Il rilascio della procura anteriormente alla notifica dell’impugnazione stragiudiziale evita la decadenza, dice la Cassazione

Secondo l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione – espresso con la sentenza n. 9650  del 13 aprile 2021 (APRI) – che compone un contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di legittimità, l’impugnazione stragiudiziale promossa dal difensore entro il termine di decadenza di 60 giorni (il cui rispetto è come noto imposto dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 604/1966) in nome e per conto del lavoratore, con un richiamo espresso al mandato conferitogli, è valida e non richiede che, nel medesimo termine di decadenza, sia trasmessa al datore di lavoro anche la procura speciale.

Occorre confrontarsi con gli orientamenti giurisprudenziali che si sono formati in tema di impugnativa stragiudiziale del licenziamento, a partire da Cass. SS.UU. n. 2179 del 1987.

Infatti, se è ormai indubbio che l’impugnativa di cui all’art. 6 della L. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la forma scritta ad substantiam), ne consegue che l’impugnativa può essere posta in essere dal lavoratore o dall’associazione sindacale, cui quest’ultimo aderisca, in forza del potere di rappresentanza previsto dalla Legge, ovvero da un terzo rappresentante del lavoratore, munito di specifica procura scritta.

Tuttavia, il terzo, anche avvocato o procuratore legale, può anche essere sprovvisto di procura ma, in tal caso, il suo operato deve essere successivamente ratificato dal lavoratore, ammesso che tale ratifica rivesta la forma scritta e – come l’impugnativa – sia comunicata o notificata al datore di lavoro prima della scadenza del termine di decadenza.

In alternativa, ove l’impugnativa sia proposta dal legale del lavoratore senza il rilascio da parte di quest’ultimo di specifica procura scritta, il successivo ricorso giudiziario, con la relativa procura al difensore stesso che abbia già posto in essere il detto atto e la ratifica scritta del suo operato, deve essere notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni.

In ogni caso, secondo la Suprema Corte, se il procuratore ha ricevuto mandato anteriormente allo svolgimento dell’attività per impugnare stragiudizialmente, nell’interesse del lavoratore, il contratto a termine nullo (ma la stessa regola vale per l’impugnazione del licenziamento e di ogni altro atto al quale si applica il regime decadenziale dell’articolo 6) non ha l’onere di comunicare o documentare la procura previamente conferitagli, salvo il caso in cui tale incombente sia stato espressamente richiesto dal datore di lavoro.

Non è, viceversa, ammissibile il diverso orientamento per cui al difensore che abbia impugnato nei termini in forza di procura speciale scritta anteriore sia, altresì, richiesto di comunicare o documentare, sempre nei termini, il mandato conferitogli dal lavoratore.

Al contrario, se il difensore è munito di procura scritta a lui rilasciata dal lavoratore prima dell’atto di opposizione, nessun onere aggiuntivo è richiesto per il perfezionamento dell’impugnazione stragiudiziale.

Insomma, è necessario distinguere nettamente due diverse ipotesi: a) l’avvocato impugna stragiudizialmente l’atto datoriale (ritenuto invalido) in nome e per conto del lavoratore richiamando il mandato precedentemente conferitogli e b) all’atto di impugnazione del difensore fa seguito, in un momento successivo, la ratifica del lavoratore.

Solo in questo secondo caso il difensore è tenuto a comunicare o documentare la ratifica da parte del cliente del proprio operato nel termine di decadenza di 60 giorni.

La Suprema Corte osserva, poi, che le disposizioni sul doppio termine di impugnazione contenute nell’articolo 6 citato hanno natura eccezionale rispetto alla disciplina generale sulla impugnazione degli atti negoziali e, dunque, la loro applicazione non può tollerare interpretazioni “estensive” che, senza un motivo apprezzabile, ne allarghino la sfera di operatività.

Quanto detto, è riassumibile nella seguente massima: la procura ex art. 83 c.p.c., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell’azione, sicché ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all’atto di impugnazione quest’ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell’ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stata contestualmente comunicato in copia l’atto attributivo del potere di rappresentanza.