Dirigenza pubblica: incarichi e tutele

di Serena Mancini

Abstract

Le due sentenze in commento affrontano il tema del rapporto di lavoro del dirigente pubblico, il quale presenta tratti peculiari di specialità tali da renderne sempre più difficile una regolamentazione organica e sistematica. Nel primo caso esaminato, la Cassazione, ha ribadito che fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive: un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno e un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti. Invece, il Tribunale di Roma si è pronunciato sui doveri dell’Amministrazione in tema di interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Entrambe le pronunzie si riferiscono a momenti “vicini”, contigui (partecipazione all’interpello e conferimento dell’incarico) ed entrambe confermano il principio della non applicabilità, a tale fase, della disciplina codicistica del mutamento di mansioni (art. 2103 c.c., sulla base del disposto di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001). In tema l’Autrice, poi, osserva che la tutela in forma specifica “attenuata” (perché non dà certamente diritto al posto) costituita dalla ripetizione della valutazione, unitamente al rispetto delle norme legali, negoziali e regolamentari che disciplinano le selezioni dei dirigenti pubblici potrà rappresentare il giusto compromesso tra la negazione di un diritto soggettivo pieno al posto e il semplice interesse legittimo di diritto privato ristorato con il solo risarcimento per equivalente.

Abstract 

The two sentences deal with the issue of the employment relationship of the public manger, who has peculiar traits of specialty and for this reason is difficult to make an organic and systematic regulation. In the first case examined, the Supreme Court reiterated that two distinct subjective legal situations belong to the manager: a subjective right which, where deemed to exist, gives the right to reinstatement (if possible) in the managerial function and to compensation for damage; and a legitimate interest of private law, which, if unjustly mortified, does not legitimize the manager to request the assignment not conferred but can be placed at the basis of the request for reimbursement of the prejudices unjustly suffered. Instead, the Court of Rome ruled on the duties of the Administration in terms of ruling for the conferral of managerial positions. Both rulings refer to “close”, contiguous moments (participation in the appeal and assignment) and both confirm the principle of non-applicability, at this stage, of the codicistic discipline of the change of duties (art. 2103 c.c., on the basis of the provisions of art.19 D.lgs. n.165/2001). On the subject, the Author then observes that the protection in a specific “attenuated””form (because it certainly does not give the right to the managerial position) constituted by the repetition of the evaluation, together with compliance with the legal, contractual and regulatory rules governing the selection of public managers, may represent the right compromise between the denial of a full subjective right to the post and the simple legitimate interest of private law restored with only compensation for equivalent.


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