, gli avrebbe “procurato” l’assunzione da parte della predetta Multi Team Logistica fin dal giorno successivo al licenziamento».

Per il giudice del lavoro, il recesso in questione non può ritenersi legittimo, in ragione delle seguenti argomentazioni:

  • in primo luogo, “l’accordo in base al quale il ricorrente avrebbe dovuto dimettersi, quandanche intervenuto, sarebbe platealmente nullo e, dunque, incoercibile”.
  • in secondo luogo, perché la deroga alla moratoria emergenziale è destinata ad operare, nelle sole ipotesi in cui “il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto” (art. 14, co.1, D.L. Agosto). Tali circostanze non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto, “se non è dato individuare una disposizione di legge che imponga la riassunzione del dipendente, va osservato che nel caso di specie le parti non hanno depositato né il contratto collettivo nazionale applicabile al rapporto né il contratto d’appalto rilevante, sicché non è noto –e dunque non provato –che il primo contenga la c.d. clausola sociale a garanzia della stabilità occupazione o che il secondo contenga una previsione utile ai medesimi fini.”

Per tali motivi, il Tribunale dichiara la nullità del recesso in questione, in quanto contrario ad una norma imperativa (art. 1418, co. 1, cod. civ.), con conseguente applicazione della tutela reale c.d. forte, di cui all’art. 2, D. Lgs. n. 23/2015.